Salerno: Codacons, finalmente check up mutuo e conto corrente

Motivo della conferenza stampa – dice il prof. Marchetti, Presidente Codacons Campania – è informare la gente dell’apertura  di questo nuovo sportello che avrà la sua ubicazione presso la sede regionale del Codacons Campania e che sarà seguito direttamente dall’Avv. Matteo Marchetti, Vice Segretario Nazionale del Codacons Nazionale  e dal Dottore commercialista Francesco Di Giacomo. Il nuovo sportello  avrà la finalità di aiutare tutti i correntisti a verificare se le somme addebitate dalle banche negli anni passati siano state legittime o meno, unitamente a ciò si verificheranno i contratti di mutuo in essere e si offriranno  consulenze su mutui ancora da stipulare. Le problematiche che verrano analizzate- La commissione di massimo scoperto è un costo illegittimo che i privati e le imprese hanno trovato spesso nel corso degli anni all’interno dei contratti di conto corrente bancario con o senza apertura di credito, a seconda del caso in cui la banca avesse messo o meno a disposizione del cliente un fido o affidamento da utilizzare, a tempo determinato o indeterminato, anche oltre le somme depositate sul conto:  la commissione di massimo scoperto era dunque un onere che veniva addebitato al cliente come corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma, a prescindere dall’effettivo utilizzo da parte del cliente e remunerazione per il rischio di concedere al cliente l’utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite del fido. Analisi sul  tasso Soglia trova applicazione anche in tutti quei contratti bancari in cui è prevista l’applicazione di un tasso di interesse, quali i contratti di conto corrente, i conti anticipi, le aperture di credito, ivi inclusi i contratti di mutuo, i finanziamenti, i contratti di locazione finanziaria, il credito revolving, ecc. Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 350/2013) ha ribadito che, in un contratto di mutuo ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, censurando la modalità di calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia, senza tenere conto della maggiorazione dei punti pattuiti a titolo di mora.  Pertanto, anche in presenza di un contratto di mutuo in regolare ammortamento o, a maggior ragione, in caso di rate insolute, gli interessi pattuiti con la Banca devono ritenersi illegittimi, ove superino il Tasso Soglia, comportando l’usurarietà dell’intero rapporto, con conseguente obbligo della banca mutuante alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Un ulteriore aspetto, non meno importante, è determinato dal fatto che la contestazione dei tassi applicati può essere attivata anche nel caso di contratti di mutuo già esauriti ed estinti, sia in sede civile che in sede penale. Nel momento in cui, poi, ci siano delle procedure esecutive a carico dei consumatori o delle imprese, lì dove ci sia stato da parte della banca l’addebito di somme illegittime, si può procedere  ad un’azione di rimborso che sospenda le procedure messe in atto dalle stesse banche.