Il nuovo “codice del consumo”: più tutela per i consumatori

 Pietro Cusati

Il Codice del consumo ha riordinato e semplificato, in un unico testo, tutti i provvedimenti in materia di tutela degli utenti,dei risparmiatori, dei consumatori e delle imprese, sintetizzando il contenuto di cinquecento norme. L’obiettivo è  quello di rendere più trasparenti ed equi i rapporti tra operatori commerciali, da un lato, e consumatori, dall’altro. Per la prima volta in Italia  è stato introdotto il concetto di educazione del consumatore o utente,orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi,per allineare la nostra normativa a quella Europea.Tutto ciò nell’intento di tutelare al massimo il consumatore,soprattutto attraverso una informazione chiara,assicurando la correttezza delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Il codice del consumo è  una garanzia  anche in materia di diritti delle imprese e  del mercato stesso, luogo di incontro della domanda e dell’offerta di beni e servizi . I settori disciplinati sono molteplici:  tutela della salute,etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive,vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie. Il codice, inoltre, migliora la concorrenza , la trasparenza e l’informazione sul mercato, favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi, semplifica i rapporti contrattuali tra professionista e consumatore, incentivando  la conciliazione extragiudiziale delle liti anche in via telematica. In pratica il codice del consumo è una sorta di vademecum per tutti i processi di natura negoziale in cui sono coinvolti i consumatori,sia dal punto di vista del singolo, sia da quello della collettività. Rientrano tra gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie le camere e gli sportelli di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.In ogni caso il consumatore non può essere privato del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.Il foro competente, inderogabile, è quello del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Infine, i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, le istruzioni e la sicurezza del prodotto.Chi commercializza prodotti senza le predette indicazioni, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro.La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.