Cava de’ Tirreni: riunione sindaci comuni interessati agli abbattimenti di abitazioni abusive

Il vicesindaco della città di Cava de’ Tirreni, Luigi Napoli, con delega all’Urbanistica, e il consigliere comunale incaricato alla Casa, Matteo Monetta, hanno partecipato nel pomeriggio di oggi a Torre del Greco a un incontro con tutti gli altri amministratori delle realtà territoriali interessate dai paventati abbattimenti. Gli amministratori dell’area vesuviana, della penisola sorrentina e della provincia di Salerno, si sono ritrovati per stimolare un’azione comune che apporti modifiche all’ultimo Decreto Legge emanato dal Governo in materia di abbattimenti. Il D.l. “blocca ruspe” purtroppo rischia di essere vanificato se non si interviene su alcuni aspetti della materia al momento rimasti “nervi scoperti”. “Abbiamo sottoposto- ha dichiarato il vicesindaco di Cava Luigi Napoli-  al sindaco di Castellammare di Stabia, il sen. Luigi Bobbio, nella sua veste parlamentare, una proposta che il sindaco Marco Galdi, sensibile da sempre a questi temi, ha elaborato per stimolare il Legislatore a tenere in considerazione gli aspetti tipici del territorio campano che vivono, purtroppo, sotto la spada di Damocle del vincolo paesaggistico, mai affrontato nella sua complessità nemmeno nel precedente condono del 2003. Il territorio- continua il vicesindaco Napoli- è stato troppo a lungo vessato da questi vincoli”. L’avvocato amministrativa Maurizio Avagliano ha collaborato alla stesura della proposta. “La proposta consiste in un intervento normativo che, in sede di conversione del Decreto Legge n. 62/2010 – c.d. “ferma ruspe” –  apporti modifiche agli aspetti normativi più controversi del condono del 2003. Allo stesso tempo si prevede anche una modifica del Testo unico sull’edilizia che prevede una decisa accelerazione della fase esecutiva delle procedure sanzionatorie degli abusi edilizi. Ciò per dimostrare la ferma volontà delle Amministrazioni interessate di risolvere i problemi giuridici creati dall’incerta normativa del condono del 2003 e dalle contrastanti interpretazioni giurisprudenziali dello stesso e, al contempo, di essere particolarmente rigorosi  con coloro i quali pensano di poter perpetrare  comportamenti illeciti rispetto ai quali occorre il massimo rigore.  La soluzione prospettata si articola in quattro punti fondamentali: 1)  conferma della sospensione delle demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione purchè occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003. La demolizione sarà comunque possibile laddove con parere dell’ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione vengano siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero  sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della L. 28.2.1985 n. 47.  2) Norme interpretative:  2a) del comma 26, lettera a), della Legge n. 326 del 2003, nel senso che l’espressione  “nell’ambito dell’intero territorio nazionale”, deve intendersi comprensiva delle zone soggette a vincolo di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;  2b) del comma 27, lettera d), della L. n. 326 del 2003, nel senso che gli immobili ed i beni indicati nella disposizione in questione devono intendersi quelli “singolarmente individuati, con ciò intendendosi i beni di cui alle lettere “a” e “b” dell’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.   e successive modificazioni ed integrazioni”. 3. Riapertura dei termini per la presentazione del condono edilizio:  la legge sul condono edilizio della Regione Campania aveva impedito la proponibilità delle istanze di condono edilizio.  La stessa norma regionale è stata successivamente annullata parzialmente dalla Corte Costituzionale. Nel frattempo, però, molti non avevano presentato la domanda di condono nel termine previsto in presenza del divieto della legge regionale. In tali condizioni, si rende opportuno – anche allo scopo di non creare disparità di trattamento tra cittadini nelle medesime condizioni, privati di una facoltà in ragione di una norma riconosciuta incostituzionale dopo la scadenza del termine – si è ritenuto – sempre per le opere ultimate nel 2003 – di riaprire i termini per la presentazione della domanda di condono fino a tutto il  31 dicembre 2010”. 4) Modifiche al Capo II del D.p.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ai fini dello snellimento e dell’accelerazione della fase di esecuzione delle sanzioni amministrative in materia di abusi edilizi. Dimezzati i termini per l’esecuzione spontanea delle ingiunzioni di demolizione (da  90 a 45 giorni).