Regione Campania: Scuola Secondaria, ritorno in presenza, ordinanza

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania sono dettate le seguenti disposizioni:

1.1. Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ formulato indirizzo all’Unità di crisi regionale di definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonchè sugli alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici. E’ demandato alle AASSLL altresì di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ demandato alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

1.3. In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto 1.2., sono disposte le seguenti misure, a carico dei soggetti rispettivamente competenti: a) attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, in conformità alle previsioni dei programmi integrativi in corso di approvazione presso le competenti Prefetture sulla base delle risultanze dei tavoli attivati ai sensi dell’art.1, comma 10, lett.

s) del DPCM 14 gennaio 2021, in tempo utile a consentire l’operatività dei servizi alla data del 1 febbraio 2021, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti;

b) attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e – in sinergia con il personale delle Aziende di trasporto pubblico locale. degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente.

1.4. E’ demandata ai Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione, nell’ambito della popolazione studentesca di propria competenza, della percentuale di studenti in presenza, nell’ambito dei limiti minimo e massimo (50 % e 75 %) previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021. E’ in ogni caso raccomandata l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza.

1.5. E’ fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi.

1.6. Ai Rettori delle Università campane è raccomandata l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza. 2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria é scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, alle Aziende del trasporto pubblico locale per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA