M5S: Salerno Pulita…atto II

Le vicende legate al reclutamento di personale da inserire in graduatorie da consultare solo in caso di necessità, così come comunicato dalla nota dell’amministratore Unico di Salerno Pulita SpA, Dott. Pellegrino Barbato, si arricchiscono di nuovi inquietanti presunti abusi, o errate interpretazioni, nei confronti della legge. Infatti le disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2014 prevedono che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale. Gli enti controllanti sono tenuti in proposito ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale presso le stesse mediante le procedure di mobilità di cui sopra. Quanto sopra riportato in sintesi, trova riscontro  nel seguente comma della legge di stabilità in esame: 563.  Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563. E’ lecito chiedere, quindi, se la Società Salerno Pulita SpA, partecipata in via diretta dal Comune di Salerno che ne detiene il 99,83% delle quote azionarie, ha provveduto ad attivare le procedure previste dai succitati commi prima di procedere all’affidamento dell’incarico di reclutamento alla Praxi SpA di Torino? Domandare è lecito…rispondere è cortesia?

Silvia Giordano
Cittadina Portavoce
alla Camera dei Deputati
Movimento 5 Stelle