Salerno: Fondazione La Ruota Onlus, Osservatorio economico provinciale

Enzo Carrella

La circolare n. 111 del 24/07/2013 l’INPS illustra le modalità di applicazione degli incentivi previsti all’art. 4, commi 8 – 11, della Legge n. 92/2012. Assunzioni agevolate di cui alla Legge n. 92/2012 – art. 4, commi 8 – 11. Lo sgravio contributivo è previsto dalla legge per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e a decorrere dal 1 gennaio 2013, delle seguenti categorie di lavoratori: uomini e donne di età non inferiore ai 50 anni in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi* alla data dell’assunzione; donne (di qualsiasi età) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi alla data dell’assunzione che siano: a) residenti in aree svantaggiate ovvero in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea: b)  occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato;  donne (di qualsiasi età) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (indipendentemente dalla residenza e dalla professione o settore di occupazione).*almeno 13 mesi di anzianità di disoccupazione – Circolare 111/2013. Lo sgravio è altresì previsto nelle ipotesi di trasformazione del rapporto agevolato a termine in rapporto a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche per l’instaurazione di rapporti di lavoro con soci di cooperativa. Si nota che in riferimento ai lavoratori di almeno cinquanta anni di età, la legge utilizza il concetto di “stato di disoccupazione”, per le donne di qualsiasi età è invece utilizzato il concetto “prive di impiego regolarmente retribuito”. Il Decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 2013, di attuazione dell’art. 20, comma 5 ter , lettera c), del DLgs n. 276/2003 e pubblicato sulla G.U. n. 153 del 2 luglio 2013, definisce, all’ art. 1, comma 1 lettera a), il concetto di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.L’INPS, nella circolare in esame, afferma che nell’attesa dell’emanazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro sul decreto del 20 marzo 2013, vengono illustrate le modalità operative in riferimento alle sole assunzioni dei lavoratori di almeno cinquanta anni di età. Le agevolazioni relative alle donne di qualsiasi età risultano pertanto al momento non operative. Misura e durata dell’incentivo. Lo sgravio contributivo è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine e per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di proroga del rapporto, nel rispetto della disciplina del contratto di lavoro a termine, l’incentivo spetta fino ad un massimo di 12 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato spetta il beneficio per un totale di 18 mesi, a condizione che la stessa sia intervenuta entro la scadenza del beneficio ovvero entro 12 mesi dall’assunzione a termine. Lo sgravio spetta anche nell’ipotesi di riassunzione, a termine o a tempo indeterminato, a condizione che continui a sussistere il requisito dello stato di disoccupazione superiore a 12 mesi; se il lavoratore riassunto ha mantenuto lo stato di disoccupazione il beneficio spetta per la durata residua rispetto al precedente rapporto agevolato, diversamente se dopo la cessazione del precedente rapporto il lavoratore ha ricominciato da zero a maturare l’anzianità di disoccupazione, l’incentivo spetta per l’intera durata. Incentivo per rapporti instaurati nel 2012 e prorogati/trasformati nel 2013. L’incentivo spetta, fino al limite massimo di 12 mesi, nel caso di proroga di rapporto di lavoro a termine instaurato nel 2012 e prorogato nel 2013 a condizione che il lavoratore, se il rapporto fosse cessato, avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine instaurato nel 2012, l’incentivo spetta, per 18 mesi, a condizione che il lavoratore, se il rapporto fosse cessato in luogo di essere trasformato, avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. Il requisito dell’età minima di 50 anni è valutato in riferimento alla data della proroga o trasformazione. Lo sgravio non spetta nelle ipotesi in cui il lavoratore, al momento della proroga/trasformazione, abbia maturato il diritto alla riassunzione. Incentivo per la proroga/trasformazione di rapporti non agevolati instaurati nel 2013. L’incentivo spetta in caso di proroga/trasformazione di rapporti a termine instaurati nel 2013, a condizione che al momento della proroga/trasformazione il lavoratore abbia almeno 50 anni di età e che, se il rapporto fosse cessato anziché essere prorogato/trasformato, avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. La durata del beneficio è di 12 mesi massimo per i rapporti a termine e 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato. Anche in queste ipotesi il beneficio non spetta se il lavoratore, al momento della proroga/trasformazione, abbia maturato il diritto alla riassunzione.nIncremento occupazionale. Le assunzioni, proroghe e trasformazioni devono determinare un incremento netto dell’occupazione, valutato raffrontando il valore delle U.L.A. dei 12 mesi precedenti la data dell’assunzione, proroga o trasformazione con il valore delle U.L.A. dei 12 mesi successivi (calcolo previsionale). Coordinamento con altri incentivi. Nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore con anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, si applica lo sgravio di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90. In caso di assunzione con sussistenza dei requisiti per l’applicazione degli incentivi di cui alla Legge n. 223/91,lavoratori iscritti nelle liste di mobilita, trovano si applicazione questi ultimi. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Circolare INPS n. 111/2013.