“Comuni, anche se fate gli gnorri l’ IMU sugli immobili non istituzionali…ve l’abbuomo“
Sembra questa la chiave di lettura di un emendamento inserito all’interno della conversione in legge del dl 35 2013 , quello noto come decreto Salva Imprese per il via libera dei pagamenti dei loro crediti e prontamente recipito nella sua conversione in legge. L’art 10-quater della Legge 6 giugno 2013, n. 64 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno scorso , infatti, prevede la restituzione da parte dell’amministrazione centrale di quanto versato quale contributo di 330 milioni di euro per l’anno 2013 e di 270 milioni di euro per l’anno 2014. Il Governo , quindi, “regala” 600 milioni ai Comuni per l’Imu “ pagata” ( così specificato nella norma) da tali enti per gli immobili non “istituzionali” nel biennio 2012-2013. Sono in tanti, però, a chiedersi se e quanti i Comuni ( del capoluogo e della provincia salernitana all inclusive) che nel fare le previsioni nei bilanci 2012 hanno effettivamente tenuto conto dell’obbligo impositivo loro imposto . Si perché il “vuoto “ nelle pieghe dei bilanci comunali sembrerebbe aver “ compromesso” solo quelli predisposti lo scorso anno ( 2012) avendo “ricevuto” quelli del 2013 una “lunga” proroga rinviando i “paletti” di approvazione al prossimo settembre . Fà sorridere, intanto, tale nuova scadenza soprattutto se la si inchioda sull’aspetto che stiamo “parlando” di approvazione di un Bilancio di Previsione di un anno ( 2013 per l’appunto) ad Ottobre inoltrato , quando cioè il competente esercizio sociale volge al suo epilogo. Tanti , giocoforza, i dubbi che si alimentano e altrettanti gli interrogativi che si moltiplicano con essi : si è curiosi, infatti, di sapere quanti e, soprattutto, quali Enti risultano essere stati così scrupolosi da inserire nei competenti rispettivi capitoli di spesa i pagamenti effettuati per l’ IMU su immobili di propria “proprietà ma non istituzionali” ? Si tratta- come si nota dall’entità dell’abbuono accordato – di importi significativi per ciascun Ente. Da registrare la latitanza nella sua formulazione originaria ( e attualmente vigente ) del dlgs 23/2011 di un qualsiasi riferimento normativo che facesse presagire qualche possibile ipotesi di forma di compensazione dell’esborso “sostenuto” dai comuni . Chissà sé è stata una espressa “volontà” degli estensori della norma di disciplinarne l’obbligo del pagamento o – ancor più grave – palese la loro distrazione dimostrata nella circostanza ?. Con una maggior cura e piccola attenzione , magari, il legislatore – dopo una rapida rassegna sulla normativa della “gemella ici” – avrebbe potuto applicare ( e rinviarne l’efficacia) a quanto già previsto dall’art 4 del dlgs 504/1992 che formalmente ( e sostanzialmente) disciplinava l’esclusione di tutti i Comuni dal “perimetro dei vessati contribuenti sottoposti all’antipatico – oltre che venale- obbligo pagamento dell’ici”. Tale disciplina- come facilmente intuibile- non è stata richiamata nell’Imu e gli immobili comunali risultano allo stato esenti solo se «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali». Più i particolare la disciplina Imu ha solo parzialmente riscritto le esenzioni previste nell’articolo 7 dell’Ici, Non potranno quindi considerarsi esenti le aree fabbricabili ( esempio nostrano potrebbe essere l’area del Crescent con ipotesi di imu stimata da esperti di centinaia di migliaia di euro ), diritti di superficie ( come quelli posti attualmente in vendita dal comune di salerno- ex cementifico, via vinciprova, campo volpe- per un valore venale di area pari a circa 36 milioni di euro e con un importo di Imu da brivido”) )in vendita e gli immobili destinati a edilizia residenza pubblica (Corte Costituzionale, ordinanza 19 maggio 2011, n. 172), a differenza di quelli aventi la stessa destinazione ma di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari Iacp, (articolo 8, comma 4 del Dlgs 504/1992, richiamato dall’articolo 13, comma 10 del Dl 201/2011).
Ritornando al recente abbuono accordato dal Governo a tutti i Comuni Italiani , naturalmente risulteranno due ( e completamente opposte) le chiavi di lettura da attribuire a “tale regalo”: da una parte c’è autentico “rimborso e/o reintegrazione patrimoniale “ per quegli enti che con solerzia hanno proceduto al regolare pagamento alla naturale scadenza . Dall’altro – per coloro cioè che se ne fossero dimenticati (?)- una “mancia” riempitiva di un capitolo “vuoto e malinconico”. Molti gli analisti tecnici che “aprono gli occhi “ su tale corto circuito normativo e non solo. Infatti sembrerebbe che medesima situazione è manifesta anche nel campo di applicazione della Tarsu e Tares. Dubbio amletico: i Comuni e le società ad esse collegate , pagano o non pagano la “tassa sulla spazzatura” ? In proposito da registrare della autentiche “class action” in tante città italiane per capire e soprattutto verificare se gli enti territoriali ( su tutti i comuni e le province ) paghino i tributi da loro stessi imposti ( esempio ici, imu, tarsu e/o tares) o vanificano il tanto decantato e modellato “classico esempio del buon padre di famiglia”. I “ costituenti movimenti” di “class action” di cui sopra sostengono infatti che il Comune di riferimento dovrà fare presto i conti, se ha omesso (o ometterà) detti versamenti di propria pertinenza “intenzionalmente” per effetto della particolare “posizione dominante” che i medesimi assumono ( nella duplice veste di controllanti e controllati sotto una medesima sfera soggettiva , senza alcuna interferenza esterna “inquinante” la loro assoluta privacy ) con la disciplina dell’abuso d’ufficio ( in tal caso l’articolo 323 del Codice penale potrebbe essere un efficace e “pericoloso” strumento a difesa di tali cittadini ).