Primi cambiamenti in vista dell’accesso alla Naspi dal 1 Maggio 2015
Enzo Carrella
Rispetto alla bozza di dlgs attuativo del Jobs Act approvata dal consiglio dei ministri la vigilia di Natale, infatti, il testo approdato in commissione lavoro al Senato contiene alcune modifiche che riducono l’accesso o l’entità della nuova prestazione Naspi che sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi per le disoccupazioni dal 1° maggio 2015. La nuova indennità, operativa come accennato dal 1° maggio 2015, avrà la funzione «di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».Gli unici a restare fuori sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 e degli operai agricoli (Oti e Otd) per i quali continua a operare la specifica normativa a loro riservata. Saranno tutelate dalla Naspi anche le dimissioni per giusta causa nonché le ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero. La Naspi spetterà a chi abbia perso involontariamente l’occupazione e presenti congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontaria; almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Su quest’ultimo requisito c’è stata una modifica rispetto all’originario testo approvato dal consiglio dei ministri, vale a dire l’incremento del numero di giornate da 18 a 30 con la conseguenza di ridurre il novero dei possibili lavoratori beneficiari. La durata Naspi secondo quanto previsto dal Jobs Act dura la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni, per i lavoratori precari con la nuova “dis.col” invece la durata massima per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione è per 6 mesi Il calcolo della nuova indennità non si discosta da quello dell’Aspi. La base di computo è la retribuzione imponibile previdenziale che il lavoratore ha ricevuto negli ultimi 4 anni. Di questa retribuzione se ne fa una media aritmetica (dividendo la sommatoria per le settimane di contribuzione). Il risultato va moltiplicato per 4,33 (al fine di rapportarlo al mese). Se la retribuzione, così calcolata, risulta pari o inferiore a 1.195 euro (annualmente rivalutabile), l’indennità è pari al 75% di tale importo. Nei casi in cui sia superiore, l’indennità corrisponde al 75% .Precisamente l’importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili, sarà pari al 75% di tale retribuzione; se supera i 1.195 euro mensili, sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195. Riduzione dal terzo mese e non più dal quinto e dal 1 Gennaio 2016 L’indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili. Inoltre è previsto che a partire dal quarto mese di fruizione, venga ridotta del 3% al mese. Nessuna aliquota contributiva sull’indennità. Alla stregua di quanto previsto per l’Aspi, sulla nuova indennità non si applica la ritenuta contributiva del 5,84% (contributo previsto dalla legge 41/1986). Finita la NASPI spetterà l’ assegno ASDI 2015; tale sussidio è un’indennità che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015 in via sperimentale come sostegno a coloro che dopo aver esaurito la Naspi continueranno a conservare lo stato di disoccupazione e in gravi difficoltà economiche, per cui reddito ISEE entro determinate soglie. La sua durata sarà di 6 mesi per i quali l’INPS pagherà un assegno pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi. Nell’intero arco temporale del trattamento di “disoccupazione” ci sarà spazio per il “nuovo” Contratto di ricollocazione , autentica misura di politica attiva per l’impiego, a favore proprio di tali lavoratori interessati da licenziamenti.