Salerno: Capitaneria di Porto, sicurezza e balneazione
Il Capo del Circondario Marittimo di Salerno,
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la propria ordinanza n. 63/2010 in data 16.06.2010, relativa all’interdizione di alcune zone di mare nel tratto compreso tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano, inclusi, a causa di possibili fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi a picco sul mare;
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VISTA |
la propria ordinanza n. 98/2010 in data 10.08.2010, relativa all’interdizione dello specchio acqueo antistante il costone roccioso oggetto di movimenti franosi compreso tra la Torre Vicereale e la spiaggia del Lannio del Comune di Cetara;
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VISTA |
le ordinanze emanate dai Comuni di Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare, relative all’interdizione di alcuni tratti di spiagge, a causa di fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi soprastanti;
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RITENUTO |
di dover aggiornare la cennata ordinanza n. 63/2010, anche a seguito degli esiti della verifica eseguita in data 31.05.2011, congiuntamente ai rappresentanti del Genio Civile LL.PP., dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e dei Comuni interessati;
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RITENUTO |
opportuno richiamare in un unico provvedimento le interdizioni delle zone di mare interessate da fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi a picco presenti nel tratto di costa compreso tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano, inclusi, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
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VISTA |
l’ordinanza balneare n. 37/2011 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 13.04.2011;
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VISTI |
gli articoli 30 del codice della navigazione 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30.03.99, n. 96, l’articolo 105 del decreto legislativo 31.03.98, n. 112 e loro successive modifiche ed integrazioni; |
rende noto che
A. lo specchio acqueo fino ad una distanza di 100 metri dal tratto di costone roccioso a picco sul mare di seguito indicato potrebbe essere interessato da fenomeni di movimenti franosi:
1. Comune di Positano
· da Punta Germano a Torre di Clavel fino ad una distanza di 100 metri dal costone e dalle spiagge esistenti con esclusione di quella in concessione all’Hotel Agavi;
B. gli specchi acquei fino ad una distanza di 50 metri dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:
1. COMUNE DI POSITANO
· da Torre di Clavel alla Grotta Santa Borghese Ercolani;
2. COMUNE DI POSITANO / PRAIANO
· dalla spiaggia Laurito (esclusa) all’ Hotel Tritone escluso;
3. COMUNE DI PRAIANO
· da Torre di Grado allo scoglio dell’Ischitella;
4. COMUNE DI FURORE / CONCA DEI MARINI
· da Vallone di Praia a Capo di Conca;
5. COMUNE DI CONCA DEI MARINI / AMALFI
· dalla spiaggia di Conca dei Marini (esclusa) al Torrino della struttura alberghiera Hotel Saraceno;
6. COMUNE DI AMALFI
· dalla spiaggia Grande di Santa Croce alla spiaggia Duglio lato ponente;
· località Pastena–Lone;
7. COMUNE DI MAIORI
· dalla Grotta Pandora (inclusa) alla Torre di Cesare (esclusa);
· dalla Spiaggia Cavallo Morto alla Torre di Tummolo (Erchie);
C. gli specchi acquei fino ad una distanza di 30 metri dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:
1. COMUNE DI AMALFI
· dalla Torre di Capovettica (esclusa) alla Grotta di Santa Croce (esclusa);
2. COMUNE DI MAIORI
· dalla Torre di Erchie, con esclusione del tratto di mare antistante la Spiaggia di Sovarano, alla Spiaggia degli Innamorati (esclusa);
3. COMUNE DI CETARA
· dalla Torre Vicereale (esclusa) alla spiaggia del Lannio (esclusa);
· dalla spiaggia della Campana alla spiaggia della Scavatella;
D. gli specchi acquei fino a una distanza di 30 metri dalle spiagge di seguito elencate, interdette con ordinanze emanate dai competenti comuni, potrebbero essere anch’essi interessati da fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:
1. COMUNE DI POSITANO
· Arienzo lato ponente per un fronte mare di 5 metri;
2. COMUNE DI PRAIANO
· Le Praie;
· La Gavitella fronte mare antistante l’area di calpestio in conglomerato cementizio (ex stabilimento balneare La Gavitella).
3. COMUNE DI CONCA DEI MARINI
· Marinella di Conca;
4. COMUNE AMALFI
· Le Marinelle;
5. COMUNE DI MAIORI
· Cavallo Morto;
E. le ulteriori sottoelencate spiagge risultano interdette con ordinanze emanate dai comuni competenti, sempre per effetto di fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:
1. COMUNE DI POSITANO
· Fornillo – Fronte mare dalla grotta Santa Borghese Ercolani fino al muro di proprietà della Società F.lli GRASSI;
2. COMUNE DI MAIORI
· Innamorati;
· Ciglio (I Limoni);
· Sovarano (Lo Sgarrupo);
· Cauco.
3. COMUNE DI CETARA
· I Travertini (Il Nido);
· La Campana;
· Lannio con esclusione di metri 35 a partire dalla Grotta Annunziata;
4. COMUNE DI VIETRI SUL MARE
· La Baia – Spiaggia libera, lato ponente, sottostante al costone roccioso di proprietà comunale;
· Torre di Albori e il lato ponente spiaggia denominata “Lo Scoglione”;
· Acqua r’a Fica lato ponente.
o r d i n a
ARTICOLO 1
1. Nelle zone di mare di cui ai punti A, B e C del rende noto, i cui limiti sono riportati nella mappa allegata alla presente ordinanza, nonché al punto D del rende noto, sono vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.
2. Nelle spiagge di cui al punto E del rende noto, è vietato l’approdo alle unità navali.
3. Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano non comprese nell’elenco di cui ai punti A e B del rende noto, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.
ARTICOLO 2
I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questa Capitaneria, tutte consultabili presso questa capitaneria di porto e gli Uffici locali marittimi di Positano, Amalfi, Maiori, Cetara e sul sito http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=39 , relative a:
– attività balneari;
– navigazione e attività ludico diportistiche;
– pesca marittima e acquacoltura;
– attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali;
– interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura;
– esercizio di attività in mare;
ARTICOLO 3
I Comuni, nel cui territorio ricadono le zone di mare e le spiagge di cui al rende noto installano e mantengono idonea cartellonistica indicante i divieti di cui al precedente articolo 1.
La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interditive relative alle aree a terra, come previste dalle stesse autorità comunali.
ARTICOLO 4
La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, ed abroga le ordinanze n. 63/2010 del 16.06.2010 e n. 98/2010 del 10.08.2010 in premessa citate.
ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito web istituzionale al link: www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=39, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d’informazione;
ARTICOLO 6
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi del Decreto legislativo 171/2005.
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Il ComandanteC.V. (CP) Andrea Agostinelli |