Salerno: Calabrese, rifiuti lungo le strade provinciali

Dopo il tentativo attuato dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania), di scaricare sui Comuni attraversati dal raccordo autostradale Salerno-Avellino i costi della rimozione dei rifiuti abbandonati sull’importante arteria, adesso ci riprova la Provincia di Salerno per le strade provinciali. Il 15 luglio u.s., infatti, il Presidente della Provincia di Salerno Edmondo Cirielli e l’Assessore ai LL.PP.  Marcello Feola hanno inviato una lettera a firma congiunta a tutti i 158 Sindaci della provincia di Salerno, con il seguente oggetto: rifiuti lungo le strade provinciali. In detta nota si richiamava una non meglio specificata giurisprudenza che avrebbe definitivamente chiarito la problematica in oggetto, nel senso di attribuire in capo ai Comuni la competenza a rimuovere i rifiuti lungo le strade provinciali. Ne conseguiva, ad avviso degli scriventi, l’obbligo dei Sindaci a provvedere immediatamente  alla rimozione dei rifiuti rinvenuti lungo le strade provinciali ricadenti nei rispettivi territori, con l’espresso avviso che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. In riscontro a tale pretesa, con mia nota del 5 agosto u.s., mi sono permesso di evidenziare al Presidente e all’Assessore della Provincia che la competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche è in capo agli enti proprietari e ai Comuni, come stabilito dalla recente sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 7027 del 16.07.2009, pronunciata sul ricorso proposto proprio dal Comune di Salerno contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza dei rifiuti nella regione Campania). Il TAR Lazio ha condiviso le motivazioni addotte dal Comune di Salerno accogliendone il ricorso, partendo innanzitutto dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’art. 14 del Codice della strada costituisce una norma speciale rispetto a quella del c.d. “Codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/2006). L’art. 14 del D. Lgs. n. 285 /1992, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la pulizia della strada interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 luglio 2006, n. 7428; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18 giugno 2008, n. 487).La richiamata sentenza – di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Salerno – costituisce certamente un valido riferimento per i Comuni, chiamati troppo spesso ad intervenire con i pochi mezzi a disposizione a risolvere problemi che, come si è chiarito,  potrebbero riguardare altri. Consegue da quanto innanzi, l’obbligo della Provincia di Salerno di provvedere immediatamente alla pulizia delle strade provinciali e delle sue pertinenze, in quanto spetta ex lege al solo ente proprietario della strada.           

Gentili Presidente e Assessore, in riferimento all’oggetto in epigrafe e in riscontro alla Vs. nota del 14 luglio u.s. di pari oggetto, Vi rappresento che la competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche è in capo agli enti proprietari e non dei comuni, come stabilito dalla sentenza del TAR Lazio, sez. I, 16.07.2009 n. 7027, pronunciata sul ricorso proposto dal Comune di Salerno, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza dei rifiuti nella regione Campania, Società Anas Spa, Anas – Spa – Compartimento della Viabilità per la Campania. Il TAR Lazio ha condiviso le motivazioni addotte dal comune di Salerno accogliendone il ricorso, partendo innanzitutto dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’art. 14 del C.D.S. costituisce una norma speciale rispetto a quella del c.d. “codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/2006). A tal proposito, è opportuno specificare che l’art. 14 del D. Lgs. n. 285 /1992 (codice della strada), prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. La giurisprudenza amministrativa ha sempre interpretato, con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull’area di sedime di una strada, questa norma come speciale rispetto all’art. 198 del D. Lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Infine, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la pulizia della strada interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 luglio 2006, n. 7428; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18 giugno 2008, n. 487). La richiamata sentenza – di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Salerno – costituisce un valido riferimento per i comuni, chiamati troppo spesso ad intervenire con  i pochi mezzi a disposizione per risolvere problemi che, come si è chiarito,  potrebbero riguardare altri. Consegue da quanto innanzi l’obbligo della Provincia di Salerno di provvedere immediatamente alla pulizia delle strade provinciali e delle sue pertinenze, in quanto spetta ex lege al solo ente proprietario della strada a mente dell’art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Sicuro di ottenere la piena collaborazione delle SS.LL., colgo l’occasione per salutare con cordialità.

                                                                                                      

                                                                                                          avv. Gerardo Calabrese

                                                                                 Assessore alle Politiche Ecologiche ed Ambientali