La nuova imposta IRI

 Daniele Imparato
 La nuova imposta sul reddito d’impresa il cui acronimo è “IRI” è un’opzione riservata agli imprenditori individuali e alle società di persone ossia società in nome collettivo e società in accomandita semplice. La condizione del Legislatore è chiara: per fruire dei benefici fiscali dell’IRI l’imprenditore deve optare per la contabilità ordinaria che com’è noto è ricca di adempimenti fiscali tra cui si evidenzia la tenuta delle scritture contabili quali il libro giornale, registro beni ammortizzabili, registri IVA, libro degli inventari e scritture ausiliarie.  L’opzione è valida per cinque anni, prorogabili, e dovrà essere comunicata mediante la dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta a cui fa riferimento. La tassazione pare essere favorevole ma bisogna considerare il reddito prodotto. L’aliquota IRI  è del 24%.  Appare evidente la convenienza nel caso in cui il reddito, rimasto in azienda, dovesse superare lo scaglione dei 15.000,00 euro, quest’ultimo tassato con l’aliquota Irpef del 23%. La nuova IRI ha una tassazione separata ma comporta la separazione del reddito d’impresa e le somme percepite dall’imprenditore o dai soci. L’intenzione del Legislatore è quella di attenuare il prelievo fiscale sugli utili lasciati in azienda per favorire la crescita. La nuova imposta è limitata agli utili lasciati nell’impresa. Infine bisogna considerare il reddito prodotto per stabilire la convenienza del diritto d’opzione alla nuova imposta sul reddito d’impresa; In altre parole se il reddito supera i 15.000,00 euro, primo scaglione IRPEF, la nuova opzione converrà mentre negli altri casi in cui il reddito non superi i 15.000,00 euro la tassazione separata non comporterà benefici fiscali. Chi supera lo scaglione IRPEF di 75.000,00 euro con aliquota IRPEF al 43%  pagherà, se dovesse optare per la tassazione separata IRI, solo il 24% per 5 anni prorogabili.