Felice è solo lui, Marotta!

Carmine Erra

Quale il “curriculum vitae “ del neo Direttore Generale del comune di Salerno, nominato dal sindaco, dott. Vincenzo De Luca, tra il 30 dicembre dell’anno appena trascorso ed il 2 gennaio di quest’anno. La nomina è talmente recente che sul sito internet del comune, premiato per trasparenza dal dipartimento della funzione pubblica nel maggio del 2011, non hanno ancora avuto il tempo di pubblicarla contestualmente al profilo di carriera ed all’annessa retribuzione. Le perplessità sollevate dai consiglieri di opposizione sulla legittimità della nomina di Felice Marotta a Direttore Generale, qualora risultasse fondata l’insussistenza di alcun titolo di laurea in suo possesso, ritengo abbiano non una ma molteplici ragioni che nulla hanno a che vedere con la politica, intesa come pregiudiziale contrapposizione di schieramenti, ma molto con il rispetto delle regole, delle leggi e della giurisprudenza che viene prodotta a causa del mancato rispetto delle stesse. Se sul capo del neo Dg già pende un’ispezione ministeriale in relazione alla legittimità della precedente nomina di vice segretario generale, ciò lo si deve all’interpretazione di una duplice normativa, legge 127/97 e DPR 4.12.1997 n.465 – regolamento di attuazione alla legge 127/97, che “ prevederebbe” il possesso del diploma di laurea per lo svolgimento di tale, delicato, incarico. Qualora da tale ispezione dovesse scaturire tale obbligo, sarebbe curioso sapere quanti e quali atti, firmati o controfirmati da  Marotta, potrebbero risultare suscettibili di invalidità o annullamento. In attesa che gli ispettori del ministero completino le loro indagini, appare utile evidenziare quali problematicità scaturirebbero, per il comune di Salerno, qualora si nominasse un direttore generale privo del diploma di laurea. La conseguenza prima di tale atto va individuata nella realizzazione di un danno erariale a carico di colui che ha provveduto a nominare il direttore generale sprovvisto di laurea. In tal senso si è espressa la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana, nel testo della sentenza n.363/2011, con la quale ha condannato gli ex amministratori del Comune di Pontassieve ( FI ), a rifondere le casse comunali del danno patito per le indebite erogazioni stipendiali a favore dell’ex direttore generale dell’ente, nominato dalla giunta nonostante lo stesso fosse sprovvisto del diploma di laurea. Il titolo accademico, per i giudici toscani, non è una formalità, ma un metro di valutazione della congruità della spesa pubblica. Negli enti locali, le funzioni di city manager richiedono per il loro utile svolgimento, il possesso del titolo accademico, da cui non si può prescindere. Infatti, in relazione a tale incarico, la pubblica amministrazione locale è chiamata a remunerare non una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione di un contratto di alta dirigenza, con standard qualitativi, quantitativi e di professionalità ben determinati. Mancando tali parametri, ovvero l’adeguata preparazione culturale, la prestazione lavorativa è del tutto inadeguata alle esigenze dell’amministrazione. Al fine di pervenire ad una definizione del giudizio, per il collegio toscano, è fondamentale chiarire che il diploma di laurea costituisce un requisito culturale necessario per accedere alla qualifica dirigenziale, anche nel caso dell’incarico di direttore generale conferito dal sindaco a tempo determinato a norma dell’art.108, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. Nell’attenta argomentazione addotta dal collegio giudicante, si rileva che la figura del direttore generale dell’ente locale è un incarico “indubbiamente concepito dal legislatore” in termini di alta professionalità ed elevato livello culturale. Per queste figure, la P.A. è chiamata pertanto a remunerare non una prestazione qualsiasi, ma una in particolare, caratterizzata da elevati livelli di qualità e professionalità. Ora, mancando la preparazione culturale (che è data da una formazione di livello universitario) la prestazione lavorativa è del tutto inadeguata alle esigenze dell’amministrazione pubblica e la controprestazione, ovvero la retribuzione, non è correlata alla prestazione che viene richiesta. Senza dimenticare, rileva il collegio, che è avvenuta la manifesta violazione di norme di legge. Ovvero degli articoli 19 e 28 del dlgs n.165/2001, dalla cui lettura si evince che il possesso della laurea deve considerarsi requisito culturale obbligatoriamente richiesto per l’accesso, a qualunque titolo, alla dirigenza. E questo sia per le amministrazioni centrali che per quelle locali. Il titolo accademico, ha concluso il collegio, non costituisce una mera formalità, ma un metro di valutazione della legittimità e della congruità della spesa pubblica, a fronte della scelta dell’organo di vertice politico. Morale della favola : caro Sindaco, finchè sei in tempo, se hai realmente a cuore il rispetto delle leggi e delle istituzioni, revoca la nomina altrimenti rischi grosso!