Scheda pratica per i lavoratori domestici
Il presente articolo rappresenta una piccola guida per i tanti lavoratori domestici della nostra provincia, dove vengono sintetizzati i principi che vengono sanciti dal C.C.N.L avente ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro domestico, si precisa inoltre che suddetta guida è stata redatta il giorno 22 Luglio 2010 ed è stata distribuita gratuitamente a Salerno presso i locali di Spazio donna nel corso della manifestazione dell’Associazione A.L.E.C. Tornando al lavoro domestico sintetizziamo la nostra attenzione su alcuni aspetti essenziali e possiamo dire che i diritti che spettano ai lavoratori domestici sono: Inquadramento e retribuzione Sulla base delle mansioni svolte, si provvederà a inquadrare il lavoratore in una specifica categoria di lavoro domestico: Livello A: prestatori di lavoro generico, non addetti all’assistenza di persone, e coloro che svolgono attività prettamente manuali o di fatica, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale non superiore a 12 mesi . (es. addetto pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).Personale che svolge le proprie mansioni sotto diretto controllo del datore di lavoro. Livello A Super: addetto alla compagnia di persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; baby sitter con mansioni occasionali e/o saltuarie di sola vigilanza dei bambini. Livello B: lavoratori con esperienza, che svolgono mansioni implicanti specifiche capacità professionali anche a livello esecutivo (es.: collaboratore polifunzionale, cameriere, custode, autista). Livello B Super: assistente a persone autosufficienti (anziani o bambini) che svolge anche attività connesse alle esigenze di vitto e alla pulizia della casa Livello C: lavoratori che operano con totale autonomia e responsabilità in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche ( cuoco) Livello C Super: assistente a persone non autosufficienti non in possesso di alcun diploma professionale (badante), comprese le attività connesse alle esigenza di vitto e alloggio e pulizia della casa degli assistiti Livello D: lavoratori, in possesso di attestati professionali, che con piena autonomia decisionale e responsabilità seguono il menage della casa per esplicito incarico del datore di lavoro (es.:, istitutore, puericultore, governante, maggiordomo, capo cuoco); Livello D Super: assistente a persone non autosufficienti in possesso di un diploma professionale o di un attestato specifico riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico); direttore di casa. La retribuzione base: le parti non possono concordare in nessun caso una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge Lavoratori conviventi (valori mensili) A 557,92, AS 659,36, B 710,08, BS 760,80, C 811,52, CS 862,24, D 1.014,40 + indennità 150,00, DS 1.065,12 + indennità 150,00, Tabella C lavoratori non conviventi (valori orari), A 4,06, AS 4,77, B 5,07, BS 5,38, C 5,68, CS 5,98, D 6,90 DS 7,20 A) Tredicesima indipendentemente dall’entità della prestazione lavorativa ( giornaliera o settimanale), alla collaboratrice domestica, badante o colf che sia, spetta di diritto la tredicesima, che in soldi soni è pari ad una mensilità, da versarle obbligatoriamente entro la fine dell’anno.B) Malattia: se la colf o la badante si assentano dal lavoro per malattia, l’ Inps non le paga alcuna indennità. Infatti, a differenza di quanto accade per la generalità degli altri lavoratori, in questo caso il contributo versato all’Inps assicura le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, ma non paga alcuna indennità. La badante, o la colf, hanno diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti seco) Infortunio: cosa bisogna fare se la badante o la colf subiscono un infortunio tra le nostre pareti domestiche? Se il certificato del medico dichiara l’infortunio guaribile in tre giorni, non bisogna fare nulla. Se invece l’incidente provoca l’inabilità della lavoratrice per almeno quattro giorni, bisogna comunicare quanto accaduto all’ Inail ( e all’autorità di Polizia) , allegando il referto del Pronto Soccorso o il certificato del medico, ed il pagamento del salario viene garantito nella seguente misura: – al 50% della retribuzione fino al terzo giorno di malattia- al 100% della retribuzione dal quarto giorno in poi di malattia- fino a un massimo di:- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni-15 giorni, per anzianità superiori a due anni. Per il lavoratore domestico non convivente il certificato medico va obbligatoriamente spedito al datore di lavoro entro tre giorni dall’evento (farà fede il timbro postale di partenza). Preavviso: la fine del rapporto di lavoro può avvenire per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi , chi decide di cessare il rapporto, è tenuto a darne comunicazione all’altra parte con anticipo. Se l’ anzianità di servizio della badante è inferiore a 5 anni, il preavviso deve essere di 15 giorni in caso di licenziamento e di 7 giorni e mezzo in caso di dimissioni. Se invece l’anzianità di servizio della badante è superiore ai 5 anni , il periodo di preavviso raddoppia: 30 giorni in caso di licenziamento e 15 giorni in caso di dimissioni . Per le badanti che lavorano ad ore, il preavviso è di 8 e 15 giorni , a seconda del fatto che l’anzianità sia inferiore o superiore ai 2 anni.B) Liquidazione sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento, alla badante spetta un’indennità di fine rapporto (Tfr). Per i periodi di servizio a partire dal 1990 viene calcolato, anno per anno, sommando tutte le retribuzioni corrisposte in ciascun mese ( tredicesima compresa) e dividendo il risultato per 13,5. Gli importi ottenuti devono poi essere rivalutati, tranne quello relativo all’anno in corso , in base all’indice Istat sul costo della vita. Previ accordi, la legge consente che ai collaboratori domestici il Tfr venga pagato ogni anno. Dopo 8 anni di servizio, la collaboratrice domestica può chiedere un anticipo della liquidazione pari al 70% di quanto già maturato. B) Ferie e festività Nell’interesse dei datori di lavoro e dei dipendenti, ogni anno deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo, dei giorni di ferie continuativi per recuperare energie fisiche e psichiche. Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro si accorda con il dipendente sul periodo dell’anno in cui godere delle ferie. Solo i lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare le ferie di due anni così da programmare con più comodità il rientro nel Paese d’origine. I giorni di ferie non goduti, possono essere spesi in un altro periodo. Se il rapporto di lavoro finisce invece, le ferie possono essere rimborsate economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festività nazionali. In caso di dimissioni o licenziamento quindi, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro, anche se non è stato completato un anno. Al lavoratore domestico che abiti con il datore di lavoro, come per esempio la badante, spettano, . le festività nazionali rientrano, il 1 gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono del luogo in cui si lavora. In questi giorni si riposa e resta l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare la normale retribuzione.