Riconoscimento titoli esteri: TAR Lazio obbliga Ministero a valutare anche esperienza formativa

Svolta importante per chi richiede il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12472 del 24 giugno 2025 (sez. III bis), ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza, docente di Diritto della Comunità Europea presso l’Università Teseo, stabilendo un principio giuridico destinato a fare scuola.
Sentenza storica del TAR: il Ministero deve considerare esperienze e titoli per l’abilitazione estera
Secondo il giudice amministrativo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può limitarsi a esaminare il titolo abilitativo straniero, ma deve estendere l’istruttoria a tutto il compendio di esperienze formative, pratiche e abilitanti presentate dall’interessato, ovunque maturate, anche in Italia.
Una valutazione più ampia: non solo il titolo
L’Avv. Danza ha sottolineato l’importanza della pronuncia, evidenziando che la sentenza rappresenta un passo avanti fondamentale: “Non basta più guardare al solo titolo estero. Il Ministero è ora obbligato a considerare la globalità del percorso formativo del candidato, anche alla luce del principio di libera circolazione sancito dal diritto dell’Unione Europea”.
Il TAR Lazio richiama, infatti, esplicitamente la Direttiva 2005/36/CE, oltre a diverse sentenze della Corte di giustizia europea, secondo cui la valutazione delle competenze non può essere ristretta allo Stato che ha rilasciato l’abilitazione, ma deve includere tutte le esperienze maturate, anche in contesti diversi.
Violazione della legge 241/1990
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato la violazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, poiché il Ministero non ha tenuto conto delle difese procedimentali e della documentazione allegata dal ricorrente. Il Collegio ha riconosciuto che tali elementi dimostravano esperienze didattiche significative, in grado di integrare il profilo richiesto per la classe di concorso oggetto dell’istanza. La sentenza si fonda anche sulle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dicembre 2022) e su precedenti UE (tra cui le cause Vlassopoulou, Morgenbesser, Fernández de Bobadilla), che stabiliscono l’obbligo per le amministrazioni di condurre valutazioni “sostanziali” e non meramente formali.
No all’automatismo e all’uso esclusivo di AI
In un passaggio particolarmente significativo, viene stigmatizzata anche l’eventuale delega “cieca” alla tecnologia. Il Ministero, infatti, non può affidarsi a strumenti automatizzati per decidere sul riconoscimento dei titoli, ma deve effettuare una valutazione umana, ponderata e motivata. Come chiarito in una recente ordinanza ministeriale (n. 8066 del 24 aprile 2025), è necessaria una lettura approfondita dello stato matricolare e dell’attività effettiva svolta dall’aspirante docente sulla disciplina oggetto della richiesta.