Consulenti finanziari, nuove norme

Sergio Barletta

Dal  14 gennaio 2009, entra il vigore il Decreto del 24 dicembre 2008 nr.206  pubblicato nella G.U. n. del 30 dicembre 2008 con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, modificato dal Decreto n. 164/07. Alla tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, in base al Testo Unico, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob. I principali criteri previsti dal Regolamento riguardano:Requisiti di professionalità Per l’iscrizione all’Albo e’ necessario il diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata  quinquennale,  o quadriennale se integrato  dal  corso  annuale  previsto  dalla  legge (o un titolo di studio  estero  equipollente,  sulla  base  di  una  valutazione  di equivalenza a cura dell’Organismo che provvede alla tenuta dell’Albo). Inoltre, occorre possedere un’adeguata conoscenza in   materie   giuridiche, economiche,  finanziarie  e tecniche, accertata tramite una prova valutativa  indetta  dallo stesso Organismo. Gli agenti di cambio, i promotori finanziari  ed i quadri direttivi dei soggetti abilitati indicati dalla legge 58/98, che abbiano esercitato negli anni precedenti la loro attività secondo quanto previsto dal regolamento, sono esonerati dalla prova valutativa.  Per quanto attiene ai Requisiti patrimoniali:  L’iscrizione  all’Albo  e’  consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità’ civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione  e  che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro  per  ciascuna  richiesta  di  indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Requisiti di onorabilità  e indipendenza. Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull’onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l’iscrizione all’Albo: trovarsi nella condizione di   ineleggibilità’ o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;  essere  stati  condannati  con  sentenza irrevocabile per alcuni reati;  intrattenere,  direttamente,  indirettamente  o  per conto di terzi, rapporti  di  natura  patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare  l’indipendenza  di  giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. In conclusione, spero che le nuove regole e requisiti per  svolgere la professione di consulente finanziario, siano tali da creare veri professionisti del risparmio e non personaggi che come nel passato hanno, con i loro suggerimenti distrutto la serenità dei piccoli risparmiatori con operazioni poco trasparenti.