Regione Campania: Coronavirus, Ordinanza su attività didattica Scuole ed Università

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. E’ consentita l’attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell’Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti;

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza; 1.3. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;

1.4. salvo che per i convitti, nelle classi della scuola primaria è sospesa, fino al 23 gennaio 2021, l’attivazione della refezione scolastica;

1.5. è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina generale ulteriori test antigenici rapidi per l’ attivazione, anche nelle more di successivi accordi di collaborazione, del monitoraggio dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola, docente e non docente- con priorità per le persone già impegnate nelle attività in presenza- da svolgersi, se del caso, anche presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche competenti; 1.6. è raccomandata ai Rettori delle Università campane l’adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività di norma a distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in presenza.

2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria é scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA