Roma: Suor Anna Monia Alfieri, intervento in Senato su DDL Zan

Sr Anna Monia Alfieri intervenendo, il 3 Giugno 2021 ore 15.00 in 2a Commissione del Senato – per conto delle Conferenze USMI e CISM – spiega con dovizia di dati cosa non la convince del DDL Zan e indica i necessari cambiamenti in punta di diritto proprio per conseguire lo scopo di contrastare la discriminazione. Si riporta il testo dell’Audizione.

 Audizioni in videoconferenza nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 2005 e 2205 (Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) – Giovedì 3 giugno alle ore 15.00 – 2a Commissione del Senato

Oggetto di grandi discussioni e dibattiti in questi giorni è il DDL ZAN, il cui contenuto, in tutta onestà, andando a fondo, non mi pare convincente.

Certamente è doveroso contrastare qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza, a presidio del quale non mancano certo adeguate protezioni giuridiche nel nostro ordinamento, anche penale. Credo, tuttavia, che questo DDL vada nella direzione opposta. Se, nell’intendimento del legislatore, ci fosse solo la tutela della persona, sarebbe sufficiente (aggiungo doveroso) applicare la normativa esistente, dalla Costituzione (Art. 3) al Codice penale (Art. 604 bis e 61). Non esiste, pertanto, una lacuna normativa da colmare, in quanto il nostro ordinamento tutela già la vita, l’onore, l’incolumità delle persone, senza distinzione di sesso, religione, lingua, razza ecc.. Non ultimo, è prevista l’aggravante per aver agito per motivi abietti e futili.

Si ha la sensazione che, siccome è complicato intervenire con la certezza della pena e sull’impunità, come sulla formazione dei giovani alla non discriminazione, si tenda a moltiplicare la normativa e la conseguente confusione. La normativa, non dovendo colmare alcun vuoto, crea necessariamente confusione, data da un inutile proliferare delle tipologie di reato da perseguire, che andrà chiarita dalla magistratura. Tale situazione accresce in modo abnorme il raggio di azione del potere giudiziario e inquirente. Siamo tutti consapevoli della necessità di rivedere la riforma della giustizia proprio alla luce degli ultimi eventi di cronaca.

Evidentemente è nelle pieghe del dettaglio che si insinua la discriminazione. Infatti, quando la legge precisa con eccesso di tutela, in realtà essa discrimina, introducendo categorie. Io stessa avverto un certo disagio di fronte ad una legge che mi tutela per via dell’abito che indosso: chiunque discrimina una religiosa, in quanto tale, viene punito con un’aggravante. Mi chiedo: a motivo della mia scelta di vita, debbo essere inserita in una sorta di “categoria protetta”?

Chi è fiero della propria diversità la vive nell’ordinarietà, nella normalità. Nessuna legge potrà mai sostituirsi al rispetto, all’integrazione, alla capacità di prossimità. Imporre il rispetto significa il fallimento della civiltà.

Ecco, in sintesi, le prime due ragioni che mi vedono contraria. Vengo alla terza motivazione che svela il vero intendimento della legge.

La proposta di legge, creando una “categoria protetta”, apre la strada ad una nuova visione antropologica di persona issata ad anonimo sistema. La confusione viene coperta con la legge e il pensiero dominante viene diffuso a tappeto dalle scuole: qualsiasi rigurgito di buon senso viene trasformato in reato.

L’identità di genere – chiariamolo – è ben lungi dall’essere connessa con la condivisibile condanna dell’ omofobia, è tutt’altro capitolo che non fa rima con garanzia, tutela, bensì con indottrinamento, pensiero unico, probabilmente per assicurare guadagni certi e diffusi a qualche circuito.

Ed è qui che si inseriscono i tre grossi diritti contrastati e mortificati dal DDL ZAN cosi come è scritto:

1.Limita la libertà di pensiero e di espressione

Tutelare una libertà (art. 4 DDL ZAN) mettendola allo scontro con la “libertà di pensiero” riconosciuta all’art 21 della Costituzione, evidentemente non è solo un errore legislativo, ma un passo assai pericoloso per l’ordine costituzionale dello Stato laico e di diritto.

Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte, purché non idonee a de­terminare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti.

Non si capisce come “le condotte legittime” possano condurre agli “atti discriminatori”. Delle due l’una: o le condotte non sono legittime, o gli atti non sono discriminatori.

E’ evidente come l’art 4 vada nella direzione opposta alla libertà di espressione e svuoti cosi l’art.  21 della Costituzione Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

Un secondo ordine di problemi sempre su questo passaggio è: cosa e chi definisce il concreto pericolo? Una modalità di espressione cosi vaga e contraddittoria che evidentemente crea non solo un vuoto ma apre una voragine legislativa e quindi di orientamento per il singolo.

Nei reati di pericolo concreto il pericolo è elemento costitutivo della norma e spetta al magistrato inquirente, alle Procure accertare in concreto se il bene giuridico protetto sia stato messo in pericolo. Quindi si allarga in modo pericoloso la discrezionalità del giudice e si spalanca la inquietante stagione della delazione come facile strumento per opporsi a un diverso pensiero sull’uomo.

Evidentemente non basta una legge per non discriminare, perché non ci sarà mai una legge che potrà colmare non il vuoto normativo – che peraltro non c’è – ma quello di pensiero che a volte si rivela una voragine.

La parità di genere domanda l’utilizzo del diritto che c’è, della magistratura che deve funzionare e soprattutto della cultura. Una cultura che è ben altro rispetto all’indottrinamento e alla formazione di massa.

 

  1. 2.     Il DDL ZAN all’art 7 limita la libertà di scelta educativa dei genitori prevista all’art. 30 della Costituzione

Ricordiamo che l’educazione dei figli è responsabilità primaria dei genitori e che nessuno, la scuola, la Chiesa, lo Stato possono sostituirsi a loro.

Introdurre nella scuola temi fortemente divisivi, ideologici e per di più attinenti alla sfera dell’identità sessuale e dell’educazione all’affettività ha certamente effetti negativi.

Primo fra tutti quello di dividere.

Se a questo si aggiunge la considerazione che il DDL ZAN prevede condotte non chiaramente definite (cfr anche uso di termini non chiari che possono essere sanzionati penalmente), il timore aumenta.

1.3.     Il DDL ZAN all’art 7 limita la libertà di insegnamento dei docenti riconosciuta all’art. 33 della Costituzione

La libertà di insegnamento verrebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell’autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente.

Una libertà garantita proprio dall’art 33 Cost. «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».  Ratio: la libertà di insegnamento è funzionale allo sviluppo del senso critico necessario per il raggiungimento degli obiettivi di formazione integrale dei minori.

La libertà educativa dei genitori e di insegnamento dei docenti, così come la libertà di espressione, sono fortemente messe in discussione, ancor più con un art. 2 (istigazione alla discriminazione) e un art. 4 talmente vago che apre al reato di opinione senza alcun orientamento. Cosa si potrà dire e non dire? Non si sa, allora sarà meglio tacere. Il passaggio al pensiero unico, al monopolio, diventa una direzione obbligata per il Paese.

E’ evidente che nel combinato disposto fra l’art. 2, l’art. 4, cosi vago, e l’art 7 è da ritrovarsi il limite del testo del DDL ZAN che, così come è scritto, aumenta la forbice della discriminazione, la alimenta, crea nuove figure giuridiche di reato, mortifica la libertà di espressione, di educazione dei genitori e di insegnamento, indirizza la società verso un vero e proprio indottrinamento ideologico.

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il contrasto della discriminazione, tutt’altro: è indirizzato ad accrescerla, nutrendola.

Il testo va rivisto proprio in questi aspetti che tendono a creare un pensiero unico attraverso la formazione a tappeto che non è più informazione, non fornisce gli strumenti per i ragazzi perché imparino ad orientarsi … ma li indottrina. Praticamente la discriminazione e la violenza al contrario.

I rischi di ricorrere alla “cultura di massa” e alla “punizione” per creare un pensiero unico sono i due principali limiti che ci impongono almeno una rivisitazione del DDL ZAN, affinché sia per davvero indirizzato a contrastare la discriminazione e non ad acuirla con nuove figure.

Se il DDL recupera uno sviluppo armonico, allora potrà, forse, essere una legge positiva, indirizzata a lanciare ponti di integrazione; altrimenti resta il ragionevole dubbio che altri siano gli interessi che muovono il legislatore e che sono:

1 Divide et impera per diffondere un pensiero unico. Il monopolio è sempre pericoloso ed è propedeutico al regime

2 di natura commerciale e marketing.

Allora mi rivolgo ai ragazzi: abbiate il coraggio di conoscere, di approfondire, per non essere influenzabili né da me, né da nessun burattinaio.

Sappiate orientarvi: quindi, se davvero al legislatore, come a tutti coloro che si sono riscoperti paladini dell’Art. 3 della Costituzione, interessa realmente la difesa di un diritto, lo facciano fugando il campo da ogni ragionevole dubbio di interesse terzo.

Il Video https://www.youtube.com/watch?v=WSG7PmtdmhQ