Regione: Longo su regolamento attuazione legge regionale 16

 In riferimento al regolamento di attuazione di cui all’art 43 bis della L.r. 16/2004. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 214 del 24/05/2011 recante norme sul governo del territorio, nel corso delle riunioni della IV Commissione dei Lavori Pubblici, il consigliere regionale Eva Longo, ha già sollevato una serie di osservazioni tali da rinviare il testo presentato ad una nuova verifica della  Giunta Regionale.<< Numerose sono le difficoltà dei Comuni se il regolamento venisse attuato così come presentato- sostiene Eva Longo. – Innanzitutto, è necessario ricordare che il decreto legge 7/2011, convertito recentemente in legge dello Stato, ha stabilito, all’art.5 punto 12 lettera b, che i piani attuativi, come denominati dalle Regioni, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. Tale norma sgombra il campo dalle perplessità di inviare o meno il PUA al Consiglio Comunale. Vi sono, poi, numerose perplessità in merito al regolamento di attuazione approvato dalla Giunta Regionale>>.Tra i punti sui quali il consigliere. Longo ha  richiesto una revisione del regolamento vi è senza dubbio la necessità di far  riattivare presso i Comuni, sprovvisti di Commissione Edilizia, la Commissione paesaggistica, al fine di consentire il disbrigo delle pratiche edilizie legate ai vincoli del Decreto Legislativo 42/2004, di fatto a tutt’oggi bloccate a causa dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della legge Regionale n. 16/2004. A seguito  dell’intervento del Consigliere Longo l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici  Marcello Taglialatela è intervenuto con una circolare indirizzata ai sindaci nella quale ha precisato e chiarito che continua ad applicarsi la L.R. 10/82 con le procedure ivi previste. Relativamente alla materia della VAS ( Valutazione Ambientale Strategica) Eva Longo ha ottenuto che l’emissione del parere sia di diretta competenza dei Comuni, attraverso l’Ufficio preposto alla valutazione ambientale, da istituire obbligatoriamente, e, qundi, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. E’ stato, inoltre, ottenuto per i Comuni ancora provvisti di piani regolatori generali e di fabbricazione vigenti che gli stessi perdano di efficacia dopo 18 mesi dall’approvazione dei rispettivi PTCP, quindi un allungamento del periodo di efficacia.