Esposto alla Magistratura contro il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro
In relazione all’esposto presentato da Codacons Vallo di Diano alla Magistratura circa le attività di recupero dei contributi di bonifica, del quale il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro ha appreso i contenuti tramite taluni quotidiani on line, si precisa ed osserva quanto di seguito. Diversi consorziati contribuenti non hanno corrisposto il tributo di bonifica per una serie di annualità, anche molto pregresse: siffatta circostanza ha fatto lievitare considerevolmente l’importo dei crediti dell’Ente verso i terzi debitori, causando difficoltà finanziarie tali che, anche a motivo dell’evasione tributaria de qua, l’Amministrazione è stata costretta, nel corso degli anni, a procedere ad aumenti delle aliquote consortili per far fronte alle esigenze istituzionali, tenendo in debito conto che i contributi consortili sono l’unica fonte di entrata ordinaria dell’ente. Il Consorzio già con deliberazione n. 61 del 21-6-2010 ha deciso di sollecitare la Concessionaria Equitalia Spa perché attuasse tutte le azioni previste dalla legge per una pronta ed efficace riscossione dei tributi non pagati; e, per l’effetto, con diverse note raccomandate, ha richiesto alla Società Equitalia ragguagli sulle procedure esecutive esperite nei confronti dei morosi, nonché sulle azioni cautelari e conservative messe in campo per la tutela dei crediti consortili. A distanza di un anno e mezzo dal predetto deliberato, persistendo l’anzidetta rilevante evasione tributaria ed aggravatasi la situazione finanziaria dell’ente, l’Amministrazione Consortile con deliberazione n. 12 del 16-1-2012 ha incaricato il Presidente del Consorzio ed il Responsabile dell’Ufficio Legale di sollecitare direttamente il pagamento dei tributi da parte dei contribuenti morosi, anche al fine di evitare eventuali prescrizioni del diritto. La decisione è stata originata altresì dalla sempre maggiore difficoltà pratica della riscossione esattoriale nel contesto di una normativa complessa e mutevole che prevede delle soglie di importo al di sotto delle quali il Concessionario non può procedere alle espropriazioni immobiliari. Tale sistema finisce per svantaggiare i Consorzi di Bonifica, giacché l’importo dei contributi imposti sulle proprietà comprensoriali è molto modesto e, raramente supera quelle soglie normative che consentono efficaci espropriazioni immobiliari. Vero è che al di sotto dei predetti limiti di importo il Concessionario può procedere ad espropriazioni mobiliari o intervenire con azioni cautelari o conservative dei diritti di credito; tuttavia, anche sulla scorta delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze del 27-11-2000, n. 215/E, spetta all’agente della riscossione la valutazione della convenienza di procedere con tali ulteriori azioni, peraltro non sempre efficaci nel garantire la correntezza delle entrate delle quali l’ente necessita. Giova rilevare, in proposito, che la procedura esecutiva esattoriale (procedimento amministrativo non giurisdizionale) rappresenta in astratto il mezzo più efficiente ed agile per riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie degli Enti impositori; tuttavia, quando tale procedimento in concreto non funziona adeguatamente per ragioni imputabili al sistema normativo o all’organizzazione dei Concessionari, è possibile il ricorso a strumenti giuridici alternativi, fermo restando le eventuali sanzioni per inadempimenti a carico dei soggetti abilitati all’esazione. In tale prospettiva si inquadra l’art. 21 del D.Lgs. n. 112/99, per il quale: “I concessionari possono esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità”. Questa norma, dunque, nell’intento di garantire una alternativa all’esazione dei tributi, riconosce agli agenti della riscossione la facoltà aggiuntiva di recuperare i crediti agendo in via giurisdizionale, sia pure con uffici e strutture distinte. L’alternativa giurisdizionale in argomento richiede, ovviamente, che l’ente impositore stipuli un contratto con il Concessionario che disciplini l’affidamento dell’incarico di procedere con il sistema del recupero giudiziario, con la pattuizione di un apposito compenso, sicuramente più oneroso rispetto alla remunerazione per aggio prevista per l’esecuzione esattoriale.
Tanto premesso e rilevato, il Consorzio proprio con la finalità di rendere più concreta ed efficace la riscossione dei crediti vantati e per evitare gli ulteriori costi di una riscossione giudiziaria affidata al Concessionario, ha ritenuto – del tutto legittimamente nel quadro della normativa dianzi esplicitata – di ricorrere direttamente alle procedure giurisdizionali di recupero crediti siccome dotato di un apposito Ufficio legale e contenzioso. Tale azione, del tutto gratuita per l’ente, non si sovrappone a quella dell’esecuzione esattoriale, ma consiste nell’esercizio di una facoltà aggiuntiva prevista dalla legge ed avente struttura e natura giuridica completamente diversa dalla prima. Dunque, nella palesata decisione del Consorzio non può ravvisarsi alcun intento vessatorio nei confronti dei consorziati-contribuenti, ma soltanto la volontà – rectius, il dovere – di garantire all’ente le entrate ordinarie essenziali per il conseguimento dei pubblici fini istituzionali. Diversamente, l’Ente pubblico in questione, per far fronte alle spese ordinarie dovrebbe procedere ancora con aumenti di aliquote a carico dei contribuenti che pagano regolarmente e che dovrebbero sopportare, ingiustamente, anche gli oneri dei contribuenti morosi. Post scriptum. Nella speranza di aver chiarito presupposti e motivazioni dell’azione intrapresa dall’Ente, pur considerando la grave crisi economica nella quale versano tante famiglie per la contingente situazione del nostro Paese, si coglie l’occasione per esprimere lo sconcerto – anche nella veste di cittadino-consorziato-contribuente – nel vedere una Associazione Nazionale – che pur ha combattuto degne battaglie in difesa di utenti e consumatori – schierarsi dalla parte di chi non è in regola, denunziando – attraverso ignari rappresentanti di articolazioni territoriali – coloro che, al contrario, si impegnano per combattere l’evasione tributaria. Infine, si sollecita la Magistratura interessata a voler valutare la strumentalità di una denunzia tesa a condizionare l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché la singolarità di contenuti che si sostanziano, in ultima analisi, in un invito alla disobbedienza tributaria. Con riserva, all’esito del giudizio della Magistratura adita, di esperire ogni utile azione, anche risarcitoria, a tutela dell’immagine dello scrivente Ufficio Legale, siccome impropriamente accusato di attività irregolari.
Il Responsabile dell’Ufficio Legale
Avv. Emilio Sarli
F.to Avv. Emilio Sarli