Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile

Dal 20 marzo 2010,  con l’entrata in vigore  del D. Leg. N. 28 del 4 marzo  pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge  n. 69, in materia  di mediazione  finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,  gli avvocati  sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l’assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile,  della   possibilita’   di   avvalersi   del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile.  Il  documento che contiene l’informazione e’  sottoscritto  dall’assistito  e  deve essere allegato all’atto  introduttivo  dell’eventuale  giudizio.  Il giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento, informa  la  parte  della facolta’ di chiedere la mediazione. ll giudice, nel pienezza della sua autonomia,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a  procedere  alla mediazione.  L’invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.  Se  le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  quattro mesi  e,  quando  la mediazione non e’ gia’ stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio  un’azione  relativa  ad  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita’  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l’esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e’ condizione    di    procedibilita’    della    domanda    giudiziale.