Salerno: Celano su torrente Fusandola

Deviazione del Torrente Fusandola con Concessione temporanea n. 18/2009 e succ. rinnovo con concessione n. 2/2013, richiesta verifiche ai sensi della legge 241/90, in relazione alle violazioni del vigente codice della navigazione e delle vigenti Misure di Salvaguardia della Costa del Testo Unico delle Opere idrauliche R.D. 523/1904, del d.lgs n. 42/2004, del D. M. 5.8.1957 dei Lavori pubblici etc.I sottoscritti Dott. Roberto Celano, nato a Salerno il 19.06.1968 e residente in Salerno in Via Case Arse n. 3, e Dott. Raffaele Adinolfi, nato a Salerno il 03.11.1969 e domiciliato in Salerno in Corso Vittorio Emanuele n. 43, in qualità di consiglieri comunali, rappresentano quanto segue: in riferimento all’intervento nell’area di Santa Teresa, Crescent- Piazza della Libertà (Sub comparto 1 e opere a mare), invitano il sig. Comandante del Porto di Salerno, il dirigente del Genio Civile di Salerno nonché i destinatari della presente, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a verificare le seguenti circostanze riguardanti sia le opere in corso sia quelle già realizzata nella fascia costiera:

Premesso che, Il Torrente Fusandola  è gravato da vincolo di cui al D.M. 5.8.1957  dei Lavori pubblici “dallo sbocco all’origine”, imposto a seguito dell’alluvione dell’anno 1954,  proprio nell’area interessata dall’intervento de quo (schema n. 6 elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno). Il detto D.M. incarica espressamente il dirigente del genio civile di Salerno di eseguire il menzionato ordine ministeriale. In tale elenco, al numero d’ordine 2 in uno al decreto, compare il Torrente Fusandola, con foce o sbocco nel Mar Tirreno, attraversante il Comune di Salerno ed avente come limite entro il quale è pubblico  il corso d’acqua: “dallo sbocco all’origine”. Tale vincolo non sarebbe stato giammai rimosso. Per la rimozione dello stesso avrebbe dovuto essere adottato un provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in uno ad altri ministeri (ambiente e beni culturali) nel  caso di specie inesistente. Così come il Genio civile di Salerno, espressamente incaricato di eseguire l’ordine ministeriale, non risulterebbe aver rilasciato alcuna autorizzazione allo svincolo.

  1. Il Torrente Fusandola  è gravato da ulteriore specifico vincolo dal Codice dei Beni Culturali ai sensi della lettera c) dell’art. 142 del d.lgs 42/2004, in quanto iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Salerno, ai sensi del R. D. n. 1775/1933, nonché vincolato ai sensi della lettera a) del d.lgs n. 42/2004, in quanto torrente incluso nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia.
  2. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Salerno sul Pua del sub comparto 1, n. 20/2008 risulterebbe scaduta, per espressa ammissione del Soprintendente ed, in ogni caso, le autorizzazioni paesaggistiche sul progetto definitivo n. 164/2008 e la successiva in variante n. 30/2012 sono state rilasciate su detto progetto definitivo (come sul Pua), ai sensi della lettera a) dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004 (fascia dei 300 mt)  e non certo ai sensi della lettera c) dell’art. 142 – (Fiumi e Torrenti iscritti nell’elenco delle acque pubbliche);
  3. Inoltre, il Testo Unico delle Acque agli art. 93 e 96 di cui al R.D. n° 523 del 25/07/1904, non permette alcuna opera nell’alveo dei torrenti. In particolare  l’art. 96  del citato e vigente testo unico specifica quali sono “i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: …”.
  4. E’ importante inoltre sottolineare che sono vigenti Misure di Salvaguardia della Costa in attesa dell’approvazione del Piano Stralcio della Costa; alla lettera a) comma 1 dell’art. 4 – Disposizioni generali, per le fasce costiere definisce le opere che non sono consentite: “- a1) interventi che possono comunque comportare l’eliminazione o riduzione dei cordoni dunali costieri; – a2) attività estrattive dai corsi d’acqua e dagli arenili.” Inoltre le stesse Misure di Salvaguardia della Costa sarebbero applicabili sempre, fatte salve le vigenti normative in materia di difesa del suolo, e quindi, quantunque consentano determinate realizzazioni, queste debbono necessariamente essere verificate dalle norme e dai vincoli esistenti. Si cfr. l’art. 4, comma 1, lett. b) delle Misure di Salvaguardia che così recita: “b) sono consentiti, salvo quanto prevedono le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e/o paesaggistica e/o archeologica e/o sismica:…….”. Infine, anche se ultroneo si rammenta che, le stesse vigenti norme di attuazione riportate nella Disciplina Normativa dell’Autorità di Bacino del P.S.A.I., il cui art. 48 – Norme di Rinvio – prescrivono al comma 1: Per la salvaguardia e la tutela della fascia costiera di competenza si rinvia alle vigenti “Misure di salvaguardia della Costa”,  fatta salva l’applicazione, in ogni caso, delle norme del presente Piano ove più restrittive.
  5. Non da ultimo, l’art. 5 della legge n. 37/1994, prevede che “i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”.
  6. L’ufficio Patrimonio e Demanio del comune di Salerno, avrebbe rilasciato (a chi non è dato sapere) incredibilmente e incomprensibilmente, una Concessione temporanea  quadriennale ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per LA DEVIAZIONE DEL TORRENTE FUSANDOLA e relative opere accessorie (di mq 500 circa), recentemente rinnovata.
  7. Dall’esame di detta Concessione temporanea e del relativo rinnovo non risulterebbero emessi i necessari pareri preventivi né le necessarie autorizzazioni da parte di tutti gli enti competenti per poter consentire al Settore del comune di Salerno di emettere tale concessione.
  8. In ogni caso è SICURAMENTE CHIARO CHE PER LA DEVIAZIONE DI UN TORRENTE NON SAREBBE IN ALCUN MODO SUFFICIENTE IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE TEMPORANEA, specie, come nel caso in questione, se si sia già edificato con opere pubbliche e private definitive sul preesistente tracciato del torrente. I sottoscritti, nella qualità di Consiglieri del Comune di Salerno,  CHIEDONO a tutti i destinatari della presente, per quanto di competenza, di conoscere quale dei destinatari Enti abbia eventualmente autorizzato il Settore Comunale al rilascio della concessione in oggetto. Chiedono altresì al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio del Comune di Salerno, di conoscere quali siano i firmatari contraenti della concessione n. 18/2009 e del successivo rinnovo della concessione temporanea n.  2/2013, del 27.09.2013. Si segnala infine alle autorità di vigilanza che si rileverebbe la quasi totale occlusione della Foce del Torrente Fusandola. Si invitano gli organi competenti ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela dell’area demaniale marittima di S. Teresa per quanto di rispettiva competenza. Tanto premesso e considerato, gli scriventi evidenziano che la presente riveste carattere di urgenza in quanto riguardante procedimenti in corso, sia giurisdizionali amministrativi che penali. Si chiede, pertanto, per ciascun Ente, se e per quanto di loro competenza, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi delle legge n. 241/90, anche ai fini della trasmissione di osservazioni e documentazione.

I Consiglieri Comunali

dott. Roberto Celano dott. Raffaele Adinolfi