Nel risarcimento il danno biologico le tabelle del Tribunale di Milano saranno applicate su tutto il territorio nazionale – Novità in ambito valutativo del concorso di colpa ex art. 2054 c.c.

Avv. Maurizio Manzo

Per un equo risarcimento del danno biologico si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.12408 del 7 giugno 2011. Si tratta di una svolta, nel delicato problema del risarcimento da cd danno biologico. Con la decisione della Terza Sezione Civile di piazza Cavour termina un periodo di mezzo, in cui spettava ai singoli tribunali elaborare le proprie tabelle senza un riferimento su territorio nazionale. La Corte Suprema ha così accolto l’istanza di un uomo che aveva subito lesioni gravissime in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel 1992. L’uomo aveva chiesto proprio l’applicazione dei criteri di calcolo milanesi da parte dei giudici di Trani e poi di Bari che avevano rigettato le sue richieste. La Corte di Cassazione però, gli ha dato ragione perché, secondo la Corte, motivando che il fine dichiarato dei Tribunali è quello di garantire in ottemperanza al principio di uguaglianza, e per non minare «la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia», l’adozione di «parametri uniformi» su tutto il territorio nazionale, è parso naturale adottare i valori milanesi attualmente più diffusi. Attenzione però: la Corte ha anche chiarito che, pur avendo adottato i paramentri milanesi come linea di principio generale di applicazione, questo non comporterà automaticamente «la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze di appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle». Perché il ricorso sia dichiarato ammissibile, é necessario che la medesima richiesta sia stata sollevata anche nel merito, e cioè, figuri già tra i motivi, in prima istanza e/o di ricorso in Appello. Ultima novità di questa sentenza è la valutazione del concorso di colpa. Secondo i giudici infatti,una volta accertata la piena responsabilità di un veicolo non è corretto presumere il concorso di colpa dell’altro conducente che non riesca a provare di essere completamente esente da responsabilità. Con questa motivazione la Corte ha bocciato la ricostruzione della Corte territoriale che attribuiva comunque il 25% della responsabilità alla vittima perché non aveva provato che il suo comportamento fu «pienamente conforme alle norme di circolazione stradale» e comunque di prudenza.