Sala Consilina: vademecum Cittadinanzattiva per titolari d’ attività economiche

 Aree scoperte escluse dalla TARI ovvero non tassabili

a)Tutte le aree scoperte di attività economiche non suscettibili di produrre rifiuti.

  b)Aree scoperte non operative sulle quali non viene di fatto esercitata alcuna attività specifica e pertanto non suscettibili di produrre rifiuti: per es. area scoperta di accesso all’attività economica; area scoperta destinata al parcheggio gratuito per i clienti; area scoperta di manovra di uno stabilimento industriale o di una qualsiasi attività economica.

c)Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

d)Aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.

e)Zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto.

f)Aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

g)Aree scoperte  ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

h)Aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione.

i)Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo.

l)Aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

 AREE SCOPERTE PARZIALMENTE NON TASSABILI

  Alle aree scoperte sulle quali si ha un ridotto deposito di rifiuti comprovato con accertamento da parte dell’ufficio ecologia del Comune spetta, a richiesta degli interessati, una riduzione pari al 40% della sola quota variabile.

 LOCALI ESCLUSI DALLA TARI ovvero non tassabili

Non  sono  soggetti  all’applicazione  della  Tari  i  locali  dove  si  producono  di  regola  i  rifiuti  speciali  non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Le superfici da ritenere non assoggettabili alla tassazione sono esclusivamente quelle dove sono posti i banchi di lavoro con produzione di rifiuti speciali, delimitandole con apposita planimetria tecnica da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, escludendo quelle di stoccaggio o di servizio alla stessa attività. Per tutto quanto sopra elencato si richiama la legge istitutiva della Tari “legge di stabilità 2014” (legge n.147 del 2013 commi da 641 a 668) nonché il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Sala Consilina n.34 del 21 luglio 2014 articoli 3 – 5 – 6 . Cittadinanzattiva, sulla base delle informazioni date con il presente vademecum, invita i titolari delle attività economiche a recarsi presso gli uffici del Comune per chiedere lo sgravio delle somme non dovute.