Rateazione del debito tributario: la competenza è delle commissioni tributarie

Pietro Cusati

Il contribuente che  versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ha diritto  ad ottenere dalla Società di riscossione la rateizzazione delle imposte, non più dall’Ufficio Impositore. L’agente della riscossione (la vecchia esattoria), su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare, rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione. La controversia sulla spettanza o meno della dilazione di un debito di natura fiscale riguarda  la fase della riscossione e non dell’esecuzione. Di conseguenza, anche le controversie concernenti il diniego alla rateazione del carico fiscale rientrano nella giurisdizione tributaria. Con l’ordinanza n. 5928 del 14 marzo 2011, le Sezioni Unite  della Corte di Cassazione ribadiscono il principio secondo cui la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sulll’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la rateizzazione non è un procedimento amministrativo e come tale non configura  un mero interesse legittimo del contribuente, di competenza del TAR,Tribunale Amministrativo Regionale, quanto piuttosto un diritto che dev’essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell’esattore, dalle Commissioni Tributarie. Il provvedimento di rateazione ha natura di ‘’agevolazione fiscale’’, soggetta a decadenza come ogni altra, in caso di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione. La  sentenza  delle Sezioni unite della Corte  di Cassazione conferma la competenza del giudice tributario per ogni controversia che abbia per oggetto le sorti del rapporto giuridico d’imposta e, dunque, anche quella relativa all’impugnazione del diniego opposto dall’agente della riscossione all’istanza di rateazione formulata dal contribuente. Secondo la Corte Costituzionale “la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto nel caso in cui la natura del ruolo, e quindi della cartella di pagamento, sia tributaria, la competenza giurisdizionale è devoluta al giudice tributario.