Salerno: consultazioni elettorali europee e amministrative, propaganda e comunicazione politica

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n.18/2019 per richiamare i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale relativi all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché alle consultazioni amministrative di domenica 26 maggio 2019 e che di seguito si riportano:

1)  Provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia :

Anzitutto, si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 80 del 4 aprile 2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, la delibera in data 28 marzo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019.

2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 aprile 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.

Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all’esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura-U.T.G. anche ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni amministrative.

Analogamente, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, questa  Prefettura comunicherà a tutti i Comuni della provincia le liste definitivamente ammesse dagli organi preposti all’esame delle candidature, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine, appena ricevuti dalla Prefettura di Napoli, capoluogo di circoscrizione elettorale, ai fini dell’assegnazione dei predetti spazi. Ulteriori immediate comunicazioni saranno acquisite e fornite, all’esito delle decisioni sugli eventuali ricorsi.

3) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio

Si fa presente che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

6) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art. 18 della citata legge n.515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

8) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

L’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/1993, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n.96/2012, riguardanti, tra l’altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

L’art. 14 della medesima legge n. 96/2012 ha, inoltre, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

9) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 11 maggio 2019, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

10) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 25 maggio a domenica 26 maggio 2019, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

11) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.