Veicolo non assicurato o non identificato: cosa fare in caso di sinistro?

Avv. Roccodavide Guerra

L’assicurazione Responsabilità Civile Auto come tutti sanno è da tempo obbligatoria, tuttavia sempre più spesso capita di essere coinvolti in incidenti stradali con automobilisti che circolano pericolosamente su strada privi di assicurazione o con polizza assicurativa scaduta o, addirittura, di avere a che fare con veri e propri “pirati della strada”, ossia, automobilisti che subito dopo l’impatto fuggono via senza rendere le proprie generalità. In questo articolo quindi, ad uso e consumo degli amici lettori, fornirò consigli utili per chi per sventura si trovi proprio malgrado coinvolto in un sinistro con altro veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria o, come accennavo, non identificato. Fortunatamente per queste ipotesi (e non solo) il nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005), nel riordinare il sistema previgente, ha confermato ed innovato un importante istituto a tutela del privato ed onesto cittadino, il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. E’ necessario premettere a tal proposito che ogni volta che si paga l’assicurazione dell’auto (R.C.A. obbligatoria), una parte del premio è destinata al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Questo istituto interviene ogni qual volta un sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, o non coperto da assicurazione, o assicurato presso un’impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa o sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio. Il Fondo di garanzia, qualora il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato, risponde dei soli danni alle persone. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e’ dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore ad euro 500,00. Incombe al danneggiato l’onere di provare la responsabilità del veicolo non identificato, nonché l’impossibilità di identificarlo. Per quanto riguarda la prova dell’impossibilità di identificare il veicolo danneggiante, essa si ritiene raggiunta quando il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiante. In ordine alla prova della responsabilità, invece, la Suprema Corte ha statuito che anche nei confronti del Fondo di garanzia trova applicazione la presunzione di responsabilità concorrente di cui all’art. 2054 c.c., data la sua posizione del tutto equiparabile a quella dell’assicuratore. Quando il veicolo danneggiante non risulti assicurato, il Fondo di garanzia e’ obbligato a risarcire non solo i danni subiti alla persona ma anche i danni alle cose. Per quanto riguarda il regime della prova, incombe al danneggiato l’onere di provare la mancanza di copertura assicurativa del danneggiante. Questa prova viene considerata raggiunta o per ammissione esplicita del responsabile, oppure attraverso il rapporto dei Pubblici Ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Va comunque rilevato che ove manchi la risposta del responsabile all’invito di indicare il nominativo della propria compagnia assicuratrice, la prova della mancanza di copertura assicurativa non si considera raggiunta. Il danneggiato, infatti, deve in questo caso provare di aver usato l’ordinaria diligenza nell’eseguire le opportune indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua colpa. Nell’ipotesi in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato presso un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, (procedura concorsuale che, di solito, anche se non sempre, può precedere il fallimento) e, quindi, non più in grado di risarcire i danni, il Fondo di garanzia è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone (patrimoniali e non) e alle cose. Per quanto riguarda l’ipotesi del veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente con patto di riservato dominio (si pensi al caso dell’autovettura rubata), il risarcimento e’ dovuto sia per i danni alla persona che per i danni a cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 198 del 6.11.2007 ha ulteriormente innovato lo stesso Codice delle Assicurazioni introducendo altre due ipotesi di intervento del Fondo di garanzia: a) quando il sinistro e’ provocato da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato e che risulti privo di copertura assicurativa; b) quando il danno e’ provocato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. In questi casi, il Fondo e’ tenuto a risarcire sia i danni alla persona che i danni a cose. Occorre, infine, sottolineare che la liquidazione del danno non viene effettuata direttamente dal Fondo di garanzia ma e’ a cura di un’ Impresa assicuratrice designata per ogni regione Italiana dall’ISVAP, cui va inviata la relativa richiesta e che, una volta risarcito il danno, viene successivamente rimborsata dal Fondo di garanzia.