Giulio Caso
Per capire meglio su cosa è fondato il dibattito in corso per il prossimo referendum, bisogna approfondire un punto cruciale e spesso controintuitivo della nostra storia giuridica.
Capire perché un liberale e fine giurista come Piero Calamandrei non abbia spinto per una separazione netta tra PM e Giudici in Assemblea Costituente. Guardiamo cosa c’era prima. L’ordinamento di Dino Grandi.
L’Ordinamento Grandi (1941). Il PM come “Occhio del Regime” Dino Grandi, Guardasigilli del fascismo, con il regio decreto n. 12 del 1941 (tuttora in parte vigente come struttura di base), cristallizzò un modello autoritario.
Dipendenza dall’Esecutivo. Il Pubblico Ministero non era un corpo indipendente, ma era posto “sotto la direzione del Ministro della Giustizia”.
Gerarchia Rigida.
Il PM era il braccio armato del governo nel processo, con il compito di vegliare sull’osservanza delle leggi in senso politico.
Unicità della Magistratura. Sebbene le funzioni fossero diverse, l’appartenenza allo stesso ordine serviva a garantire che il controllo del regime fluisse attraverso l’intera struttura giudiziaria.
Il Dilemma di Calamandrei e dei Costituenti.
Quando Calamandrei e gli altri Padri Costituenti (come Leone o Terracini) si trovarono a scrivere l’Articolo 107 della Costituzione, la loro priorità assoluta non era separare il PM dal Giudice, ma separare il PM dal Governo.
Perché non scelsero la separazione delle carriere?
La logica di Calamandrei fu una scelta di “difesa della categoria.L’Indipendenza come Scudo.
Se avessero separato il PM dai Giudici, il rischio era che il Pubblico Ministero finisse di nuovo sotto l’influenza del potere politico. Inserendolo invece nella Magistratura Ordinaria, il PM acquisiva le stesse garanzie di inamovibilità e indipendenza dei giudici.
Ciò sembra anche una accettabile soluzione considerati i tempi appena superati.
La Cultura della Giurisdizionalità. Calamandrei credeva che il PM dovesse avere la “cultura del giudice”, ovvero non cercare la condanna a ogni costo, ma cercare la verità. Tenendoli uniti, si sperava che il PM agisse con l’imparzialità tipica di chi deve emettere una sentenza.
Il Trauma del Fascismo. L’urgenza, quindi, era troncare il cordone ombelicale con il Ministro della Giustizia.
Per farlo, la soluzione più rapida e sicura fu “portare il PM dentro il fortino dei giudici”, sotto l’ombrello protettivo del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
L’Eredità “Ibrida”.
Il paradosso è che, così facendo, la Costituzione ha mantenuto l’unità di carriera ereditata dall’epoca Grandi, ma ne ha ribaltato il senso politico.
Sotto Grandi, erano uniti per essere entrambi controllati dal Governo.
Sotto Calamandrei. Rimasero uniti perché il PM fosse libero dal Governo tanto quanto il Giudice.
Calamandrei, in sostanza, accettò il rischio di una “promiscuità” tra chi accusa e chi giudica pur di evitare il rischio, comprensibile, dati i tempi, di un Pubblico Ministero controllato dal potere politico.
Questa è l’analisi, si spera, serena delle cose all’epoca. Giustificate, in parte, anche dal legame formativo e culturale dei giuristi del secolo scorso, che creava continuità o, almeno visioni simili nella soluzione dei problemi.
Questo è, in definitiva, il nodo da sciogliere in questo secolo successivo di democrazia e di proiezione verso un futuro d’integrazione europea.