Salerno: Buonaiuto risponde a nota di Adinolfi

In merito alla nota del Consigliere Adinolfi voglio precisare che, se è pur vero, come è vero, che la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 12679 del 20 luglio 2012 ha ritenuto illegittima la delibera del Comune di Roma sul condono delle liti pendenti instaurate dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2003, è anche vero che il procedimento fa riferimento al caso specifico e che la sentenza va letta e applicata per le indicazioni dettate. È ovvio che se dovesse essere considerata nella sua piena applicabilità l’amministrazione Comunale di Salerno attiverà le procedure e gi atti consequenziali per adeguarsi al nuovo scenario normativo, ma questo non ci impedisce di affermare che ci troveremo di fronte ad una azione che infligge un duro colpo all’autonomia e alla potestà regolamentare dei Comuni che sono stati ritenuti privi del potere di deliberare il condono dei propri tributi. Tale potere, per altro ancora oggi sancito dall’articolo 13 della legge 289/2002, è stato attribuito agli enti locali in applicazione della Finanziaria 2003 dando agli stessi anche la facoltà di prevedere eventuali forme di condono sui tributi di loro competenza e non pone limiti temporali. Infatti l’articolo 13 della legge 289 del 27 dicembre 2002 non dispone alcuna forma di definizione agevolata per i tributi locali ma si limita a dare facoltà a Regioni, Province e Comuni di adottare autonomamente provvedimenti di sanatoria per i tributi di propria competenza. Bisogna rimarcare come per la prima volta la Cassazione si pronuncia sulla legittimità dei condoni adottati dalle amministrazioni Comunali. Infine si ricorda che il Comune di Salerno ha deliberato tale provvedimento in seno al Consiglio Comunale del giorno mercoledì 25 luglio avendo come riferimento le vigenti leggi in materia; la sentenza in questione è stata depositata il giorno venerdì 20 luglio rendendo impossibile la conoscenza del provvedimento che altrimenti sarebbe stato valutato nella sua giusta dimensione. A suffragio della mancata conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione vi è anche il voto di astensione alla delibera di Consiglio Comunale dello stesso consigliere Adinolfi, penso che se fosse stato a conoscenza della sentenza in questione avrebbe votato contro un atto che  ritiene oggi illegittimo. Per ultimo ritengo che, a mio personale giudizio, nel linguaggio politico il voto di astensione è un distinguo di chi condivide un atto amministrativo ma per partito preso non può votarlo favorevolmente; la eventualità di questa mia interpretazione renderebbe quantomeno bizzarra la dichiarazione del Consigliere Adinolfi.

 Alfonso Buonaiuto

Assessore al Bilancio Comune di Salerno