“Comuni, anche se fate gli gnorri l’ IMU sugli immobili non istituzionali…ve l’abbuomo“

Enzo Carrella

Sembra questa la chiave di lettura di un emendamento inserito all’interno della conversione in legge del dl  35 2013 , quello noto come decreto Salva Imprese per il via libera dei pagamenti  dei  loro crediti e prontamente recipito nella  sua conversione in legge.  L’art 10-quater della   Legge 6 giugno 2013, n. 64 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno  scorso , infatti,  prevede   la restituzione  da parte dell’amministrazione  centrale di  quanto versato quale   contributo  di 330 milioni di euro per l’anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per l’anno 2014. Il Governo , quindi, “regala”    600 milioni ai Comuni  per l’Imu  “ pagata” ( così specificato nella norma)    da tali enti per gli immobili non “istituzionali” nel biennio 2012-2013. Sono in tanti, però,  a chiedersi se e quanti i Comuni ( del capoluogo e della provincia salernitana all inclusive)  che  nel fare le previsioni nei  bilanci  2012  hanno effettivamente tenuto  conto  dell’obbligo impositivo loro imposto .  Si perché  il “vuoto “ nelle pieghe dei bilanci  comunali  sembrerebbe  aver “ compromesso” solo quelli predisposti  lo  scorso anno ( 2012)  avendo   “ricevuto”   quelli del 2013 una “lunga”  proroga  rinviando i “paletti” di  approvazione al prossimo settembre . Fà   sorridere, intanto,  tale nuova scadenza  soprattutto se la si inchioda sull’aspetto che  stiamo “parlando” di  approvazione di un Bilancio di Previsione  di un anno ( 2013 per l’appunto)  ad Ottobre inoltrato  ,  quando cioè il  competente  esercizio sociale  volge  al suo epilogo. Tanti , giocoforza,  i dubbi che si alimentano e altrettanti gli interrogativi che  si  moltiplicano  con essi :  si è curiosi, infatti,  di sapere  quanti e, soprattutto,  quali Enti  risultano essere  stati così scrupolosi  da inserire nei competenti  rispettivi capitoli di spesa  i pagamenti effettuati  per l’ IMU su immobili di  propria “proprietà  ma non istituzionali”   ? Si tratta- come si nota dall’entità dell’abbuono accordato –  di importi significativi  per ciascun Ente. Da registrare la latitanza   nella sua formulazione originaria ( e attualmente vigente ) del  dlgs 23/2011  di un  qualsiasi  riferimento  normativo che facesse presagire   qualche possibile ipotesi di   forma di compensazione dell’esborso “sostenuto” dai comuni  . Chissà sé  è stata una  espressa  “volontà”  degli estensori  della norma  di disciplinarne l’obbligo  del pagamento  o – ancor più grave –  palese la loro  distrazione dimostrata nella circostanza ?. Con una maggior cura e piccola attenzione , magari, il legislatore – dopo una rapida  rassegna  sulla normativa della “gemella ici” – avrebbe potuto  applicare ( e rinviarne l’efficacia) a quanto già  previsto dall’art 4 del dlgs 504/1992 che formalmente ( e sostanzialmente)  disciplinava   l’esclusione di tutti i Comuni   dal “perimetro dei vessati contribuenti  sottoposti   all’antipatico – oltre che venale-  obbligo  pagamento dell’ici”.  Tale  disciplina- come facilmente intuibile-  non è stata richiamata nell’Imu e gli immobili comunali risultano allo stato  esenti solo se  «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali». Più i particolare la disciplina Imu ha solo parzialmente riscritto le esenzioni previste nell’articolo 7 dell’Ici, Non potranno quindi considerarsi esenti  le aree fabbricabili   ( esempio nostrano potrebbe essere l’area  del  Crescent  con  ipotesi di imu stimata da esperti  di  centinaia di migliaia  di euro  ), diritti di superficie ( come quelli posti  attualmente in vendita dal comune di  salerno- ex cementifico, via vinciprova, campo volpe- per un valore venale  di area  pari a  circa 36 milioni di euro e con un importo di Imu da brivido”)  )in vendita   e gli immobili destinati a edilizia residenza pubblica (Corte Costituzionale, ordinanza 19 maggio 2011, n. 172), a differenza di quelli aventi la stessa destinazione ma di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari Iacp, (articolo 8, comma 4 del Dlgs 504/1992, richiamato dall’articolo 13, comma 10 del Dl 201/2011).

Ritornando al recente abbuono accordato dal Governo a tutti i Comuni Italiani ,  naturalmente risulteranno due  ( e completamente opposte)  le  chiavi di lettura  da attribuire a “tale regalo”:  da una parte c’è autentico “rimborso e/o  reintegrazione   patrimoniale “ per  quegli enti che  con solerzia hanno proceduto   al regolare pagamento  alla naturale scadenza . Dall’altro – per coloro  cioè che se ne fossero dimenticati (?)-  una “mancia”  riempitiva di un   capitolo “vuoto e malinconico”. Molti gli analisti tecnici che “aprono gli occhi “  su tale  corto circuito normativo e non solo. Infatti sembrerebbe che medesima situazione è manifesta anche nel campo  di applicazione della Tarsu e Tares.  Dubbio amletico:  i Comuni e le società ad esse collegate , pagano o non pagano la “tassa  sulla spazzatura” ? In proposito da registrare  della autentiche “class action”   in tante città italiane  per capire e soprattutto verificare se gli enti territoriali ( su tutti i comuni e le province )  paghino i tributi da loro stessi imposti  ( esempio ici, imu,  tarsu e/o tares)  o vanificano  il tanto decantato e modellato  “classico  esempio del buon padre di famiglia”.    I “ costituenti movimenti”  di “class action” di cui sopra   sostengono infatti  che  il  Comune di riferimento   dovrà  fare presto  i conti, se ha  omesso (o   ometterà)  detti  versamenti   di propria pertinenza  “intenzionalmente”  per effetto della particolare “posizione dominante” che i medesimi assumono  ( nella duplice veste di  controllanti  e controllati sotto una medesima sfera soggettiva ,  senza alcuna  interferenza  esterna “inquinante” la loro assoluta privacy    )  con la disciplina dell’abuso d’ufficio ( in tal caso l’articolo 323 del Codice penale  potrebbe essere un efficace e “pericoloso” strumento a difesa di tali cittadini  ).