Le Polizze Achmea non sono autorizzate in Italia

 Sergio Barletta

Oggi la nostra attenzione è rivolta alle polizze auto. In particolare parleremo delle polizze stipulate attraverso Internet ma, nello specifico affronteremo la problematica Assicurativa Achea. In merito alle assicurazione Achea, l’ISVAP ha comunicato  che la società denominata Achmea Assicurazioni s.p.a non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano.L’ISVAP informa inoltre che sono stati segnalati tentativi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla società olandese Achmea Schadeverzekeringen N.V., con sede in Laan van Malkenschoten n. 20, 7333 NP Apeldoorn, non abilitata ad operare in Italia nel ramo citato. L’Autorità richiama pertanto l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di polizze recanti le intestazioni di cui sopra comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. Più in generale l’ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa. Attraverso, Internet vengono pubblicizzate favolose offerte di carattere assicurativo che, fanno intravedere notevoli risparmi. La stipula di polizze assicurative,  effettuate attraverso internet comportano, certamente, una riduzione dei costi ma, prima di sottoscriverla è opportuno adottare alcuni accorgimenti, al fine di evitare spiacevoli  “sorprese”. Infatti, si  può verificare che l’assicurazione stipulante non sia non regolarmente abilitata. Pertanto, suggerisco  in caso di dubbio circa l’effettiva identità dell’impresa di telefonare all’ISVAP (06 42133.000) Servizio Tutela Utenti oppure, consultare l’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali elenchi hanno finalità meramente informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ consigliabile quindi,evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non autorizzate all’esercizio dell’attività in Italia e  rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile auto e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative. In ogni caso, abilitata o non, prima  di stipulare il contratto leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull’impresa e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa dall’impresa, prima della conclusione del contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo. Controllare nella nota informativa quale è la legge applicabile al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà in caso di controversia. Se la legge non è quella italiana e non si conosce bene la legge straniera che l’impresa propone di scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà ad affrontare un eventuale contenzioso.  Tenere presente che esiste la possibilità, di verificare nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all’estero. Prima di stipulare il contratto leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito. Controllare, attentamente quale è il momento di decorrenza della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato su carta. Tenere presente che per le assicurazioni responsabilità civile auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall’impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti, per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l’assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente.  Per concludere, ritengo  che questi piccoli  suggerimenti, possono evitare spiacevoli sorprese.