Salerno: Capitaneria di Porto, sicurezza e balneazione

Il Capo del Circondario Marittimo di Salerno,

 

VISTA

la propria ordinanza n. 63/2010 in data 16.06.2010, relativa all’interdizione di alcune zone di mare nel tratto compreso tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano, inclusi, a causa di possibili fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi a picco sul mare;

 

VISTA

la propria ordinanza n. 98/2010 in data 10.08.2010, relativa all’interdizione dello specchio acqueo antistante il costone roccioso oggetto di movimenti franosi compreso tra la Torre Vicereale e la spiaggia del Lannio del Comune di Cetara;

 

VISTA

le ordinanze emanate dai Comuni di Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare, relative all’interdizione di alcuni tratti di spiagge, a causa di fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi soprastanti;

 

RITENUTO

di dover aggiornare la cennata ordinanza n. 63/2010, anche a seguito degli esiti della verifica eseguita in data 31.05.2011, congiuntamente ai rappresentanti del Genio Civile LL.PP., dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e dei Comuni interessati;

 

RITENUTO

opportuno richiamare in un unico provvedimento le interdizioni delle zone di mare interessate da fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi a picco presenti nel tratto di costa compreso tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano, inclusi, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

 

VISTA

l’ordinanza balneare n. 37/2011 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 13.04.2011;

 

VISTI

gli articoli 30 del codice della navigazione 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30.03.99, n. 96, l’articolo 105 del decreto legislativo 31.03.98, n. 112 e loro successive modifiche ed integrazioni;

rende noto che

 A.   lo specchio acqueo fino ad una distanza di 100 metri dal tratto di costone roccioso a picco sul mare di seguito indicato potrebbe essere interessato da fenomeni di movimenti franosi:

1.    Comune di Positano

·   da Punta Germano a Torre di Clavel fino ad una distanza di 100 metri dal costone e dalle spiagge esistenti con esclusione di quella in concessione all’Hotel Agavi;

B.     gli specchi acquei fino ad una distanza di 50 metri dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

 1.    COMUNE DI POSITANO

·   da Torre di Clavel alla Grotta Santa Borghese Ercolani;

2.   COMUNE DI POSITANO / PRAIANO

·   dalla spiaggia Laurito (esclusa) all’ Hotel Tritone escluso;

3.   COMUNE DI PRAIANO

·   da Torre di Grado allo scoglio dell’Ischitella;

4.   COMUNE DI FURORE / CONCA DEI MARINI

·   da Vallone di Praia a Capo di Conca;

5.   COMUNE DI CONCA DEI MARINI / AMALFI

·   dalla spiaggia di Conca dei Marini (esclusa) al Torrino della struttura alberghiera Hotel Saraceno;

6.   COMUNE DI AMALFI

·   dalla spiaggia Grande di Santa Croce alla spiaggia Duglio lato ponente;

·   località Pastena–Lone;

7.   COMUNE DI MAIORI

·   dalla Grotta Pandora (inclusa) alla Torre di Cesare (esclusa);

·   dalla Spiaggia Cavallo Morto alla Torre di Tummolo (Erchie);

 C.    gli specchi acquei fino ad una distanza di 30 metri dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

 1.    COMUNE DI AMALFI

·   dalla Torre di Capovettica (esclusa) alla Grotta di Santa Croce (esclusa);

2.    COMUNE DI MAIORI

·   dalla Torre di Erchie, con esclusione del tratto di mare antistante la Spiaggia di Sovarano, alla Spiaggia degli Innamorati (esclusa);

3.    COMUNE DI CETARA

·   dalla Torre Vicereale (esclusa) alla spiaggia del Lannio (esclusa);

·   dalla spiaggia della Campana alla spiaggia della Scavatella;

 D.    gli specchi acquei fino a una distanza di 30 metri dalle spiagge di seguito elencate, interdette con ordinanze emanate dai competenti comuni, potrebbero essere anch’essi interessati da fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:

 1.    COMUNE DI POSITANO

·      Arienzo lato ponente per un fronte mare di 5 metri;

2.    COMUNE DI PRAIANO

·   Le Praie;

·   La Gavitella fronte mare antistante l’area di calpestio in conglomerato cementizio (ex stabilimento balneare La Gavitella).

3.    COMUNE DI CONCA DEI MARINI

·   Marinella di Conca;

4.    COMUNE AMALFI

·   Le Marinelle;

5.    COMUNE DI MAIORI

·   Cavallo Morto;

E.       le ulteriori sottoelencate spiagge risultano interdette con ordinanze emanate dai comuni competenti, sempre per effetto di fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:

 1.    COMUNE DI POSITANO

·   Fornillo – Fronte mare dalla grotta Santa Borghese Ercolani fino al muro di proprietà della Società F.lli GRASSI;

2.    COMUNE DI MAIORI

·   Innamorati;

·   Ciglio (I Limoni);

·   Sovarano (Lo Sgarrupo);

·   Cauco.

3.    COMUNE DI CETARA

·   I Travertini (Il Nido);

·   La Campana;

·   Lannio con esclusione di metri 35 a partire dalla Grotta Annunziata;

4.    COMUNE DI VIETRI SUL MARE

·   La Baia – Spiaggia libera, lato ponente, sottostante al costone roccioso di proprietà comunale;

·   Torre di Albori e il lato ponente spiaggia denominata “Lo Scoglione”;

·   Acqua r’a Fica lato ponente.

o r d i n a

ARTICOLO 1

1.      Nelle zone di mare di cui ai punti A, B e C del rende noto, i cui limiti sono riportati nella mappa allegata alla presente ordinanza, nonché al punto D del rende noto, sono vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.

2.      Nelle spiagge di cui al punto E del rende noto, è vietato l’approdo alle unità navali.

3.      Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare tra i Comuni di Vietri sul Mare e Positano non comprese nell’elenco di cui ai punti A e B del rende noto, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

ARTICOLO 2

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questa Capitaneria, tutte consultabili presso questa capitaneria di porto e gli Uffici locali marittimi di Positano, Amalfi, Maiori, Cetara e sul sito  http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=39 , relative a:

        attività balneari;

        navigazione e attività ludico diportistiche;

        pesca marittima e acquacoltura;

     attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali;

     interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura;

        esercizio di attività in mare;

 ARTICOLO 3

I Comuni, nel cui territorio ricadono le zone di mare e le spiagge di cui al rende noto installano e mantengono idonea cartellonistica indicante i divieti di cui al precedente  articolo 1.

La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interditive relative alle aree a terra, come previste dalle stesse autorità comunali.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, ed abroga le ordinanze n. 63/2010 del 16.06.2010 e n. 98/2010 del 10.08.2010 in premessa citate.

ARTICOLO 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito web istituzionale al link:  www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=39, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d’informazione;

ARTICOLO 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1164  e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi del Decreto legislativo 171/2005.

 

 

 

 

 

 

                  Il Comandante

C.V. (CP) Andrea Agostinelli