Giustizia del lavoro: lavoro subordinato e lavoro volontario – differenza in una sentenza del tribunale di Salerno sezione lavoro–Dott. M.L. Viva

Prof. Nicola Crisci

Nella fattispecie decisa i ricorrenti premettono di essere stati alle dipendenze della convenuta Cooperativa e di non aver percepito per le relative prestazioni anche con orario straordinario, i trattamenti economici – normativi, invocando l’art. 36 Cost. e l’art. 2099 c.c. per la retribuzione e la disciplina collettiva per il personale non medico della sanità privata. La resistente Cooperativa costituendosi deduceva preliminarmente e pregiudizialmente:a) la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sulla forma della domanda; b) la sussistenza di un rapporto di natura subordinata per il periodo precedente alla effettiva regolarizzazione trattandosi di lavoro volontario; c) l’inammissibilità della domanda per mancata richiesta dell’accertamento dei ricorrenti nel livello contrattuale indicato; d) l’inammissibilità per incomprensibilità dei conteggi. Nel merito, la stessa convenuta: a) contestava l’eventuale attività ulteriore da ricondurre al rapporto di volontariato essendo una delle ricorrenti socio-lavoratore della Cooperativa; b) le dimissioni senza preavviso. Con sentenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigetta: a) in via preliminare, l’eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente ai sensi dell’art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4, richiamando espressamente la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2 giugno 1993, n. 6140 e le sentenze della Sezione Lavoro del 17 marzo 2005, n. 5879 e 1 settembre 2004, n. 18930; b) la richiesta di natura  subordinata del periodo di lavoro precedente alla regolarizzazione, e riportata una breve esposizione cronologica dei fatti e delle prove orali e documentali, e conseguentemente rigetta la relativa domanda, richiamando articolati orientamenti della giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2000, n. 11936; 27 febbraio 2007, n. 4500; 8 ottobre 1998, n. 5437; 15 dicembre 1990, n. 11925; 13 marzo 1990, n. 2024; 08.03.1995, n. 2690; 18  aprile 2007, n. 9264).Per la fattispecie e per gli orientamenti giurisprudenziali che caratterizzano le differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, si ricordano il potere direttivo, il potere organizzativo e il potere disciplinare e tra gli elementi sintomatici vi sono: la continuità dello svolgimento delle mansioni; l’alienità del risultato, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso; l’esecuzione del lavoro all’interno della struttura dell’impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa; l’osservanza di un vincolo di orario; l’assenza di rischio economico. Il Giudice ancora come risulta dagli orientamenti precedenti rigetta la richiesta di applicazione del CCNL per i dipendenti non medici della sanità privata essendo la Società cooperativa convenuta non iscritta alle associazioni firmatarie, ma anche perché l’attività svolta dalla Società non ha carattere prevalentemente sanitario, trattandosi, nella fattispecie, di attività di servizi “senza ricovero in struttura della società” (Cass. 23 giugno 2003, n. 9964; Sezioni Unite 1997, n. 2665). Ritenuto inapplicabile conseguentemente l’art. 36 della Costituzione sul trattamento retributivo e inquadramento e le altre differenze retributive perché non provate. La fattispecie esaminata è caratterizzata dalla decisione sulla contemporaneità di lavoro subordinato a titolo oneroso e di lavoro volontario gratuito e le relative prestazioni al di fuori dell’orario ordinario, possono essere conteggiate separatamente per la quantità di tempo dedicate all’una e all’altra. Sull’onere probatorio oltre l’orario di lavoro normale vengono segnalate le sentenze della Sez. Lav. del 29 gennaio 2003, n. 1389; 25 maggio 2006, n. 12434. Come è noto è pacifico l’orientamento che il pagamento del trattamento di fine rapporto deve essere provato dal resistente. La domanda è rigettata in quanto non provata. Per il t.f.r. (art. 432 c.p.c. – Valutazione equitativa delle prestazioni-) il Giudice ammette la valutazione equitativa. La motivazione della sentenza, nonostante la frammentazione degli istituti trattati, considerato che ogni causa ha la sua cronaca sia nell’esposizione dei fatti che nella contestazione degli stessi e nella relativa istruttoria, individua i precedenti utili orientamenti del Supremo collegio, e merita di essere segnalata sia per la puntuale ricerca sia per l’applicazione dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario(R.D. 3 gennaio 1941, n. 12).Interessante la consultazione, inoltre, soprattutto per i praticanti avvocati per esercitazioni poiché con i formulari, come dimostrano i risultati degli esami scritti dell’ultima sessione in tutti i Distretti di Corte di appello, non producono adeguata preparazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Giustizia del lavoro: lavoro subordinato e lavoro volontario – differenza in una sentenza del tribunale di Salerno sezione lavoro – Dott. M.L. Viva.

 

           

            Prof. Nicola Crisci

Nella fattispecie decisa i ricorrenti premettono di essere stati alle dipendenze della convenuta Cooperativa e di non aver percepito per le relative prestazioni anche con orario straordinario, i trattamenti economici – normativi, invocando l’art. 36 Cost. e l’art. 2099 c.c. per la retribuzione e la disciplina collettiva per il personale non medico della sanità privata. La resistente Cooperativa costituendosi deduceva preliminarmente e pregiudizialmente:a) la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sulla forma della domanda; b) la sussistenza di un rapporto di natura subordinata per il periodo precedente alla effettiva regolarizzazione trattandosi di lavoro volontario; c) l’inammissibilità della domanda per mancata richiesta dell’accertamento dei ricorrenti nel livello contrattuale indicato; d) l’inammissibilità per incomprensibilità dei conteggi. Nel merito, la stessa convenuta: a) contestava l’eventuale attività ulteriore da ricondurre al rapporto di volontariato essendo una delle ricorrenti socio-lavoratore della Cooperativa; b) le dimissioni senza preavviso. Con sentenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigetta: a) in via preliminare, l’eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente ai sensi dell’art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4, richiamando espressamente la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2 giugno 1993, n. 6140 e le sentenze della Sezione Lavoro del 17 marzo 2005, n. 5879 e 1 settembre 2004, n. 18930; b) la richiesta di natura  subordinata del periodo di lavoro precedente alla regolarizzazione, e riportata una breve esposizione cronologica dei fatti e delle prove orali e documentali, e conseguentemente rigetta la relativa domanda, richiamando articolati orientamenti della giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2000, n. 11936; 27 febbraio 2007, n. 4500; 8 ottobre 1998, n. 5437; 15 dicembre 1990, n. 11925; 13 marzo 1990, n. 2024; 08.03.1995, n. 2690; 18  aprile 2007, n. 9264).Per la fattispecie e per gli orientamenti giurisprudenziali che caratterizzano le differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, si ricordano il potere direttivo, il potere organizzativo e il potere disciplinare e tra gli elementi sintomatici vi sono: la continuità dello svolgimento delle mansioni; l’alienità del risultato, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso; l’esecuzione del lavoro all’interno della struttura dell’impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa; l’osservanza di un vincolo di orario; l’assenza di rischio economico. Il Giudice ancora come risulta dagli orientamenti precedenti rigetta la richiesta di applicazione del CCNL per i dipendenti non medici della sanità privata essendo la Società cooperativa convenuta non iscritta alle associazioni firmatarie, ma anche perché l’attività svolta dalla Società non ha carattere prevalentemente sanitario, trattandosi, nella fattispecie, di attività di servizi “senza ricovero in struttura della società” (Cass. 23 giugno 2003, n. 9964; Sezioni Unite 1997, n. 2665). Ritenuto inapplicabile conseguentemente l’art. 36 della Costituzione sul trattamento retributivo e inquadramento e le altre differenze retributive perché non provate. La fattispecie esaminata è caratterizzata dalla decisione sulla contemporaneità di lavoro subordinato a titolo oneroso e di lavoro volontario gratuito e le relative prestazioni al di fuori dell’orario ordinario, possono essere conteggiate separatamente per la quantità di tempo dedicate all’una e all’altra. Sull’onere probatorio oltre l’orario di lavoro normale vengono segnalate le sentenze della Sez. Lav. del 29 gennaio 2003, n. 1389; 25 maggio 2006, n. 12434. Come è noto è pacifico l’orientamento che il pagamento del trattamento di fine rapporto deve essere provato dal resistente. La domanda è rigettata in quanto non provata. Per il t.f.r. (art. 432 c.p.c. – Valutazione equitativa delle prestazioni-) il Giudice ammette la valutazione equitativa. La motivazione della sentenza, nonostante la frammentazione degli istituti trattati, considerato che ogni causa ha la sua cronaca sia nell’esposizione dei fatti che nella contestazione degli stessi e nella relativa istruttoria, individua i precedenti utili orientamenti del Supremo collegio, e merita di essere segnalata sia per la puntuale ricerca sia per l’applicazione dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario(R.D. 3 gennaio 1941, n. 12).Interessante la consultazione, inoltre, soprattutto per i praticanti avvocati per esercitazioni poiché con i formulari, come dimostrano i risultati degli esami scritti dell’ultima sessione in tutti i Distretti di Corte di appello, non producono adeguata preparazione.