Elettricità: rimborsi in caso di blackout da luglio 2009
Sergio Barletta
Tre anni or sono, l’Italia è stata per diverse ore in situazione d’emergenza a causa di black out elettrico. I disagi, per i cittadini furono notevoli ed a seguito di ciò, si determinarono una serie di richieste di risarcimento danni. Al fine di evitare che ciò si ripetesse, l’autorità garante per l’energia elettrica e gas ha emanato la delibera n. 172/2007. La delibera in argomento dispone, rimborsi automatici da 30 a 300 euro per le famiglie e rimborsi fino a 6.000 euro alle imprese per eventuali interruzioni d’energia elettrica di durata superiore agli standard. Con tale atto, l’Autority ha inteso tutelare i clienti finali d’energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese. L’obiettivo è duplice: da un lato si vuole assicurare un rimborso per il disagio subito dai clienti, famiglie e imprese, in caso d’interruzioni di durata prolungata oltre certi tempi standard prefissati; dall’altro si vuole incentivare e promuovere un tempestivo ripristino del servizio da parte delle imprese di distribuzione e trasmissione, con un contenimento della durata delle interruzioni. A pagare i rimborsi, che saranno accreditati direttamente in bolletta sotto forma di detrazione forfettaria, saranno le imprese di distribuzione. Se l’interruzione dovesse però verificarsi in periodi di condizioni meteorologiche eccezionali o di eventi eccezionali (ad esempio trombe d’aria, valanghe, incidenti o guasti gravi su impianti elettrici), a finanziare i risarcimenti sarà un Fondo di “solidarietà” eventi eccezionali, alimentato dagli operatori di vendita e trasmissione. Il provvedimento, nei dettagli chiarisce: la definizione degli “standard”, ossia la durata delle interruzioni che, se sorpassata, dà diritto ad usufruire del rimborso, ha due differenti modulazioni. Per le interruzioni senza preavviso, gli “standard” sono definiti in base alla tipologia territoriale, distinta in tre “gradi di concentrazione”: grandi città (“alta concentrazione”, i comuni con più di 50.000 abitanti), centri di media ampiezza (“media concentrazione”, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti), paesi e aree rurali (“bassa concentrazione”, i comuni con meno di 5.000 abitanti). Ad esempio, per una famiglia (clienti di bassa tensione) in alta concentrazione, lo standard di durata da superare sarà di 8 ore; in media concentrazione, di 12 ore; in bassa, di 16 ore. Per una impresa, se connessa in bassa tensione, si applicano gli stessi standard; se invece è connessa in media tensione, lo standard sarà rispettivamente di 4, 6 e 8 ore. Per le interruzioni con preavviso, la durata del blackout da superare per ottenere il rimborso sarà indistintamente di 8 ore, sia per le famiglie che per le imprese. In merito ai rimborsi :
oltrepassati gli “standard” di durata delle interruzioni, scatteranno automaticamente i rimborsi. Le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore d’interruzione oltre gli “standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro. I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 1.000 euro. I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3.000 euro. I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Se la sospensione coinvolge più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni. L’impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti. Se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione e l’azienda, entro tre mesi, ha l’obbligo di versarlo o di motivare l’eventuale rifiuto. Con questo provvedimento, per la prima volta, in caso di blackout si tutelano, con un meccanismo di rimborsi automatico, le singole famiglie. Una piccola “rivoluzione” che, da parte degli operatori, richiede un adeguamento tecnologico-gestionale complesso e quindi, il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2009. Concludo, soddisfatto della decisione assunta dall’Autority a favore dei cittadini.