Regione Campania: Covid-19, divieto di rientri e spostamenti, intensificati controlli, Ordinanza

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, a tutt’oggi vigente, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

VISTO l’art.1, comma 1, lett.b) del DPCM 22 marzo 2020, a tutt’oggi vigente, a mente del quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”;

VISTA l’Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, con la quale sono state confermate, fino al 13 aprile 2020, alcune Ordinanze regionali della Campania adottate al fine di contenere e limitare il rischio di diffusione del contagio nella regione e, tra queste: -l’Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, con relativo chiarimento n.10 del 23 marzo 2020, con la quale è stato disposto che : “  1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, …a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, per rientrare nel territorio regionale è fatto obbligo: – di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; – in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. 2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero. 3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di: – sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento; – compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale. 4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di Giunta Regionale della Campania Il Presidente prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. 5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. del presente provvedimento all’utenza”; – l’Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, con la quale è stato disposto che: “è fatto obbligo: – a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate; – a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale. 2. Ai soggetti di cui al punto 1. è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento e agli obblighi sanciti dall’ordinanza n.20/20. 3. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1., provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.20/2020 e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza in merito alla eventuale violazione delle prescrizioni dell’ Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, e di ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente”;

RAVVISATO  che, nell’approssimarsi delle festività pasquali, occorre intensificare e rafforzare l’attività di controllo sul territorio, in particolar modo nei punti di accesso al territorio campano mediante qualsiasi mezzo di trasporto, e pertanto nei caselli autostradali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti ed aeroporti, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni dei DDPCM sopra menzionati e delle Ordinanze sopra citate e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste dall’art.4 decreto legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime (tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni);

RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA delle disposizioni statali e regionali sopra riportate e RACCOMANDA a tutti gli Enti ed Autorità competenti, richiamati nei provvedimenti sopra riportati, ogni sforzo volto ad intensificare, a decorrere dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni dei DDPCM sopra menzionati e delle ordinanze sopra citate e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste dall’art.4 decreto legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime (tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni). Il presente atto è notificato ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa., all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare) ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Il Presidente

Vincenzo De Luca