Nocera Superiore: Fiume Sarno illecita attività gestione rifiuti

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del Capitano Giuseppe Ambrosone, a Grumo Nevano (Na), unitamente a quelli della locale Stazione dei Carabinieri, hanno apposto i sigilli di sequestro a quattro autocarri nella disponibilità di una locale ditta di autotrasporti. L’attività di polizia giudiziaria eseguita dai Carabinieri e che ha portato al sequestro preventivo odierno è stata effettuata in esito ad accertamenti delegati della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, con attività coordinata dai magistrati della sezione reati ambientali della Procura Nocerina, guidata dal Procuratore Capo Giancarlo Izzo. In particolare, a seguito dei controlli eseguiti dai Carabinieri del N.O.E. in relazione ai lavori di dragaggio ed alla gestione dei sedimenti dell’alveo del canale Marna a Nocera Superiore, e su disposizione di provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Alfonso Scermino, si è proceduto al sequestro preventivo di quattro autocarri nella disponibilità di una ditta di autotrasporti di Grumo Nevano e già impiegati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti rinvenuti nelle operazioni di bonifica del canale. Difatti, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del N.O.E. è emerso che la ditta di autotrasporti, affidataria del servizio nell’ambito della gestione del sito di stoccaggio provvisorio e trattamento dei sedimenti prodotti dagli interventi di dragaggio e bonifica dell’alveo del canale Marna a Nocera Superiore, opere affidate dal Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno con contratto di appalto pubblico ad una Associazione Temporanea d’Imprese, ha con i predetti mezzi illecitamente raccolto e trasportato i rifiuti speciali non pericolosi di cui ai codici CER 170506, 170107 e 200201, quali fanghi di dragaggio, miscugli o scorie di cemento/mattoni, e rifiuti biodegradabili, poiché non era in possesso della prescritta iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in violazione dell’art..256 del D.L.vo 152/2006, c.d. Codice dell’Ambiente. I Carabinieri del NOE su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore hanno inoltre proceduto alla notifica di avvisi di garanzia a firma del Procuratore Capo Giancarlo Izzo nei confronti dei sei indagati nel procedimento penale. In particolare, a conclusione dell’attività di indagine eseguita dai Carabinieri dello speciale reparto a Tutela dell’Ambiente, la Procura di Nocera Inferiore ha contestato alle persone sottoposte alle indagini diverse ipotesi di reato. Gli indagati, il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, il legale rappresentante ed il direttore tecnico della ditta appaltatrice – Capo gruppo ATI (Associazione Temporanei di Imprese), il legale rappresentante della mandante dell’ATI ed il legale rappresentante della ditta di autotrasporti, sono tutti indagati perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità eseguivano o comunque consentivano l’illecita attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi e più precisamente per aver raccolto e trasportato rifiuti identificati con codice CER 170107, (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06) – CER 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili), con l’utilizzo di quattro autocarri senza la prescritta iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nonché il legale rappresentante ed il direttore tecnico della ditta appaltatrice – Capo gruppo ATI (Associazione Temporanei di Imprese) ed il legale rappresentante della mandante dell’ATI anche perché eseguivano o comunque consentivano la violazione delle prescrizioni imposte nel titolo autorizzavo per la gestione del sito di stoccaggio rifiuti e più precisamente per aver illecitamente realizzato nel cantiere allestito per la gestione dei sedimenti di dragaggio dell’alveo del canale Marna a Nocera Superiore, un deposito di rifiuti CER 191302, rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica, con cumuli di altezza superiore ai2 metri ed in violazione a quanto disposto da ordinanza del Commissario Delegato che prescriveva un’altezza massima di1,50 metri. Inoltrela Procura della Repubblica contesta anche la violazione di abuso d’ufficio di cui all’art.323 del Codice Penale; in particolare il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, il legale rappresentante della mandante dell’ATI ed il legale rappresentante della ditta di autotrasporti, perché, nello svolgimento della funzione o del servizio a loro affidato, e nell’ambito della fornitura del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti nell’ambito di appalto pubblico, in violazione di legge procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale ad altri ed ai danni dello stesso Commissariato, con l’incarico in sub affidamento del servizio di trasporto dei materiali provenienti dal dragaggio del canale Marna fino al sito di stoccaggio in Nocera Superiore, tramite ditta di autotrasporti che risultava sprovvista dell’idonea iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia per la tipologia dei rifiuti trasportati e sia per la categoria identificante la procedura, intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio al legale rappresentante delle medesima ditta che beneficiava del sub affidamento nonostante non possedesse le prescritte autorizzazioni.Ancora, al direttore dei lavori, al legale rappresentante della mandante dell’ATI ed al legale rappresentante della ditta di autotrasporti, viene contestato di avere trasformato, di fatto, il contratto di nolo in un subappalto in assenza della prescritta autorizzazione richiesta dall’art.118 del d.lgs. 163/2006, c.d. codice dei contratti, nonché per l’illecita modalità dei pagamenti delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, pagamenti effettuati mediante assegni bancari nonostante la legge prescrivesse l’obbligo di effettuarli, ai fini dei controlli in materia di tracciabilità finanziaria quale misura di prevenzione antimafia, esclusivamente con bonifici bancari; venendo così meno i prescritti controlli che la stazione appaltante avrebbe potuto effettuare al riguardo qualora fosse stata attribuita all’affidamento dei lavori disposti a favore della ditta di trasporto la legittima qualificazione di subappalto.