La disciplina della ripartizione delle spese condominiali

La disciplina della ripartizione delle spese condominiali con la recente sentenza della seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione del 19 marzo 2010, n.6714 (Presidente Luigi Antonio Rovelli, consigliere relatore Emilio Migliucci) è riassunta nel seguente principio di diritto: sono affette da nullità le delibere condominiali con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 Codice Civile o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini. Sono annullabili e come tali suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 Codice Civile, ultimo comma, le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 Codice Civile, nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 Codice Civile. E’ da premettere che il Codice Civile del  1942 dedica il Capo II, del libro III della Proprietà, al Condominio negli edifici, nonché degli stessi disposizioni di attuazione dagli artt. 61 al 72. Per spazio di sito non è possibile riportare i testi interessanti la materia decisa dalla Corte Suprema. Dagli stessi risulta la difforme disciplina del riparto delle spese illegali e irregolamentari (quando il condominio ha un regolamento condominiale). Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità della Cassazione sulla disciplina di ripartizione delle spese comuni deliberate secondo i criteri legali o secondo il regolamento condominiale contrattuale è stato già trattato con le sentenze n.126/2000, n.2301/2001, n.5626/2002, n.1710/2006.Per utile conoscenza sono da riportare  le rubriche degli articoli del Codice civile dedicati al Condominio negli edifici: art. 1117. Parti comuni dell’edificio – 118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni -119. Indivisibiltà – 120. Innovazioni – 121. Innovazioni gravose o voluttuarie – 122. Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune – 123. Ripartizione delle spese –  124. Manutenzione e ricostruzione delle scale –  125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai – 126. Lastrici solai di uso esclusivo – 127 Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio – 128. Perimento totale o parziale dell’ edificio – 129. Nomina e revoca dell’amministratore – 130. Attribuzioni dell’amministratore – 131. Rappresentanza – 132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti – 133. Provvedimenti presi dall’amministratore – 134. Spese fatte dal condominio – 135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini – 136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni – 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea – 1138. Regolamento di condominio – 139. Rinvio alle norme sulla comunione. Ricordiamo che al Parlamento è in corso la riforma della disciplina, già approvata dalla Camera dei Deputati quasi all’unanimità ed ora è in discussione al Senato della Repubblica, con proposte di emendamenti al testo trasmesso dalla Camera, in quanto non condiviso. La sentenza commentata è pubblicata nella riviste Archivio delle locazioni, 3, 2010, 257 e

Giustizia Civile 7-8, 1646 con le relative note.