Decreto per l’Iva al momento della ripercossione del corrispettivo

 

Pietro Cusati

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 , del 27 aprile 2009,il decreto 26 marzo2009, del Ministro dell’Economia e delle Finanze,concernente il pagamento dell’Iva ‘’per cassa ’’,cioè al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.L’importante provvedimento prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa,arte o professione da soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o,in caso di inizio di attività,prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a duecentomila euro. L’Iva diviene,comunque,esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. La fattura emessa deve recare obbligatoriamente l’annotazione che si tratta di operazioni con imposta ad esigibilità differita,con l’indicazione dell’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185 ,convertito dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2 .La mancata annotazione sulla fattura della predetta annotazione produrrà l’assoggettamento dell’Iva secondo le regole ordinarie. Da quanto detto ne consegue che l’Iva diventa esigibile e detraibile ,per l’acquirente o committente,all’atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale,l’esigibilità si verifica  pro-quota,cioè nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.Va ricordato che scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’IVA,a prescindere dall’incasso,decorso,appunto,un anno dal momento di effettuazione dell’operazione,salvo che il cessionario o committente,primo del decorso dell’anno,sia stato assoggettato a procedure fallimentari o ad espropriazioni mobiliari o immobiliari. Infine, l’IVA  relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200 mila euro di volume d’affari,tornerà ad essere versata secondo le regole generali. Questo decreto è un esempio di chiarezza e di qualità,un solo articolo e quattro commi. In linea con la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.82 ,dell’8 aprile 2009. Una direttiva che intende assicurare un’attività normativa  ‘’ di qualità ’’.