Nocera Superiore: Amministrative, Tar, riammesso a competizione candidato Sindaco Bisogno con 5 Liste

Nocera Superiore: Amministrative, Tar, riammesso a competizione candidato Sindaco Bisogno  con 5 Liste

Gli Avv.ti Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Mirko Polzone, difensori dell’Avv. Enrico Bisogno comunicano che il T.A.R. Campania – Salerno (Sezione I), con decisioni nn. 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/2024, pubblicate in data odierna, in accoglimento dei ricorsi proposti, ha disposto la riammissione alla competizione elettorale per il rinnovo degli organi consiliari di Nocera Superiore delle Liste “Città Libera”, “Viva Nocera Superiore”, “Avanti!”, “+ Rete”, “La Nostra Terra”, collegate al candidato Sindaco Enrico Bisogno, annullando i provvedimenti di ricusazione della 3 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore.

Sentenze:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2024, proposto da Enrico Bisogno, Fabio Tamburro, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro
Terza Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio;
nei confronti Gaetano Montalbano, non costituito in giudizio; per l’annullamento
a – del provvedimento della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di cui al verbale n. 17 del 11.05.2024, notificato in data 13.05.2024 con il quale la lista “Città Libera” collegata al candidato Sindaco N. 00771/2024 REG.RIC.
Enrico Bisogno è stata ricusata, per la tornata elettorale di rinnovo del Consiglio Comunale di Nocera Superiore in data 8 e 9 giugno 2024;
b – ove e per quanto occorra, della nota del Segretario Comunale dell’11.05.2024 allegata al verbale;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. nonché per l’accertamento del diritto della lista “Città Libera” collegata al candidato Sindaco Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Terza Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 maggio 2024, i ricorrenti, rispettivamente candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore nell’ambito
delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 e presentatore di lista, impugnano il verbale in epigrafe, con cui la Terza Sottocommissione elettorale di Nocera Inferiore ha disposto la ricusazione della lista “Città Libera”.
Tale provvedimento evidenzia, in sintesi, che:
– l’atto principale di presentazione della lista e due atti separati risulterebbero privi dell’indicazione del numero dei sottoscrittori e della data di autenticazione delle sottoscrizioni;
– cinque atti separati risulterebbero privi dalla data di autenticazione delle N. 00771/2024 REG.RIC. sottoscrizioni;
– un atto separato risulterebbe privo dell’indicazione del numero dei sottoscrittori;
– anche a voler considerare validi “n. 3 atti separati contenenti solo irregolarità formali, verifica che il numero residuo dei sottoscrittori risulta inferiore al minimo previsto, ovvero 42 luogo di 175”.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera irregolarità;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20 dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura “Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è avvenuta in data successiva all’8 maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro il termine previsto dalla norma.
2. Con decreto n. 88/2024 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 17 maggio 2024 individuando il collegio giudicante. N. 00771/2024 REG.RIC.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, “se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere
tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla competizione elettorale” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4216).
Infatti, già Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato, in relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che “l’applicazione del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente. 17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi N. 00771/2024 REG.RIC. elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della democrazia».
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la
legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa devono rispecchiare «la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale»”.
Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione
della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1374).
Più specificamente, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato
che “come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24
agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7
novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali,
non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e,
soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non
potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria
giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del
N. 00771/2024 REG.RIC.
principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale”, focalizzando
l’attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti
partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla
documentazione prodotta.
Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere
preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste
dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti
formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità
delle forme, al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della
reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
È pur vero che Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6281, in riforma di
altra pronuncia di questo Tribunale, ha affermato che “in materia di presentazione
delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto
sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da
valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un
rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della
sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato,
sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali
principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali
e di strumentalità delle forme”.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa ampia
applicazione dei citati principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine di
conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato
elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di
escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non
comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e
non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione
N. 00771/2024 REG.RIC.
del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51).
L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi, più in generale, di tutti
coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo,
non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di strumentalità
delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase preliminare del
procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla effettiva volontà
espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, TAR Molise,
Sez. I, 20 settembre 2023, n. 249 ha ribadito “La giurisprudenza amministrativa è
invero consolidata nel valorizzare nella materia elettorale, in chiave generale, il
principio di strumentalità delle forme, “in base al quale la nullità è determinata
solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il
raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e quindi può sussistere
solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera
espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla
formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione
della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: art. 48 Cost.), è da
ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità
procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni
elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece,
quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità
tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento
persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti”
(C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello stesso senso cfr. altresì, tra le tante:
sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018,
n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase,
qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza
N. 00771/2024 REG.RIC.
ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo
quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello
scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento
delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun
pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”
(così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15
giugno 2015, n. 2920)”.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto
principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di
autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da
una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione
elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche
in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il
conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce
mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in
particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a
sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di
garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria
consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La
Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la
disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare
N. 00771/2024 REG.RIC.
svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando
“un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio,
volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza
potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle
sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme
sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo
dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista
elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato,
Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio
di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma
2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2,
della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato
dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n.
134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce che
“… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile
l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data
e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha
ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data,
nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità
delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è
pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni,
aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle
N. 00771/2024 REG.RIC.
forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione
dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e
anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali
dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità
l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema
dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della
sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei
limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce
la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta
espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle
autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o
testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale,
dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse
nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti; N. 00771/2024 REG.RIC.
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme costituisce mera irregolarità qualora sia desumibile aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024, a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio 2024, in conformità della disciplina normativa. N. 00771/2024 REG.RIC.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Città Libera” alla competizione elettorale.
L’esistenza di orientamenti di giurisprudenza non univoci comporta giusta ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di cui al verbale n. 17 dell’11 maggio 2024 e ammette la lista “Città Libera” alla consultazione
elettorale per cui è causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Esposito Salvatore Mezzacapo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2024, proposto da Enrico Bisogno,
Anna Vittoria Giordano, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo
Rocco, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Terza Commissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, Ministero
dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gaetano Montalbano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Nocera Inferiore di cui al verbale n. 12 del 11.05.2024, notificato in data
N. 00776/2024 REG.RIC.
13.05.2024 con il quale la lista “Viva Nocera Superiore” collegata al candidato
Sindaco Enrico Bisogno è stata ricusata, per la tornata elettorale di rinnovo del
Consiglio Comunale di Nocera Superiore in data 8 e 9 giugno 2024;
b – ove e per quanto occorra, della nota del Segretario Comunale dell’11.05.2024
allegata al verbale;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. nonché per
l’accertamento del diritto della lista “Viva Nocera Superiore” collegata al candidato
Sindaco Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni
amministrative del 8 e 9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Terza Commissione Elettorale
Circondariale di Nocera Inferiore, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio
Territoriale del Governo di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 il
dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 maggio 2024, i ricorrenti,
rispettivamente candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore nell’ambito
delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 e presentatore di lista, impugnano il verbale in
epigrafe, con cui la Terza Sottocommissione elettorale di Nocera Inferiore ha
disposto la ricusazione della lista “Viva Nocera Superiore”.
Tale provvedimento evidenzia, in sintesi, che:
– l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati non recano
l’indicazione del numero dei sottoscrittori e non riportano la data di autenticazione
delle sottoscrizioni. L’atto principale, inoltre, è privo della indicazione dei
N. 00776/2024 REG.RIC.
promotori/delegati di lista;
– non è stata prodotta la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco, con allegata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
incandidabilità, nonché la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento “con
la lista dei candidati e con le altre liste”;
– non è stata prodotta la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il
candidato alla carica di sindaco;
– non è stato prodotto il certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco
“è elettore in un Comune della Repubblica”;
– manca l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati alla carica di sindaco
ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni
seggio elettorale e presso l’ufficio centrale.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente
formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei
sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non
sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa
Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera
irregolarità in sede di valutazione della lista “Città Libera”;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in
quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le
sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di
autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie,
considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo
dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di
Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della
Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20
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dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura
“Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per
l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione
prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è successiva all’8
maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro il termine
previsto dalla norma;
– la mancata indicazione dei promotori/delegati della lista costituisce adempimento
meramente formale, non ricompreso tra le cause di ricusazione delle liste previste
dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, non rivestendo rilevanza sostanziale in quanto
posto a tutela della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
– la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e la
dichiarazione di collegamento con le liste sono state allegate, per mero errore
materiale, al plico di altra lista collegata al medesimo candidato sindaco (“La
Nostra Terra”), come risulta dalla ricevuta rilasciata dal segretario comunale l’11
maggio 2024. La documentazione è stata pertanto tempestivamente presentata ed è
agli atti della Sottocommissione che avrebbe potuto e dovuto acquisire le
dichiarazioni presenti in altro plico, considerato peraltro che la stessa
Sottocommissione ha accertato il medesimo errore con riferimento alla lista “Città
Libera” e ha provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni dall’altro plico;
– la carenza della dichiarazione di collegamento della lista al candidato sindaco ha
rilevanza esclusivamente formale in quanto tale collegamento è desumibile dal fatto
che tutti i candidati consiglieri della lista hanno dichiarato di accettare la
candidatura con indicazione del candidato sindaco, l’atto principale di presentazione
della lista e gli atti separati contengono l’espressa dichiarazione “di presentare
candidato alla carica di sindaco il sig. Enrico Bisogno”, il simbolo di lista reca la
scritta “Bisogno Sindaco”, alla lista è allegato lo stesso programma politico
elettorale delle altre liste coalizzate (dando luogo a una presunzione di
collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200). La volontà di
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collegamento della lista risulta pertanto cristallizzata in plurimi e univoci atti;
– il certificato elettorale è stato tempestivamente presentato in allegato alla
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e inserito
erroneamente nel plico relativo alla lista “La Nostra Terra”. In ogni caso la carenza
del certificato elettorale è soggetta a soccorso istruttorio;
– l’omessa indicazione dei delegati non è causa di esclusione della lista precludendo
al più la partecipazione alle fasi del procedimento elettorale.
2. Con decreto n. 89/2024 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 17
maggio 2024 individuando il collegio giudicante.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale
secondo cui, “se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la
delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di
formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le
valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere
tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia
in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla
competizione elettorale” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023,
n. 4216).
Infatti, già Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato, in
relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che “l’applicazione del
principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della
Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato
che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che
le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando
siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le
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conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti
dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei
singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del
popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo
quando la legge la preveda chiaramente.
17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte
europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi
elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella
diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere
tali diversità nella sua propria visione della democrazia».
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque
consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di
candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la
loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo;
che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la
legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa
devono rispecchiare «la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di
una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un
suffragio universale»”.
Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della
presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa
le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile
inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica
delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di
strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione
della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
V, 17 marzo 2015, n. 1374).
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Più specificamente, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato
che “come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24
agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7
novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali,
non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e,
soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non
potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria
giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del
principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale”, focalizzando
l’attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti
partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla
documentazione prodotta.
Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere
preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste
dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti
formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità
delle forme, al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della
reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
È pur vero che Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6281, in riforma di
altra pronuncia di questo Tribunale, ha affermato che “in materia di presentazione
delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto
sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da
valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un
rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della
sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato,
sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali
principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali
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e di strumentalità delle forme”.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa ampia
applicazione dei citati principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine di
conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato
elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di
escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non
comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e
non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione
del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51).
L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi, più in generale, di tutti
coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo,
non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di strumentalità
delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase preliminare del
procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla effettiva volontà
espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, TAR Molise,
Sez. I, 20 settembre 2023, n. 249 ha ribadito “La giurisprudenza amministrativa è
invero consolidata nel valorizzare nella materia elettorale, in chiave generale, il
principio di strumentalità delle forme, “in base al quale la nullità è determinata
solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il
raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e quindi può sussistere
solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera
espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla
formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione
della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: art. 48 Cost.), è da
ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità
procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni
N. 00776/2024 REG.RIC.
elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece,
quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità
tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento
persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti”
(C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello stesso senso cfr. altresì, tra le tante:
sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018,
n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase,
qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza
ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo
quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello
scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento
delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun
pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”
(così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15
giugno 2015, n. 2920)”.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto
principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di
autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da
una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione
elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche
in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il
conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce
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mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in
particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a
sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di
garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria
consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La
Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la
disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare
svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando
“un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio,
volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza
potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle
sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme
sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo
dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista
elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato,
Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio
di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma
2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2,
della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato
dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n.
134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce
che “… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere
applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede
l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale
Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la
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mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della
stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità
delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è
pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni,
aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle
forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione
dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e
anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali
dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità
l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema
dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della
sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei
limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce
la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta
espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle
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autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o
testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale,
dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse
nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il
principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara
disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in
possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità,
esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990,
secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può
desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione
non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo
giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il
principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in
ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul
rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque
raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone
interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza
di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il
singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le
mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le
N. 00776/2024 REG.RIC.
garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons.
St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme
costituisce mera irregolarità qualora sia desumibile aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro
utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il
Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024,
a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non
può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio
2024, in conformità della disciplina normativa.
Con riferimento alla mancata indicazione dei promotori quali titolari del
trattamento “ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 27 aprile 2016”, è sufficiente rammentare che TAR Molise, Sez. I, 20
settembre 2023, n. 249 ha recentemente affermato che “la violazione … denunciata
integra, ai fini propri del procedimento elettorale, nulla più che una mera
irregolarità, e pertanto, alla luce dei canoni generali della strumentalità delle
forme e del raggiungimento dello scopo, non è suscettibile di inficiare in alcun
modo la legittimità delle operazioni elettorali.
La specifica normativa propria del procedimento elettorale non prescrive, infatti,
che all’atto della raccolta delle firme occorrenti alla presentazione di una lista alle
elezioni comunali debba essere indicato il soggetto “titolare del trattamento dei
dati”. E, soprattutto, il relativo adempimento non è in alcun modo idoneo a
riverberarsi sulla legittimità sostanziale della raccolta delle sottoscrizioni e della
presentazione della relativa lista, in quanto la sua omissione lascia intatte le
garanzie sostanziali che circondano tali fasi del procedimento elettorale, e
impregiudicata l’idoneità del medesimo a perseguire lo scopo che gli è proprio”.
Anche tale omissione costituisce quindi mera irregolarità, inidonea a inficiare la
valida presentazione della lista.
N. 00776/2024 REG.RIC.
Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di collegamento
con la lista, occorre premettere quanto segue.
Nell’ambito della specifica normativa in punto di documentazione da allegare al
momento della presentazione delle liste elettorali, l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960
prevede che “Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno
depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2)
la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni
candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i
rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le
designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere
autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28 […]”.
Gli artt. 28, comma 6, e 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n. 570/1960 prevedono
che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o
consigliere comunale.
Il successivo art. 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei nomi dei
candidati per i quali “manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di
cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali”.
La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come
elemento sostanziale e ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il
regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà
degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la
volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene
espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla
competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
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L’art. 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al momento
della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento tra il
candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di
conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente
prevede che “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per
l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”.
Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di
collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo) del
procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa lettera
della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di volontà
ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità
delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la documentazione,
riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente errore materiale in
allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già agli atti della
Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale relativa a
quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che “si rinvengono altri 5
documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco
di altre liste”.
La medesima Sottocommissione, che in relazione alla lista “Città Libera” (collegata
allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo però la
documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe dovuto,
anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità, acquisendoli con
un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso istruttorio, in quanto
non comportante un’attività giuridica di acquisizione di documenti presso altra
amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi invece in un’attività
materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità dell’amministrazione ma
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contenuti in un plico anziché in un altro.
Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla celerità del
procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una violazione del
principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti della
Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento elettorale e
risolvendosi invece nel pieno raggiungimento dello scopo delle disposizioni sulla
documentazione da allegare al momento del deposito delle liste elettorali.
Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita carenza
del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente ma erroneamente
allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni modo, in
relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso istruttorio
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato
sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini
del collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia
proprio dai soggetti che l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione
dei delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)”
(così Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2016, n. 2211).
Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista e
degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come candidato
alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile anche dalla
dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare la
candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la
scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo
stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro
unitariamente elaborato in quanto recante il contrassegno di tutte le liste collegate,
con conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del
N. 00776/2024 REG.RIC.
d.lgs. n. 267/200).
Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente convergenti,
della volontà dei promotori e dei sottoscrittori di collegare la lista al citato
candidato sindaco nonché idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di
presentazione della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica
di sindaco.
Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
Afferma infatti Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271 (richiamata anche
dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del
Ministero dell’Interno, ed. 2024): “quanto alla indicazione del delegato a
presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma,
in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle
ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta
dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di
inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori
hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato
esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista
stessa”.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Viva Nocera Superiore”
alla competizione elettorale.
L’esistenza di orientamenti di giurisprudenza non univoci comporta giusta ragione
per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di
Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Terza
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di cui al verbale n.
N. 00776/2024 REG.RIC.
12 dell’11 maggio 2024 e ammette la lista “Viva Nocera Superiore” alla
consultazione elettorale per cui è causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con
l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Esposito Salvatore Mezzacapo

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2024, proposto da Enrico Bisogno e
Raffaele Iuliano, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco
e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, 3^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gaetano Montalbano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Nocera Inferiore di cui al verbale n. 14 del 11.05.2024, notificato in data
13.05.2024 con il quale la lista “+ Rete” collegata al candidato Sindaco Enrico
N. 00778/2024 REG.RIC.
Bisogno è stata ricusata, per la tornata elettorale di rinnovo del Consiglio
Comunale di Nocera Superiore in data 8 e 9 giugno 2024;
b – ove e per quanto occorra, della nota del Segretario Comunale dell’11.05.2024
allegata al verbale;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali
nonché per l’accertamento del diritto della lista “+ Rete” collegata al candidato
Sindaco Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni
amministrative del 8 e 9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio
Territoriale del Governo Salerno e della 3^ Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 la
dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso notificato e depositato in data 15 maggio 2024 Bisogno Enrico,
nella qualità di candidato Sindaco del Comune di Nocera Superiore, e Iuliano
Raffaele, nella qualità di cittadino elettore e presentatore della Lista “+ Rete”,
hanno impugnato il verbale n. 14, datato 11 maggio 2024, della 3^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, notificato in data 13
maggio 2024, con cui è stata ricusata la lista “+ Rete” chiedendone l’annullamento
e, per l’effetto, la riammissione alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.
1.1. Il provvedimento di ricusazione impugnato ha ritenuto sussistenti le seguenti
carenze: «Punto a) rileva che l’atto principale e gli atti separati di presentazione
N. 00778/2024 REG.RIC.
della lista dei candidati non sono compilati nella parte relativa all’indicazione del
numero dei sottoscrittori; sui medesimi atti l’autenticazione delle firme dei
sottoscrittori è carente della compilazione del numero degli elettori in cifre e in
lettere e della data di autentica; Punto b) rileva la mancanza della dichiarazione di
accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la
dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di
incandidabilità; Punto d) rileva la mancanza della dichiarazione del candidato alla
carica di sindaco di collegamento con la lista dei candidati e con le altre liste;
Punto e) rileva l’assenza della dichiarazione dei delegati della lista di candidati di
collegamento con il candidato alla carica di sindaco; Punto f) rileva la mancanza
del certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco è elettore in un
Comune della Repubblica; Punto i) rileva l’assenza della dichiarazione contenente
la indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio
del numero progressivo da assegnare ai candidati a Sindaco ammessi e che hanno
la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e
presso ufficio centrale».
1.2. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivato, rubricato “Violazione di legge
(articolo 32, 33, 34 e 35 d.p.r. 570/60 e artt. 3,6,7 e 30 l. 81/93) – eccesso di potere
(difetto del presupposto – sviamento – arbitrarietà)”, articolato specificamente con
riguardo a tutti i punti del provvedimento di ricusazione impugnato.
1.3. Con decreto n. 91/2024 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 17
maggio 2024 individuando il collegio giudicante.
1.4. Si sono costituiti in giudizio con memoria formale il Ministero dell’Interno, la
Prefettura di Salerno e la 3^ Sottocommissione elettorale circondariale di Nocera
Inferiore (SA), e, in vista dell’udienza speciale elettorale del giorno 17 maggio
2024, hanno depositato una memoria difensiva.
1.5. Alla pubblica udienza speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024, dopo
discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale
N. 00778/2024 REG.RIC.
secondo cui «se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la
delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di
formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le
valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere
tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia
in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla
competizione elettorale» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023,
n. 4216).
2.1. Infatti, già Consiglio di Stato, sezione III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato,
in relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che «L’applicazione
del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni
della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato
che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono “oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento” di obiettivi legittimi, il che comporta che
le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando
siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le
conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti
dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei
singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del
popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo
quando la legge la preveda chiaramente.
A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte
europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi
elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella
diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere
tali diversità nella sua propria visione della democrazia.
N. 00778/2024 REG.RIC.
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque
consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di
candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la
loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo;
che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la
legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa
devono rispecchiare “la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di
una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un
suffragio universale”».
2.2. Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale
della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione
circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è
possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria
giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio
di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente
applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio
di Stato, sezione V, 17 marzo 2015, n. 1374).
2.3. Più specificamente il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 aprile
2011, n. 2453 ha rilevato che «come più volte affermato anche da questa Sezione
(11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17
settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la
presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto
alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di
eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti
formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi
piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel
procedimento elettorale», focalizzando l’attenzione sulla piena consapevolezza ed
effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni
N. 00778/2024 REG.RIC.
elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta.
2.4. Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere
preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste
dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti
formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità
delle forme al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della
reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
2.5. È pur vero che il Consiglio di Stato, sezione II, 13 settembre 2021, n. 6281, in
riforma di altra pronuncia di questo tribunale, ha affermato che «in materia di
presentazione delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un
contenuto sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo
documento, da valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non
assumono un rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità
della sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente
delicato, sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i
generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei
vizi formali e di strumentalità delle forme».
2.6. Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa
ampia applicazione di tali principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine
di conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato
elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di
escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non
comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e
non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione
del voto (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 2 gennaio 2024, n. 51).
2.7. L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi più in generale di tutti
coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo,
N. 00778/2024 REG.RIC.
non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
2.8. Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di
strumentalità delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase
preliminare del procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla
effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
2.9. Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, il TAR
Molise, sezione I, con sentenza del 20 settembre 2023, n. 249, ha ribadito che «La
giurisprudenza amministrativa è invero consolidata nel valorizzare nella materia
elettorale, in chiave generale, il principio di strumentalità delle forme, “in base al
quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti
che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e
quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o
comprimere la libera espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento
elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli
elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del
diritto di voto: articolo 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto
invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento
della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge.
Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali,
costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente
sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la
correttezza degli adempimenti” (C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello
stesso senso cfr. altresì, tra le tante: sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19
dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018, n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase,
qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza
ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo
quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello
N. 00778/2024 REG.RIC.
scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento
delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun
pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”
(così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15
giugno 2015, n. 2920)».
3. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
4. Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto
principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di
autenticazione delle sottoscrizioni costituiscono requisiti formali non assistiti da
una comminatoria espressa di nullità nella vigente disciplina elettorale.
4.1. Ed invero, l’articolo 33 del d.P.R n. 570/1960 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) prescrive
che «La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono», imponendo,
quindi, in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in
lettere, il conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla
legge.
4.2. Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori
costituisce mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde
e in particolare dal mero conteggio delle sottoscrizioni già prescritto dalla legge.
4.3. È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di
firme a sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti
e di garantire che le candidature siano munite di una «sorta di dimostrazione di
seria consistenza e di un minimo di consenso» (Corte costituzionale n. 83 del
1992). La Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato
che la disciplina in tema di firme contribuisce «a realizzare l’interesse al regolare
svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto», evitando
N. 00778/2024 REG.RIC.
«un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio,
volte artatamente a disorientare l’elettorato». Ne discende che alcuna conseguenza
potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle
sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme
sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo
dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
5. Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista
elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, il Consiglio di Stato,
Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei
medesimi termini dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016,
n. 1985 e n. 1987, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 23
maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n.
445/2000 è ora espressamente richiamato dall’articolo 14, comma 2, della legge n.
53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette
pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR
Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164) chiarisce che «… pur se
per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’articolo
21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del
luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha
ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data,
nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’articolo 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità
delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.2. La nullità comminata dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è
pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni,
aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle
N. 00778/2024 REG.RIC.
forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione
dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e
anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali
dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la
nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema
dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della
sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei
limiti, tassativi, previsti dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che
sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta
espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle
autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o
testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale,
dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse
nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il
principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara
disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in
possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
N. 00778/2024 REG.RIC.
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità,
esclusivamente ai fini del rispetto dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990,
secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può
desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione
non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo
giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il
principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in
ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul
rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque
raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone
interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza
di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il
singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le
mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le
garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons.
St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)».
6. Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme
costituisce mera irregolarità in quanto desumibile aliunde.
7. Nel caso di specie, il timbro, con dicitura “il Consigliere Comunale Nocera
Superiore – Michele Genco”, è stato ordinato in data 2 maggio 2024 (cfr. ordine di
acquisto e fattura in atti datata 10 maggio 2024), sicché l’autentica delle firme, tutte
corredate dal timbro del Consigliere comunale, è necessariamente apposta in data
successiva al giorno 2 maggio 2024 e, dunque, a distanza inferiore di 180 giorni
prima della data 11 maggio 2024 (termine scadenza della presentazione delle
N. 00778/2024 REG.RIC.
candidature).
7.1. La prima censura sul punto a) del provvedimento di ricusazione impugnato è,
quindi, fondata.
8. Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di
collegamento con la lista, occorre premettere quanto segue.
8.1. Nell’ambito della normativa specifica in punto di documentazione da allegare
al momento della presentazione delle liste elettorali, l’articolo 32 del d.P.R. n.
570/1960 prevede che «Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di
contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in
forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della
Repubblica di ogni candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà
di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio
centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati
deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’articolo 28 […]».
8.2. Gli articoli 28, comma 6, e l’articolo 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n.
570/1960 prevedono che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica
di sindaco o consigliere comunale.
8.3. Il successivo articolo 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei
nomi dei candidati per i quali «manca ovvero è incompleta la dichiarazione di
accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato
di iscrizione nelle liste elettorali».
8.4. La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come
elemento sostanziale ed ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il
regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà
degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la
N. 00778/2024 REG.RIC.
volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene
espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla
competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
8.5. L’articolo 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al
momento della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento
tra il candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di
conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente
prevede che «Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto
della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate».
8.6. Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione
di collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo)
del procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa
lettera della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di
volontà ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
9. Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della
strumentalità delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la
documentazione, riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente
errore materiale in allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già
agli atti della Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale
relativa a quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che «si rinvengono
altri 5 documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di
Sindaco di altre liste».
10. La medesima Sottocommissione, che in relazione ad altra lista “Città Libera”
(collegata allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo,
però, la documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe
dovuto, anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità,
acquisendoli con un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso
N. 00778/2024 REG.RIC.
istruttorio, in quanto non comportante un’attività giuridica di acquisizione di
documenti presso altra amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi in
un’attività materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità
dell’amministrazione ma contenuti in un plico anziché in un altro.
10.1. Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla
celerità del procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una
violazione del principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti
della Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento
elettorale e risolvendosi, invece, nel pieno raggiungimento dello scopo delle
disposizioni sulla documentazione da allegare al momento del deposito delle liste
elettorali.
11. Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita
carenza del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente, ma
erroneamente, allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni
modo, in relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso
istruttorio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
12. Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato
sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini del
collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia proprio
dai soggetti che l’articolo 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione dei
delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)»
(così Consiglio di Stato, sezione III, 24 maggio 2016, n. 2211).
12.1. Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista
e degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come
candidato alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile
anche dalla dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare
la candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la
N. 00778/2024 REG.RIC.
scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo
stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro
unitariamente elaborato in quanto reca il contrassegno di tutte le liste collegate, con
conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’articolo 73, comma 2, del
d.lgs. n. 267/200).
12.2. Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente
convergenti, della volontà dei promotori e sottoscrittori di collegare la lista al citato
candidato sindaco e idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di presentazione
della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di sindaco.
13. Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
13.1. Afferma, infatti, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 4 marzo 2002,
n. 1271 (richiamata anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione
delle candidature” del Ministero dell’Interno, ed. 2024): «quanto alla indicazione
del delegato a presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario
comunale, ma, in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente
prodotto alle ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione
prodotta dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a
pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i
presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza
che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare
l’ammissione della lista stessa».
14. In conclusione il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “+ Rete” alla
consultazione elettorale per cui è causa.
14.1. L’esistenza di orientamenti di giurisprudenza non univoci comporta giusta
ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
N. 00778/2024 REG.RIC.
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, accoglie la domanda di annullamento del provvedimento impugnato,
disponendo, per l’effetto, l’ammissione della lista “+ Rete” alla consultazione
elettorale per cui è causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con
l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Raffaele Esposito, Primo Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Anna Capozzi Salvatore Mezzacapo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2024, proposto da Enrico Bisogno,
Gaetano Maiorino, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo
Rocco, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Terza
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Nocera Superiore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gaetano Montalbano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Nocera Inferiore di cui al verbale n. 13 del 11.05.2024, notificato in data
N. 00777/2024 REG.RIC.
13.05.2024 con il quale la lista “Avanti!” collegata al candidato Sindaco Enrico
Bisogno è stata ricusata, per la tornata elettorale di rinnovo del Consiglio
Comunale di Nocera Superiore in data 8 e 9 giugno 2024;
b – ove e per quanto occorra, della nota del Segretario Comunale dell’11.05.2024
allegata al verbale;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. nonché per
l’accertamento del diritto della lista “Avanti!” collegata al candidato Sindaco
Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni amministrative del 8 e
9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore;
nonché per l’accertamento del diritto della lista “Avanti!” collegata al candidato
Sindaco Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni
amministrative del 8 e 9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio
Territoriale del Governo di Salerno e della Terza Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 il dott. Raffaele
Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 maggio 2024, i ricorrenti,
rispettivamente candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore nell’ambito
delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 e presentatore di lista, impugnano il verbale in
epigrafe, con cui la Terza Sottocommissione elettorale di Nocera Inferiore ha
disposto la ricusazione della lista “Avanti!”.
Tale provvedimento evidenzia, in sintesi, che:
N. 00777/2024 REG.RIC.
– l’atto principale di presentazione della lista e gli atti separati non recano
l’indicazione del numero dei sottoscrittori e non riportano la data di autenticazione
delle sottoscrizioni e il numero di sottoscrizioni autenticate;
– non è stata prodotta la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco, con allegata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
incandidabilità, nonché la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento “con
la lista dei candidati e con le altre liste”;
– non è stata prodotta la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il
candidato alla carica di sindaco;
– non è stato prodotto il certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco
“è elettore in un Comune della Repubblica”;
– manca l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati alla carica di sindaco
ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni
seggio elettorale e presso l’ufficio centrale.
I ricorrenti deducono che:
– l’indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce un adempimento meramente
formale non presidiato dalla sanzione dell’esclusione, considerato che il numero dei
sottoscrittori può essere desunto dal semplice conteggio delle firme apposte (non
sussistendo pertanto una violazione neppure di ordine sostanziale) e che la stessa
Sottocommissione ha considerato tale omissione alla stregua di una mera
irregolarità in sede di valutazione della lista “Città Libera”;
– la mancanza della data di autenticazione delle firme non ha effetto invalidante in
quanto l’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990 prevede la nullità solo per le
sottoscrizioni e le autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine di presentazione delle candidature. Pertanto la mancanza della data di
autenticazione delle sottoscrizioni non ha alcuna rilevanza nel caso di specie,
considerato che l’osservanza della citata disposizione è desumibile in modo certo
dall’autenticazione delle firme da parte del sig. Aniello Gioiella nella qualità di
N. 00777/2024 REG.RIC.
Consigliere della Provincia di Salerno mediante l’apposizione del timbro della
Provincia, in quanto il citato soggetto è stato eletto Consigliere provinciale il 20
dicembre 2023, ha chiesto il timbro con il logo “Provincia di Salerno” e la dicitura
“Consigliere provinciale” il 6 maggio 2024 e ha ottenuto tale timbro, utilizzato per
l’autenticazione delle firme, l’8 maggio 2024, come risulta dalla documentazione
prodotta. Risulta pertanto certo che l’autenticazione delle firme è avvenuta in data
successiva all’8 maggio 2024 e antecedente all’11 maggio 2024 e comunque entro
il termine previsto dalla norma;
– la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e la
dichiarazione di collegamento con le liste sono state allegate, per mero errore
materiale, al plico di altra lista collegata al medesimo candidato sindaco (“La
Nostra Terra”), come risulta dalla ricevuta rilasciata dal segretario comunale l’11
maggio 2024. La documentazione è stata pertanto tempestivamente presentata ed è
agli atti della Sottocommissione che avrebbe potuto e dovuto acquisire le
dichiarazioni presenti in altro plico, considerato peraltro che la stessa
Sottocommissione ha accertato il medesimo errore con riferimento alla lista “Città
Libera” e ha provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni dall’altro plico;
– la carenza della dichiarazione di collegamento della lista al candidato sindaco ha
rilevanza esclusivamente formale in quanto tale collegamento è desumibile dal fatto
che tutti i candidati consiglieri della lista hanno dichiarato di accettare la
candidatura con indicazione del candidato sindaco, l’atto principale di presentazione
della lista e gli atti separati contengono l’espressa dichiarazione “di presentare
candidato alla carica di sindaco sig. Enrico Bisogno”, il simbolo di lista reca la
scritta “Bisogno Sindaco”, alla lista è allegato lo stesso programma politico
elettorale delle altre liste coalizzate (dando luogo a una presunzione di
collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/200). La volontà di
collegamento della lista risulta pertanto cristallizzata in plurimi e univoci atti;
– il certificato elettorale è stato tempestivamente presentato in allegato alla
N. 00777/2024 REG.RIC.
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e inserito
erroneamente nel plico relativo alla lista “La Nostra Terra”. In ogni caso la carenza
del certificato elettorale è soggetta a soccorso istruttorio;
– l’omessa indicazione dei delegati non è causa di esclusione della lista,
precludendo al più la partecipazione alle fasi del procedimento elettorale.
2. Con decreto n. 90/2024 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 17
maggio 2024 individuando il collegio giudicante.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale
secondo cui, “se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la
delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di
formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le
valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere
tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia
in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla
competizione elettorale” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023,
n. 4216).
Infatti, già Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato, in
relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che “l’applicazione del
principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni della
Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato
che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono «oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento» di obiettivi legittimi, il che comporta che
le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando
siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le
conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti
N. 00777/2024 REG.RIC.
dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei
singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del
popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo
quando la legge la preveda chiaramente.
17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte
europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi
elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella
diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere
tali diversità nella sua propria visione della democrazia».
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque
consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di
candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la
loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo;
che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la
legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa
devono rispecchiare «la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di
una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un
suffragio universale»”.
Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale della
presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione circa
le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è possibile
inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria giuridica
delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio di
strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente applicazione
della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
V, 17 marzo 2015, n. 1374).
Più specificamente, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453 ha rilevato
che “come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24
N. 00777/2024 REG.RIC.
agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7
novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali,
non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e,
soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non
potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria
giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del
principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale”, focalizzando
l’attenzione sulla piena consapevolezza ed effettiva volontà dei soggetti
partecipanti alla fase preliminare delle operazioni elettorali, come desumibile dalla
documentazione prodotta.
Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere
preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste
dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti
formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità
delle forme, al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della
reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
È pur vero che Consiglio di Stato, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 6281, in riforma di
altra pronuncia di questo Tribunale, ha affermato che “in materia di presentazione
delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un contenuto
sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo documento, da
valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non assumono un
rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità della
sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente delicato,
sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i generali
principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali
e di strumentalità delle forme”.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa ampia
N. 00777/2024 REG.RIC.
applicazione dei citati principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine di
conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato
elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di
escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non
comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e
non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione
del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51).
L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi, più in generale, di tutti
coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo,
non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di strumentalità
delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase preliminare del
procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla effettiva volontà
espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, TAR Molise,
Sez. I, 20 settembre 2023, n. 249 ha ribadito “La giurisprudenza amministrativa è
invero consolidata nel valorizzare nella materia elettorale, in chiave generale, il
principio di strumentalità delle forme, “in base al quale la nullità è determinata
solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il
raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e quindi può sussistere
solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera
espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla
formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione
della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: art. 48 Cost.), è da
ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità
procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni
elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece,
quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità
N. 00777/2024 REG.RIC.
tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento
persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti”
(C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello stesso senso cfr. altresì, tra le tante:
sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018,
n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase,
qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza
ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo
quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello
scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento
delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun
pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”
(così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15
giugno 2015, n. 2920)”.
6. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
Il Collegio rileva che sia l’indicazione del numero dei sottoscrittori nell’atto
principale di presentazione della lista e negli atti separati, sia la data di
autenticazione delle sottoscrizioni e il numero di sottoscrizioni autenticate
costituiscono requisiti formali non assistiti da una comminatoria espressa di nullità
nella vigente disciplina elettorale.
Ed invero, l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive che “La Commissione
elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono”, imponendo, quindi, anche
in mancanza dell’indicazione del numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere, il
conteggio delle sottoscrizioni per la verifica del numero richiesto dalla legge.
Di conseguenza, la mancata indicazione del numero dei sottoscrittori costituisce
mera irregolarità, facendosi questione di un elemento desumibile aliunde e in
N. 00777/2024 REG.RIC.
particolare dal semplice conteggio delle sottoscrizioni, già prescritto dalla legge.
È noto, infatti, che la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a
sostegno delle candidature è quella di evitare la grande dispersione dei voti e di
garantire che le candidature siano munite di una “sorta di dimostrazione di seria
consistenza e di un minimo di consenso” (Corte costituzionale n. 83 del 1992). La
Corte costituzionale (sentenza n. 394 del 2006) ha, anche, evidenziato che la
disciplina in tema di firme contribuisce “a realizzare l’interesse al regolare
svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto”, evitando
“un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio,
volte artatamente a disorientare l’elettorato”. Ne discende che alcuna conseguenza
potrebbe farsi discendere dalla circostanza che non sia riportato il numero delle
sottoscrizioni, in quanto requisito certamente non rientrante tra quelle “forme
sostanziali”, la cui violazione può incidere sul raggiungimento dello scopo
dell’atto, alla luce della ratio sopra illustrata.
Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista
elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, Consiglio di Stato,
Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei medesimi termini da
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985 e n. 1987 nonché da Consiglio
di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’art. 21, comma
2, del d.P.R. n. 445/2000 è ora espressamente richiamato dall’art. 14, comma 2,
della legge n. 53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato
dalle predette pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n.
134, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164), chiarisce
che “… pur se per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere
applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede
l’indicazione della data e del luogo di autenticazione), come pure il Tribunale
Amministrativo Regionale ha ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la
mancanza della data, nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della
N. 00777/2024 REG.RIC.
stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità
delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è
pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni,
aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle
forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione
dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e
anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali
dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la nullità
l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema
dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della
sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei
limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce
la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta
espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle
autenticazioni amministrative;
N. 00777/2024 REG.RIC.
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o
testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale,
dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse
nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il
principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara
disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in
possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità,
esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990,
secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può
desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione
non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo
giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il
principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in
ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul
rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque
raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone
interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza
di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il
singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le
mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le
garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons.
N. 00777/2024 REG.RIC.
St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)”.
Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme e del
numero delle firme autenticate costituisce mera irregolarità qualora siano
desumibili aliunde.
Nel caso di specie, la data di autenticazione delle firme, considerato che il timbro
utilizzato per l’autenticazione (recante l’indicazione “Provincia di Salerno” – “Il
Consigliere provinciale”) è stato consegnato all’autenticatore solo l’8 maggio 2024,
a seguito della proclamazione del 20 dicembre 2023, cosicché l’autenticazione non
può essere anteriore a tale data e deve essere stata apposta tra l’8 e l’11 maggio
2024, in conformità della disciplina normativa.
Ai fini della determinazione del numero delle sottoscrizioni autenticate, è invece
possibile procedere al mero conteggio delle sottoscrizioni apposte.
Con riferimento alla mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di sindaco, del certificato elettorale e della dichiarazione di collegamento
con la lista, occorre premettere quanto segue.
Nell’ambito della specifica normativa in punto di documentazione da allegare al
momento della presentazione delle liste elettorali, l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960
prevede che “Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno
depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2)
la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni
candidato; 4) l’indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i
rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale: le
designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere
autenticata nei modi indicati al quarto comma dell’art. 28 […]”.
Gli artt. 28, comma 6, e 32, comma 9, numero 2), del d.P.R. n. 570/1960 prevedono
che con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o
consigliere comunale.
N. 00777/2024 REG.RIC.
Il successivo art. 33 prevede esclusivamente l’eliminazione dalle liste dei nomi dei
candidati per i quali “manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di
cui al n. 2) del nono comma dell’articolo 32, o manca il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali”.
La dichiarazione di accettazione della candidatura si connota, dunque, come
elemento sostanziale e ineliminabile, da una parte perché è presupposto per il
regolare svolgimento del procedimento elettorale (dovendo e potendo la volontà
degli elettori poter convergere su soggetti che hanno espressamente dichiarato la
volontà di candidarsi e di essere eletti), dall’altro perché tale dichiarazione contiene
espressioni di volontà e dichiarazioni essenziali per la partecipazione alla
competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).
L’art. 72 del d.lgs. n. 267/2000 è chiaro, poi, nel prescrivere il deposito, al momento
della presentazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento tra il
candidato alla carica di Sindaco e la lista stessa e ciò espressamente al fine di
conferire efficacia alle suddette dichiarazioni; la disposizione espressamente
prevede che “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per
l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”.
Come è stato infatti ripetutamente affermato in giurisprudenza, la dichiarazione di
collegamento è un atto propriamente politico (e non meramente organizzativo) del
procedimento elettorale, connotato da natura bilaterale, sancita dalla stessa lettera
della legge quando richiede la convergenza di due distinte dichiarazioni di volontà
ai fini dell’efficacia (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2016, n. 2066).
Di conseguenza, in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità
delle forme e del favor partecipationis, è possibile valorizzare la documentazione,
riferita al candidato sindaco in questione, prodotta per evidente errore materiale in
allegato ad altra lista collegata, “La Nostra Terra”, e quindi già agli atti della
N. 00777/2024 REG.RIC.
Sottocommissione; infatti, la ricevuta del Segretario Comunale relativa a
quest’ultima lista e datata 11 maggio 2024, riporta che “si rinvengono altri 5
documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco
di altre liste”.
La medesima Sottocommissione, che in relazione alla lista “Città Libera” (collegata
allo stesso candidato sindaco) ha rilevato il medesimo errore acquisendo però la
documentazione presente in allegato alla lista “La Nostra Terra”, avrebbe dovuto,
anche in questo caso, valutare gli atti già nella sua disponibilità, acquisendoli con
un’operazione che neppure può essere considerata di soccorso istruttorio, in quanto
non comportante un’attività giuridica di acquisizione di documenti presso altra
amministrazione o presso il soggetto privato, risolvendosi invece in un’attività
materiale di prelievo dei documenti già nella disponibilità dell’amministrazione ma
contenuti in un plico anziché in un altro.
Ne discende che tale operazione non avrebbe avuto alcun riflesso sulla celerità del
procedimento elettorale, non risolvendosi peraltro neanche in una violazione del
principio della par condicio, riguardando documenti già agli atti della
Sottocommissione nell’ambito del medesimo e unitario procedimento elettorale e
risolvendosi invece nel pieno raggiungimento dello scopo delle disposizioni sulla
documentazione da allegare al momento del deposito delle liste elettorali.
Le considerazioni sopra esposte possono essere riferite anche all’asserita carenza
del certificato elettorale del candidato sindaco, tempestivamente ma erroneamente
allegato nel plico della lista collegata “La Nostra Terra”. Ad ogni modo, in
relazione ai certificati elettorali vige anche il principio del soccorso istruttorio
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23).
Con riferimento alla dichiarazione di collegamento tra la lista e il candidato
sindaco, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini
del collegamento rileva la dichiarazione resa dai presentatori della lista (ossia
proprio dai soggetti che l’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 individua per l’indicazione
dei delegati di lista) in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei
N. 00777/2024 REG.RIC.
candidati da parte dei relativi sottoscrittori (Sez. III, n. 2062 del 18 maggio 2016)”
(così Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2016, n. 2211).
Nel caso in esame, i frontespizi dell’atto principale di presentazione della lista e
degli atti separati contengono l’espressa dichiarazione di presentare come candidato
alla carica di sindaco Enrico Bisogno; tale collegamento è desumibile anche dalla
dichiarazione, resa da tutti i candidati consiglieri della lista, di accettare la
candidatura con indicazione del candidato sindaco, dal simbolo di lista recante la
scritta “Bisogno Sindaco”, nonché dalla circostanza che alla lista è allegato lo
stesso programma politico elettorale delle altre liste coalizzate (peraltro
unitariamente elaborato in quanto recante il contrassegno di tutte le liste collegate,
con conseguente presunzione di collegamento sulla base dell’art. 73, comma 2, del
d.lgs. n. 267/200).
Tali elementi costituiscono plurimi e univoci indici, assolutamente convergenti,
della volontà dei promotori e dei sottoscrittori di collegare la lista al citato
candidato sindaco nonché idoneo e tempestivo assolvimento all’onere di
presentazione della dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica
di sindaco.
Infine, anche l’omessa indicazione dei delegati costituisce mera irregolarità.
Afferma infatti Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271 (richiamata anche
dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del
Ministero dell’Interno, ed. 2024): “quanto alla indicazione del delegato a
presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma,
in fatto, presente nell’elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle
ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta
dall’Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di
inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori
hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato
esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l’ammissione della lista
N. 00777/2024 REG.RIC.
stessa”.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato e ammissione della lista “Avanti!” alla competizione
elettorale.
L’esistenza di orientamenti di giurisprudenza non univoci comporta giusta ragione
per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di
Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Terza
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di cui al verbale n.
13 dell’11 maggio 2024 e ammette la lista “Avanti!” alla consultazione elettorale
per cui è causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con
l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Esposito Salvatore Mezzacapo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2024, proposto da Enrico Bisogno,
rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Mirko Polzone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, 3^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Nocera Superiore e Gaetano Montalbano, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Nocera Inferiore di cui al verbale n. 16 del 11.05.2024, notificato in data
13.05.2024, con il quale la lista “La Nostra Terra” collegata al candidato Sindaco
Enrico Bisogno è stata ricusata, per la tornata elettorale di rinnovo del Consiglio
Comunale di Nocera Superiore in data 8 e 9 giugno 2024;
N. 00779/2024 REG.RIC.
b – ove e per quanto occorra, della nota del Segretario Comunale dell’11.05.2024
allegata al verbale;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
nonché per l’accertamento del diritto della lista “La Nostra Terra” collegata al
candidato Sindaco Enrico Bisogno a partecipare alla tornata delle consultazioni
amministrative del 8 e 9 giugno 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio
Territoriale del Governo Salerno e di 3 Sottocommissione Elettorale Circondariale
di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Rosa
Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame Bisogno Enrico, nella qualità di candidato Sindaco del
Comune di Nocera Superiore, ha impugnato il verbale n. 16, datato 11 maggio
2024, della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Superiore,
notificato in data 13 maggio 2024, con cui è stata ricusata la lista “La Nostra Terra”
chiedendone l’annullamento e, per l’effetto, l’ammissione alla competizione
elettorale delle date 8 e 9 giugno 2024.
1.1. Il provvedimento di ricusazione impugnato ha ritenuto sussistenti le seguenti
carenze: «Punto a) rileva la presenza di n. 182 sottoscrizioni senza indicazione
della data sulla autenticazione delle firme dei sottoscrittori di cui 18 sottoscrizioni
prive di autenticazione».
1.2. Il ricorso è stato affidato sostanzialmente ad un unico articolato motivato
rubricato “Violazione di legge (art. 32, 33, 34 e 35 d.p.r. 570/60 e artt. 3,6,7 e 30 l.
N. 00779/2024 REG.RIC.
81/93) – eccesso di potere (difetto del presupposto – sviamento – arbitrarietà)”.
1.3. Con decreto n. 92/2024 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 17
maggio 2024 individuando il collegio giudicante.
1.4. Si sono costituiti in giudizio con memoria formale il Ministero dell’Interno, la
Prefettura di Salerno e la 3^ Sottocommissione elettorale circondariale di Nocera
Inferiore (SA), e, in vista dell’udienza speciale elettorale del giorno 17 maggio
2024, hanno depositato una memoria difensiva.
1.5. Alla pubblica udienza speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024, dopo
discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente in punto di diritto, va richiamato il principio giurisprudenziale
secondo cui «se è senz’altro incontestabile che il procedimento elettorale per la
delicatezza degli interessi sottesi è caratterizzato da un elevato grado di
formalismo, non va dimenticato che il principio che deve caratterizzare le
valutazioni in quest’ambito è quello del favor partecipationis che deve prevalere
tutte e volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia
in grado di porre in dubbio la legittimità dell’istanza di un soggetto alla
competizione elettorale» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023,
n. 4216).
2.1. Infatti, già Consiglio di Stato, sezione III, 16 maggio 2016, n. 1987 ha rilevato,
in relazione alla fase preliminare del procedimento elettorale, che «L’applicazione
del principio del favor partecipationis risulta corroborata dalle considerazioni
della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo:
– con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha evidenziato
che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono “oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento” di obiettivi legittimi, il che comporta che
le medesime disposizioni possono comportare l’esclusione delle liste solo quando
siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le
conseguenze derivanti nel caso di loro violazione;
– con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte europea dei diritti
N. 00779/2024 REG.RIC.
dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei
singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del
popolo, il che comporta che l’esclusione di una lista può essere disposta solo
quando la legge la preveda chiaramente.
A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza (§§ 103-104), la Corte
europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi
elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione storica, nella
diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere
tali diversità nella sua propria visione della democrazia.
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque
consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o di
candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la
loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo;
che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la
legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa
devono rispecchiare “la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’effettività di
una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un
suffragio universale”».
2.2. Pertanto, considerato che le norme che disciplinano la fase procedimentale
della presentazione delle liste elettorali, spesso, non contengono alcuna indicazione
circa le conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non è
possibile inquadrare gli adempimenti formali relativi a tale fase nella categoria
giuridica delle forme sostanziali e occorre piuttosto fare applicazione del principio
di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, con conseguente
applicazione della regola generale della illegittimità non invalidante (cfr. Consiglio
di Stato, sezione V, 17 marzo 2015, n. 1374).
2.3. Più specificamente il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 aprile
2011, n. 2453 ha rilevato che «come più volte affermato anche da questa Sezione
N. 00779/2024 REG.RIC.
(11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17
settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la
presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto
alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di
eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti
formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi
piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel
procedimento elettorale», focalizzando l’attenzione sulla piena consapevolezza ed
effettiva volontà dei soggetti partecipanti alla fase preliminare delle operazioni
elettorali, come desumibile dalla documentazione prodotta.
2.4. Tale impostazione interpretativa tende a superare letture di carattere
preminentemente formalistico, prive di riscontro in sanzioni testualmente previste
dalla disciplina in materia di operazioni elettorali, assoggettando gli adempimenti
formali relativi alla fase di presentazione delle liste al principio di strumentalità
delle forme al fine di coglierne l’obiettivo sostanziale connesso al rispetto della
reale ed effettiva volontà espressa con gli atti presentati (cfr. al riguardo anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).
2.5. È pur vero che il Consiglio di Stato, sezione II, 13 settembre 2021, n. 6281, in
riforma di altra pronuncia di questo tribunale, ha affermato che «in materia di
presentazione delle liste elettorali e delle candidature le forme assumono un
contenuto sostanziale, non surrogabile tramite riferimenti esterni al singolo
documento, da valutare isolatamente. I requisiti di forma, infatti, in tale ambito non
assumono un rilievo meramente formale, poiché mirano a garantire la genuinità
della sottoscrizione di un atto del procedimento elettorale, particolarmente
delicato, sicché in siffatta particolarissima materia non possono essere applicati i
generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei
vizi formali e di strumentalità delle forme».
2.6. Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato fa
N. 00779/2024 REG.RIC.
ampia applicazione di tali principi, nell’ambito del procedimento elettorale, al fine
di conservare le operazioni già compiute e preservare la stabilità del risultato
elettorale, assicurando il rispetto della volontà dell’elettore; ciò consente di
escludere la rilevanza di vizi formali del procedimento elettorale qualora non
comportino una concreta irregolarità nelle conduzione delle operazioni di voto e
non si traducono in un pregiudizio o in una compressione per la libera espressione
del voto (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 2 gennaio 2024, n. 51).
2.7. L’obiettivo di rispetto della volontà dell’elettore e quindi più in generale di tutti
coloro che esercitano il diritto di elettorato, se vale per il diritto di elettorato attivo,
non può non valere anche per il diritto di elettorato passivo.
2.8. Pertanto non v’è ragione per escludere l’applicazione del principio di
strumentalità delle forme e del favor partecipationis nell’ipotesi in cui, nella fase
preliminare del procedimento elettorale, si faccia questione di assicurare tutela alla
effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori.
2.9. Anche di recente, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, il TAR
Molise, sezione I, con sentenza del 20 settembre 2023, n. 249, ha ribadito che «La
giurisprudenza amministrativa è invero consolidata nel valorizzare nella materia
elettorale, in chiave generale, il principio di strumentalità delle forme, “in base al
quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti
che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato, e
quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o
comprimere la libera espressione del voto. Pertanto, essendo il procedimento
elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli
elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del
diritto di voto: articolo 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto
invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l’accertamento
della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge.
Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali,
N. 00779/2024 REG.RIC.
costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente
sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la
correttezza degli adempimenti” (C.d.S,, sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; nello
stesso senso cfr. altresì, tra le tante: sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166 ; sez. III, 19
dicembre 2017, n. 5959; 17 luglio 2018, n. 4335; 17 agosto 2020, n. 5051).
E tali principi sono stati puntualmente applicati anche con riferimento alla fase,
qui rilevante, dell’ammissione delle liste, in relazione alla quale la giurisprudenza
ha parimenti affermato che “l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo
quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello
scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento
delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun
pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”
(così C.d.S., sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980; nello stesso senso cfr. sez. V, 15
giugno 2015, n. 2920)».
3. Poste tali coordinate ermeneutiche, il ricorso risulta fondato.
4. Quanto ai requisiti dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista
elettorale, con specifico riguardo alla data di autenticazione, il Consiglio di Stato,
Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016, n. 1980, ripresa sostanzialmente nei
medesimi termini dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 16 maggio 2016,
n. 1985 e n. 1987, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 23
maggio 2016, n. 2119, considerato anche che l’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n.
445/2000 è ora espressamente richiamato dall’articolo 14, comma 2, della legge n.
53/1990 (cfr. per una recente applicazione del principio enunciato dalle predette
pronunce TAR Emilia-Romagna – Parma, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 134, TAR
Lombardia – Milano, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 1164) chiarisce che «… pur se
per l’autenticazione delle sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’articolo
21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del
luogo di autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha
N. 00779/2024 REG.RIC.
ritenuto nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data,
nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione.
11.1. In materia elettorale, le previsioni dell’articolo 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità
delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.2. La nullità comminata dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è
pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni,
aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle
forme.
11.3. La data della sottoscrizione e dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione
dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
11.4. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque ictu oculi e
anche aliunde, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori
al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature.
11.5. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali
dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la legge non sanziona con la
nullità l’assenza della data nella autenticazione.
11.6. Come si è appena premesso al § 10.4., non si pone del resto, nel sistema
dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione di ‘opponibilità’ della
sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei
limiti, tassativi, previsti dall’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, che
sancisce la invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno.
12. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
– dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta
N. 00779/2024 REG.RIC.
espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle
autenticazioni amministrative;
– in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o
testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del procedimento elettorale,
dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse
nullità ‘funzionali’;
– a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il
principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara
disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in
possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti;
– la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità,
esclusivamente ai fini del rispetto dell’articolo 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990,
secondo cui «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature»;
– tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può
desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l’autenticazione
non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo
giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
– in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il
principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in
ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul
rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque
raggiunta;
– l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone
interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza
di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il
singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le
mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le
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garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons.
St., sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920)».
5. Di conseguenza, anche la mancanza della data di autenticazione delle firme
costituisce mera irregolarità in quanto desumibile aliunde.
6. Nel caso di specie, il timbro, con dicitura “il Consigliere Comunale Nocera
Superiore – Michele Genco”, è stato ordinato in data 2 maggio 2024 (cfr. ordine di
acquisto e fattura in atti datata 10 maggio 2024), sicché l’autentica delle firme,
corredate dal timbro del Consigliere comunale, è necessariamente stata apposta in
data successiva al giorno 2 maggio 2024 e, dunque, a distanza inferiore di 180
giorni prima della data 11 maggio 2024 (termine scadenza della presentazione delle
candidature).
6.1. Ne discende che le sottoscrizioni autenticate, anche se non datate, devono
essere computate nel numero delle sottoscrizioni valide a supportare la lista,
arrivando ad integrare il numero minimo fissato per legge (175), come è
desumibile dal conteggio delle firme apposte negli atti di presentazione.
7. In conclusione il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della lista “La Nostra
Terra” alla consultazione elettorale per cui è causa.
7.1. L’esistenza di orientamenti di giurisprudenza non univoci comporta giusta
ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, accoglie la domanda di annullamento del provvedimento impugnato,
disponendo, per l’effetto, l’ammissione della lista “La Nostra Terra” alla
consultazione elettorale per cui è causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
N. 00779/2024 REG.RIC.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024 con
l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Raffaele Esposito, Primo Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Anna Capozzi Salvatore Mezzacapo