Salerno: capogruppo Celano scrive alle Autorità su perdita requisiti Soget, sentenza Consiglio di Stato

Con sentenza n. 02430/2019 del 7.02.2019, pubblicata il 15.04.2019, il Consiglio di Stato ha rigettato definitivamente il ricorso proposto dalla SOGET contro il Comune di Torre Annunziata per la riforma della sentenza con cui il TAR Campania (n.04216/2018) aveva respinto il “ricorso diretto” avverso la  esclusione dell’Ente di riscossione dalla procedura indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi locali in virtù di dichiarazioni non veritiere (art. 80 – comma 5 – lett. E – f bis – f ter).

Si rammenta che negli ultimi tempi la SOGET, Ente fornitore del Comune di Salerno, è incorsa in svariate vicissitudini che appaiono evidenti motivi di esclusione/risoluzione contrattuale/decadenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo si ricordano i seguenti episodi:

1 – Comune di Salerno: iscrizione dell’11.10.2017 sul Casellario Informatico ANAC per errata esecuzione obblighi contrattuali con penale pari ad € 88.000,00 (art. 80 – comma 5 – lett. c);

2 – Comune di San Vitaliano: inadempimento contrattuale ed applicazione penale € 3.000,00 con deliberazione di G.M. n. 64 del 24.05.2017 (art. 80 – comma 5 – lett. c);

3) Esclusione dalla gara di Bari per dichiarazioni irregolari (art. 80 – comma 5 – lett. c – f  bis –f ter);

4) – Esclusione, ormai definitivamente sancita dalla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, dalla gara di Torre Annunziata per dichiarazioni non veritiere (art. 80 – comma 5 – lett. e –f  bis – f  ter);

Si rammenta, altresì,  che la sentenza del Consiglio di Stato 8/2015, ribadendo la costante giurisprudenza, esplicita con chiarezza che appare necessario che i requisiti richiesti in capo all’esecutore dei contratti per la partecipazione permanga per l’intera durata del contratto.

In particolare la citata sentenza dispone che “nella gara di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non  solo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata delle procedure stesse fino all’applicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

La discrezionalità con la quale la stazione appaltante può infatti valutare l’impatto che gli errori comuni possono avere sul contratto in essere, se ben esprime un concetto di graduazione ed esclude un inopportuno automatismo, non deve trasformarsi in una “mancata valorizzazione” dei fatti conosciuti o facilmente conoscibili.

Per tali motivi ed a maggior ragione in virtù della sentenza del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 15 aprile, si reitera  la richiesta di valutare con attenzione la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte della Soget.

 

 

Il Consigliere comunale

Roberto Celano