Amalfi: sentenza Tar su Fondazione Mariano Bianco

In nome del popolo italianIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 923 del 2011, proposto da:  Fondazione Mariano Bianco Onlus,  corrente  in Amalfi,  in  persona del Presidente  p.  t. Mons. Orazio  Soricelli, Arcivescovo  di Amalfi- Cava de’ Tirreni,  rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Maria Di Lieto,  con  il  quale  elettivamente  domicilia  in  Salerno,  c.so Garibaldi,103 c/o Lentini;  contro Comune  di  Amalfi,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  rappresentato  e difeso dall’avv. Oreste Agosto, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Sabato Robertelli, 51;  Responsabile Comando Polizia Municipale del Comune di Amalfi,  Sindaco di Amalfi, quale ufficiale di Governo; Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro  legale rappresentante p.  t.,  rappresentato  e difeso dall’Avvocatura distrettuale, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;  per l’annullamento della nota prot. 195/2011 del 3.3.2011 del responsabile del comando di polizia municipale del Comune di Amalfi con cui  si disponeva  la rimozione  di materiali,  attrezzature  ed  automezzi;  dell’ordinanza  n. 30  del  12.3.2011  emessa  dal  Sindaco  di  Amalfi  quale  Ufficiale  di Governo; di ogni atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Comune  di Amalfi  e  di Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012  il dott. Francesco Gaudieri  e  uditi per  le parti  i  difensori  come  specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con  l’atto  notificato  il  2 maggio  2011,  depositato  il  30 maggio 2011, la Fondazione Mariano Bianco onlus (di seguito : Fondazione), premesso di avere  la proprietà ed  il possesso del plesso edilizio, già

monastero  della  SS  Annunziata,  ubicato  in  Amalfi,  via  Roberto  il Guiscardo  e  dell’area  scoperta  ad  esso  pertinenziale  affacciante  su Piazza Municipio,  dotata  di  recinzione  e  sorvegliata  da  custode;  di

aver  avviato  sull’area  in  questione  lavori  di  manutenzione straordinaria  per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche avvalendosi  della  ditta  Serrapica  Santolo,  svolgendoli  in contemporanea  ai  lavori  comunali  di  realizzazione  dell’ascensore  di accesso  al Cimitero Monumentale  nonché  del  parcheggio  in  roccia “Luna  Rossa”,  avendo  posto  detta  area  a  disposizione  gratuita  e temporanea  dell’amministrazione  comunale;  impugna  la  nota  prot. 195/2011  del  3.3.2011  del  responsabile  del  comando  di  polizia municipale  del  Comune  di  Amalfi  con  cui  si  intimava  alla  ditta esecutrice  dei  lavori  della  Fondazione  la  rimozione  di  materiali, attrezzature ed automezzi insistenti sull’area compresa tra il cunicolo di deflusso pedonale del precitato garage ed il marciapiede antistante la c.d. “chiesa delle suore”, nonché la successiva ordinanza sindacale del  12.3.2011,  emessa  ex  art.  54 d.  lgs  267/2000,  inviata  anche  alla ricorrente,  recante  intimazione  di  analogo  tenore  alla  ditta appaltatrice  innanzi  menzionata,  chiedendone  l’annullamento  per violazione di  legge  ed  eccesso di potere  e  segnatamente per difetto dei presupposti utili per l’adozione della nota e dell’ordinanza. 2.-  Resiste  in  giudizio  l’intimata  amministrazione  comunale chiedendo  la  reiezione  della  domanda  perché  inammissibile  ed infondata. 3.- Non risultano provvedimenti cautelari. 4.- All’udienza del 15 novembre 2012, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione. 

DIRITTO

Il ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono. 1.-  Preliminarmente  va  disattesa  l’eccezione  relativa  al  difetto  di giurisdizione  del  giudice  amministrativo  atteso  che,  nella  specie,  la

ricorrente Fondazione non agisce per accertare  la proprietà dell’area in  questione,  bensì  per  dedurre  la  carenza  dei  presupposti  utili  per l’utilizzazione  del  potere  extra  ordinem  di  cui  all’art.  54  d.  lgs  n.

267/2000 da parte della resistente amministrazione.  In  siffatta  prospettiva  che  costituisce  il  petitum  sostanziale  del ricorso  in  esame,  sussiste  pienamente  la  giurisdizione  dell’adito giudice.  Trattandosi di un riparto di giurisdizione sufficientemente esplorato dalla Suprema Corte di Cassazione risulterà sufficiente il richiamo ex multis a Cass. SS. UU 12 settembre 2008 n. 23561, che in questa sede si richiama in quanto condivisa ( vedi Cass. SS. UU. 8 marzo 2011 n. 5407). 2.-  Può  respingersi  altresì,  anche  l’eccezione  di  inammissibilità  del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei contro interessati non ravvisandosi,  nella  specie,  altri  soggetti  utilmente  interessati  dalla conservazione degli atti impugnati. 3.-  Parimenti  infondata  si  rivela  l’eccezione  relativa  alla inammissibilità del  ricorso  fondata  sul presupposto  della  spontanea esecuzione del provvedimento sindacale con  la rimozione di quanto ordinato,  atteso  che,  per  giurisprudenza  costante,  l’interesse all’impugnazione  non  viene  meno  per  il  solo  fatto  che  l’atto

amministrativo  esaurisca  i  suoi  effetti,  persistendo  sia  l’interesse morale  alla  decisione  sia  l’interesse  a  veder  definita  la  regola  di condotta nel caso concreto (ex multis Tar Lazio Sez. II ter 6 giugno

2007 n. 5246). 4.- Nel merito il ricorso è fondato. Gioverà  ricordare che  l’ordinanza  sindacale muove dal presupposto che  risulta  ineseguita  la  nota  prot.  n.  195  del  3.3.2011  redatta  dal Comando  di  Polizia  municipale  intesa  ad  ottenere,  in  vista dell’apertura  del  garage  pubblico  in  roccia  denominato  “Luna Rossa”, la rimozione di materiali, attrezzature ed automezzi insistenti sull’area compresa  tra  il cunicolo di deflusso pedonale del precitato garage ed il marciapiede antistante la c.d. “chiesa delle suore”. Muovendo  dalla  rilevata  inadempienza,  il  sindaco  giunge  ad  affermare  che  “tale  circostanza  ostruttiva  se  protratta  e  sussistente all’atto dell’apertura funzionale del precitato garage costituisce grave

pericolo  che minaccia  l’incolumità  dei  cittadini  nonché  degli  utenti della medesima struttura” ed ordina, ex art. 54, secondo comma, alla ditta  Serrapica  Santolo  la  rimozione  ad  horas  dei  materiali  ivi

esistenti. 4.a.-  Ad  avviso  del  Collegio  l’ordinanza  sindacale  incorre  in  mala

applicazione  dei  poteri  extra  ordinem  delineati  dall’art.  54  d.  lgs  n. 267/200 e come tale va annullata. La  giurisprudenza  amministrativa  è  da  tempo  consolidata  su posizioni  che,  ex multis,  risultano  espresse  da  Cons.  St  Sez.  V  13 giugno 2012 n. 3490 che di seguito si riporta in quanto condivisa :

  Ai  sensi  dell’art.  54  comma  2,  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco  nella  veste  di  ufficiale  di  governo  solamente  quando  si  tratti  di

affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta  minaccia  per  la  pubblica  incolumità,  per  le  quali  sia impossibile  utilizzare  i  normali  mezzi  apprestati  dall’ordinamento giuridico:  tali  requisiti  non  ricorrono  di  conseguenza,  quando  le pubbliche  amministrazioni  possono  adottare  i  rimedi  di  carattere ordinario. Infatti  le  ordinanze  in  questione  presuppongono  una  situazione  di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate  dalla  legge  e  ciò  giustifica  la  deviazione  dal  principio  di tipicità degli  atti  amministrativi,  la possibilità di deroga  rispetto  alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione  anche  residuale,  quasi  di  chiusura,  delle  ordinanze contingibili ed urgenti. I  rimedi  di  carattere  ordinario,  al  contrario,  sono  i  provvedimenti tipizzati  atti  a  fronteggiare  le  esigenze  prevedibili  ed  ordinarie  e costituiscono  l’elemento  “normale”  rimesso  dalla  legge  ai  poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse (Cons. St., sez IV, 13  luglio 2011 n. 4262; Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537). Caratteristiche  preminenti  di  tali  provvedimenti  sono  l’atipicità,  il potere derogatorio rispetto agli strumenti “ordinari”, l’eccezionalità e la  gravità  del  pericolo  presupposto,  la  generalità  degli  interessi  cui sono volti e, naturalmente, un adeguato supporto motivazionale. In  quest’ottica,  dunque,  dinanzi  ad  una  situazione  di  pericolo  solo potenziale e  territorialmente del  tutto delimitato,  l’Amministrazione, prima  di  adottare  il  provvedimento  dovrebbe  compiere  ogni accertamento  volto  a  fissare,  a  cristallizzare  la  “gravità”  e  la “contingenza” del pericolo stesso. Ciò rientra nella natura eccezionale e derogatoria degli atti in analisi, i quali  si  pongono  nell’ordinamento  giuridico  come  strumenti  di extrema  ratio,  in  quanto  tali  utilizzabili  esclusivamente  al  verificarsi dei presupposti legislativi, e quando i mezzi ordinari si palesino come insufficienti ed inadeguati. L’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo  pericolo  di  danno  grave  ed  imminente  per  la  incolumità pubblica,  non  fronteggiabile  con  gli  ordinari  strumenti  di amministrazione  attiva,  a  seguito  di  approfondita  istruttoria  con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati  ed  indilazionabili  imposti  a  carico  del  privati  (Cons.  St., sez. V 16  febbraio 2010 n. 868):  l’accertamento, cioè, deve  fondarsi su  prove  concrete  e  non  mere  presunzioni  (Cons.  St.,  sez.  V  11  dicembre 2007 n. 6366).” Nei sensi suesposti vedi anche Cons. St. Sez. V 18.10.2012 n. 5361; 19.9.2012 n. 4968.  4.b.-  Nel  caso  in  esame  non  risulta  desumibile,    la  gravità  né l’attualità  del  pericolo  e,  comunque,  la  particolarità  della  situazione era  rimediabile  nell’immediato  con  gli  strumenti  ordinari,  e  in particolare con l’esecuzione in danno. In  sostanza  il  Comune  ha  utilizzato  lo  strumento  dell’art.  54, secondo  comma,  d.  lgs  n.  267/2000  in  carenza  dei  presupposti richiesti  dalla  legge,  ponendo  in  essere  un  atto  illegittimo  che, pertanto, va annullato con tutte le conseguenze di legge.. 5.-  Le  spese,  attesa  la  peculiarità  delle  questioni  di  fatto,  possono essere compensate.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  sezione   staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,  lo  accoglie  e,  per  l’effetto

annulla l’atto impugnato. Spese compensate.  Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall’autorità

amministrativa. Così  deciso  in  Salerno  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  15

novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE