In vigore Accordo integrazione immigrati extra Unione Europea

Il Piano di Zona Ambito S3 comunica che dal prossimo 10 marzo tutti gli stranieri extra Unione Europea che vorranno entrare in Italia dovranno sottoscrivere l’Accordo di integrazione, un patto che regolamenta, con un complesso sistema a punti e una serie di regole, diritti e doveri degli immigrati. Tra gli obblighi, imparare la lingua italiana e le nozioni civiche fondamentali. Alla firma, vengono assegnati allo straniero 16 crediti, che in 2 anni devono arrivare a 30. Se i punti sono pari o inferiori a zero, lo straniero verrà espulso. Lo straniero dovrà compiere un percorso formativo di due anni per l’acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia. Al termine, deve sostenere un esame con il quale ottiene il permesso di soggiorno. I 16 crediti iniziali possono essere incrementati attraverso l’acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, stipula di un contratto d’affitto o di acquisto di un immobile, volontariato. Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, se sottoposto a misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari. Se, a un mese dal termine del biennio, sono stati raggiunti i 30 crediti, viene concesso il permesso di soggiorno. Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l’accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti. Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l’espulsione. La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno. Sono esonerati quelli che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all’apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l’Accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.