Salerno: amministratori abusivi in alcune società partecipate del Comune?
Caos totale. Questa la sensazione che si respira nei corridoi del Municipio di Salerno e delle controllate pubbliche. Sembrerebbe, infatti, che nessuno dei dirigenti e/o amministratori abbia saputo uniformarsi e applicare le linee guida della innovativa normativa di cui al dlgs 39/2013: a distanza di un anno esatto (prima candelina spenta appena lo scorso 8 aprile , data coincidente con pubblicazione in Gu) dalla sua entrata in vigore dei profondi e radicali cambiamenti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici e/o privati in enti di diritto privato ( leggasi società partecipate ) sono in tanti ( analisti e tecnici all inclusive) ad essere convinti dell’ennesimo “motu proprio” di applicazione da parte del Comune di Salerno. Niente di sorprendente visto che nella nostra cara e amata Salerno c’è un intrecciato schieramento di personaggi che cerca di far passare per legittimo/i comportamento/i che in altre città del nostro Stivale hanno semplicemente ( e saggiamente) applicato “al contrario” e in perfetta sintonia con gli autentici e oggettivi contenuti delle relative norme di riferimento. Nel caso di specie si fa riferimento agli incarichi di amministratori delle società partecipate che dal 5 maggio 2013 ( data coincidente con l’entrata in vigore degli effetti del dlgs 39/2013) ha visto modificati i profili dei possibili candidati a tale funzione stabilendo un netto “divieto di accesso alla carica” a coloro che già ne facevano parte. In termini pratici gli enti locali ( e il Comune di Salerno tra essi) già nella circostanza dall’approvazione del bilancio 2012 ( nel periodo quindi compreso tra i mesi di aprile e giugno dello scorso anno, nda) avrebbero dovuto procedere al rinnovo/ nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nel rispetto sia dei limiti numerici stabiliti dalla spending review del dl 95 del 2012 che quelli propri del dlgs 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di amministratori di società partecipate. L’intreccio dei parametri (tra cui- ricordiamo- anche l’obbligo di inserire tra i componenti dei consigli di amministrazione delle società in house almeno due o tre dipendenti degli enti locali soci) e gli impellenti rinnovi degli organi amministrativi hanno di fatto costretto a spingere il “piede sull’acceleratore” molti soci “pubblici”. Perché? Semplicemente per convocare frettolosamente le assemblee delle proprie società procedendo a modificare la composizione degli organi amministrativi sostituendoli con l’isolato e solo “amministratore unico” Tale soppressione dell’organo plurale e di garanzia avrebbe- secondo coloro che lo hanno attuato , compreso Salerno – non solo consentito risparmi di spesa ( per la gioia della spending review) ma aggirato anche i divieti imposti dal dlgs 39 , in particolare quelli enunciati all’art 7 comma 2.La disposizione, infatti, impedisce che a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da enti locali dello stesso Ente siano conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte dello stesso Comune/socio In altre parole – nel riscontro letterale della disposizione normativa di riferimento – chi è stato presidente di una società partecipata non può essere nominato nel cda della stessa società se non dopo decorso un anno. E’ opportuno precisare al riguardo che la stessa Civit ( massima autorità pubblica nel settore) è intervenuta con il parere nr 48 correggendone il tiro e precisando che comunque l’art 7 in questione non impedirebbe la eventuale “conferma” dell’incarico già ricoperto. La questione “ Salerno” ruota proprio attorno a tale principio facendo aleggiare un interrogativo grosso quanto una casa: le designazioni del giugno scorso indicate dal sindaco (come da regolamento) nelle società partecipate ( tra cui Salerno Pulita, Salerno Solidale e Salerno Mobilità) con la riconferma dei già rispettivi presidenti cda nella “nuova funzione” di amministratore unico ( funzione inserita con deliberazioni straordinarie delle assemblee celebrate nel giugno scorso per effetto delle intervenute modifiche statutarie, nda ) sono da trattare come “conferme” ovvero “nuove nomine”? Nel primo caso – quelle delle conferme- l’intervenuta nomina è sicuramente nel perimetro della legittimità perché “sposa” in pieno il su citato orientameto della Civit. Virata a 360 gradi , invece, nel secondo caso, quella legata alla nuova figura/funzione dell’amministratore unico incastrata nel contesto delle società solo dal giugno 2013 e fatta propria dalle Società salernitane su citate. In tale contesto risulta decisamente difficile negare l’evidenza: in tale avvenuta circostanza le suddette società pubbliche hanno proceduto all’attribuzione di un NUOVO incarico, a seguito di una “NUOVA” nomina trascurando del tutto le “NUOVE disposizioni” normative , tra le quali la preclusione di accedervi da parte di già presidenti cda o amministratori delegati. Sono diverse le interpretazioni che avallerebbero la tesi della evidente e lampante novità nella funzione di amministratore unico rispetto a quella del cda , tra cui quella recente dell’associazione notarile di Milano. Da ciò ne deriverebbe l’assoluta nullità ( in termini giuridici) dell’incarico attribuito “sine titolo” dal Comune di Salerno ai singoli amministratori con conseguenze facili da immaginare : tutte pregiudicate – perché nulle- risulterebbero allo stato le routine amministrative delle società Salerno Pulita, Salerno Solidale e salerno Mobilità dell’ultimo anno. In tal caso vi sarebbe l’occhio attento e vigile della Corte dei Conti, nuovamente…allertata sull’ennesimo caso “ Salerno” !
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