Roccabascerana: Ambito A04, ricorso TAR Napoli atti adottati da Scognamiglio

Con DPGR n. 37 del 31.1.2014, il Presidente della Giunta Regionale della Campania nominava, quale commissario ad acta dell’Ambito A04, in applicazione dell’art. 47 LR n. 11/2007, il prof. Armando Masucci che, svolgendo compiutamente le proprie funzioni, provvedeva a scegliere la Convenzione ex art. 30 TUEL, quale forma associata di gestione dei servizi sociali d’Ambito ed a redigerne e sottoscriverne il testo, dopo una laboriosa attività di concertazione e consultazione svolta con gli enti locali, le associazioni del terzo settore, le OO.SS. e le altre parti sociali coinvolte. Determinava, inoltre, le condizioni per la costituzione del Coordinamento Istituzionale, consentendo così la piena operativa dell’organo di programmazione e controllo dell’Ambito. A sua volta, il Coordinamento Istituzionale provvedeva a determinare la costituzione dell’Ufficio di Piano, attivando così immediatamente l’organo di gestione dell’Ambito. Masucci aveva, così, virtuosamente, attivato tutte le funzioni per offrire alla popolazione dell’Ambito A04 tutti i servizi bloccati ormai da tanti mesi. Inaspettatamente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania – su indicazioni dell’oramai ex Assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Russo– con proprio Decreto n. 108 del 30.4.2014, nominava un “nuovo” Commissario ad acta, nella persona del dott. Raffaele Scognamiglio, conferendogli, lo specifico mandato di provvedere, “in sostituzione degli ordinari organi comunali: all’adozione – ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), della LR. n. 11/2007 – e sottoscrizione della forma associativa per l’esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali nonché all’adozione e alla presentazione del Piano Sociale di Zona di Ambito”. Il “nuovo” Commissario ad acta, soltanto dopo la Camera di Consiglio del TAR Napoli, tenutasi in data 11.6.2014, e dei suoi conseguenti esiti, ha rapidamente adottato tutta una serie di atti connessi alla forma associata, al Coordinamento Istituzionale ed alla programmazione.

Senza nessuna motivazione, Scognamiglio ha revocato tutto il lavoro precedente portato avanti da con professionalità dal prof. Masucci. Contrariamente a quanto dallo stesso affermato, gli atti di Masucci non sono affatto illegittimi. Lo sono, invece, gli atti calati dall’alto da Scognamiglio, così come sarà dimostrato dalla magistratura. Invece di concentrarsi sul far ripartire i servizi sociali, così come aveva fatto Masucci sin dal primo giorno, il buon Scognamiglio è stato latitante per i primi 40 giorni. Il suo modus operandi si è contraddistinto per essere decisamente distante dalle esigenze dei cittadini. Di sicuro ha fatto perdere al territorio ulteriori tre mesi (aprile, maggio e giugno). Inoltre, la Convenzione che ha imposto non fa altro chemortificare il ruolo e le funzioni di 15 Comuni, svuotandone completamente: ruolo, identità e natura istituzionale. Infine, i livelli occupazionali delle professionalità che hanno investito tanti anni della loro vita sul territorio dell’ex Ambito A4 non sono tutelati.

Ogni singolo Comune, indipendentemente dalla estensione territoriale ovvero dalla popolazione residente, costituisce a mente della vigente normativa il “centro” istituzionale nella delicata materia del Sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge quadro 328/00. Per nessuna motivazione, pertanto, può essere limitato, compresso, obliterato il ruolo e la funzione di ogni singolo comune. Nei provvedimenti adottati da Scognamiglio, invece, vi è stato unoscientifico e preciso soffocamento dei piccoli Comuni a vantaggio soltanto del Comune di Avellino. Dalla lettura della Convenzione, infatti, si ha la netta sensazione che la forma giuridica di gestione associata di funzioni sia stata sostituita capziosamente dal diverso istituto della <<delega di funzione>> subita da tutti i comuni a vantaggio di Avellino. E’ sufficiente rilevare, in tal senso, l’assoluta impossibilità da parte del Coordinamento Istituzionale [Organo che rappresenta i Comuni e ne garantisce lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge] sia di riunirsi validamente e sia di deliberare, perché sottoposto al rispetto del doppio e contestuale quorum: numero dei Comuni presenti e 50% + 1 della popolazione rappresentata. Non occorre grande capacità interpretativa per comprendere che è il Comune di Avellino – i cui residenti, da soli, superano il 50% + 1 dell’intera popolazione dell’Ambito A04 –a determinare la possibilità di rendere valida la riunione e contestualmente di deliberare. Non occorre, altresì, grande capacità interpretativa per comprendere che il Comune di Avellino, da solo, può esercitare ogni veto ovvero ostruzionismo nei confronti di tutti i provvedimenti da adottare.

A tanto deve aggiungersi che la Convenzione già individua il Presidente del Coordinamento Istituzionale nel Sindaco del Comune di Avellino, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano – Organo di Gestione dell’Ambito – in un dirigente ovvero – addirittura – in un funzionario del Comune di Avellino e per le ulteriori figure dell’Ufficio di Piano è stabilito che siano <<reclutate>> dal Comune Capofila (Avellino).Si tratta, quindi, di una vera e propria annessione dei 15 Comuni alla città capoluogo.

Costituisce, inoltre, elemento di responsabilità erariale per i Comuni quanto stabilito nella Convenzione Scognamiglio riguardo alla gravosa anticipazione semestrale che gli stessi devono versare al Fondo Unico d’Ambito – gestito, a norma di Convenzione, dal Comune Capofila (Avellino) – per servizi ancora non resi. Con questa modalità poteva svolgere il ruolo di Ente capofila dell’Ambito anche il comune più piccolo.

Anulla sono serviti gli appelli di protesta, fatti pervenire al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore Ermanno Russo e al Direttore Generale alle Politiche Sociali, a seguito dell’adozione del DPRG n. 108/2014 di nomina del “nuovo” Commissario. Neppure l’invito di convocare un incontro urgente, proprio a seguito delle risultanze della Camera di Consiglio del TAR Napoli dell’11.6.2014,motivatamente richiesto al Prefetto di Avellino, in data 18.6.2014, ha prodotto effetti.

Il Commissario Scognamiglio ha, purtroppo, preferito andare dritto per la sua strada senza confrontarsi con il territorio, senza tener conto delle realtà e delle esigenze territoriali, senza capire i bisogni della gente. Ha utilizzato il solito “criterio della riga e del compasso”, adoperato a Napoli quando si discute delle zone interne della Regione.

Per i motivi innanzi esposti e per altri, qui non illustrati peropportunità, è stato necessario presentarericorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Campania – Napoli avverso, in particolare, il Decreto del Presidente Giunta Regione Campania n. 108 del 30.4.2014, pubblicato sul BURC n. 30 del 5.5.2014,di nomina del dott. Raffaele Scognamiglio e le delibere dallo stesso adottate, in sostituzione dei Comuni costituenti l’Ambito A04, per approvare la Convenzione ed il Regolamento del Coordinamento Istituzionale. Il TAR Napoli metterà sicuramente fine a questa annosa vicenda che ha del surreale in modo che le imposizioni targate Scognamiglio, finalizzate esclusivamente a favorire il Comune di Avellino, senza nessun rispetto per le altre comunità locali, non potranno danneggiare ulteriormente le comunità locali.Sono convinto che a breve sarà ristabilito, nel solo interesse dei cittadini, lo status quo antein modo che potranno riprendere i servizi e le attività erogate per anni senza soluzione di continuità dall’ex Ambito A4, nel rispetto della dignità di ogni singolo Comune.

Sindaco Saverio Russo.