Roma: equo compenso nel settore giornalistico, legge!

Gazzetta Ufficiale: è la legge 31/12/2012 n. 233
 
La legge sull’equo compenso, approvata in via definitiva dalla commissione Cultura della Camera in seconda lettura, contiene norme per la remunerazione dei giornalisti free lance. L’articolo 1 spiega che per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. L’articolo 2 prescrive, invece, l’istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell’equo compenso. La Commissione – che dura in carica 3 anni – è istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede al suo funzionamento con le risorse di cui dispone. La commissione è composta di 7 membri ed è presieduta dal Sottosegretario all’editoria. La Commissione definisce il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità. Ai sensi dell’articolo 3, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la “decadenza dall’accesso” ai contributi in favore dell’editoria. Lo stesso articolo 3, inoltre, prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo. L’articolo 4 dispone la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull’attuazione della legge. (ANSA).

Legge  31 dicembre 2012 n. 233

Equo compenso nel settore giornalistico. (GU n. 2 del 3-1-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013.

Art. 1 – Finalità, definizioni e ambito applicativo.

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2 – Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico.

1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce l’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3 – Accesso ai contributi in favore dell’editoria.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da eventuali altri benefìci pubblici, fino alla successiva iscrizione.

2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo.

Art. 4 – Relazione annuale     

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.

Art. 5 – Clausola di invarianza finanziaria.

1.. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.