Cava de’ Tirreni: Marzotto Sud, rischio contagio amianto

In esito a una CTU ambientale alquanto complessa, disposta dal Tribunale di Salerno- Sezione Lavoro- nel 2008 e durata alcuni anni, avente ad oggetto l’attività lavorativa svolta da un rilevante numero di operai (circa 1200) presso la ditta Marzotto Sud di Salerno, ormai cessata dal 1985, veniva accertata inconfutabilmente l’esposizione al “rischio amianto” degli operai che in qualità di addetti a lavori di sartoria, stiratura e confezionamento abiti avevano lavorato nello stesso opificio. La raccolta dei dati epidemiologici  confermavano tristemente gli effetti dell’accertata esposizione al rischio morbigeno. In materia di amianto la norma principale è l’art. 13 della L. n. 257/92 che richiede espressamente la prova dell’esposizione al rischio morbigeno”qualificato”, cioè in misura superiore ai valori di tollerabilità di cui all’art.47 del D.L. 277/91. Successivamente la norma è stata innovata dall’art. 47 del D.L.269/03, così come modificato dall’art.3 comma 132 L. n.350 del 24/12/2003 che prevede espressamente (e così è stato pacificamente ritenuto a tutt’oggi dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Consulta),  la salvezza della precedente disciplina in favore dei pensionati. L’accertamento dell’esposizione  a rischio  consente di ottenere un beneficio previdenziale che si concretizza nella rivalutazione della contribuzione, per il periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro e, per il pensionato, determina la riliquidazione della pensione sulla base della operata valorizzazione. Questo in grandi linee è l’oggetto delle  580 (per l’esattezza)  domande amministrative inoltrate all’INAIL e delle circa 450  controversie instaurate innanzi al Tribunale di Nocera e alla Corte di Appello di Salerno, al Tribunale di Nocera e alla Corte di Appello di Salerno nei confronti dell’INPS quale ente previdenziale tenuto ad erogare le prestazioni di cui trattasi e dell’INAIL, quale ente preposto all’attività di accertamento e certificazione del rischio. Tanto premesso, si illustra di seguito la vicenda. Dal 2009  ad oggi  lo studio legale che difende gli ex lavoratori Marzotto ha ottenuto oltre 300 sentenze favorevoli emesse dagli organi giudiziari succitati a seguito di attenta e scrupolosa istruttoria, nonché  rigorosa ricostruzione  tecnico-giuridica della  fattispecie de qua. L’INPS, inoltre,  ha spontaneamente provveduto ad erogare le richieste prestazioni in favore dei pensionati.  Pur tuttavia lo stesso l’Ente ha incardinato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione  già un centinaio di cause per ottenere la cassazione delle sentenze sulla base di  una  mera  questione  procedurale “improcedibilità-improponibilità” della domanda giudiziaria, ponendo alla stessa S.C. un “quesito di diritto” onde ribaltare totalmente e a “conti liquidati” le pronunce della Corte di Appello di Salerno pur non avendone interesse giacché  ha prestato acquiescenza alle sentenze e, sopratutto, senza contestare  alcunché  nel merito. Dunque l’INPS vorrebbe togliere con la sinistra ciò che ha dato con la destra! Stranamente, poi, i ricorsi dell’istituto, nella “stagione delle liquidazioni e dei saldi” vengono esaminati in tempo record dalla S.C. che ha fissato le udienze filtro entro i 18-20 mesi dal deposito del ricorso, mentre i ricorsi dei malcapitati pensionati, piuttosto malandati perchè  esposti al rischio e comunque avanti negli anni, depositati nel 2009 a tutt’oggi non sono stati neppure esaminati!!! Va poi considerato che lo Stato Italiano non ha ancora provveduto al recepimento della direttiva 2009/148/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009, del ché disegno di legge comunicato il 15/6/12, recante peraltro modifiche all’art.47 del D.L. 269/03- Atti del Senato n.3364 migliorative, in favore dei lavoratori esposti all’amianto, considerato che il beneficio contributivo di cui trattasi ha natura indennitaria, atteso l’innegabile pregiudizio che le fibre di amianto arrecano alla salute in relazione al precetto costituzionale di cui all’art.38 della Costituzione. Pertanto è altamente probabile il rischio di una nuova sanzione Europea così come già avvenuto in passato allorché fu promulgata la citata legge 257/92.