Diritto al lavoro dei disabili, principali inadempienti gli Enti Pubblici

Sergio Barletta

 In questi giorni,  vari organi d’informazione hanno giustamente dato notizia del bando di assunzione per 38 posti riservati alle categorie protette presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Certamente è una grande notizia, ma se il bando  è stato emanato il merito và ad alcune persone che da anni si battono per la tutela dei diversamente abili. Pertanto, ritengo necessario fornire qualche chiarimento sulla legge  68/1999.   Purtroppo, i principali inadempienti della legge 68/1999 che disciplina il lavoro dei disabili sono soprattutto gli Enti Pubblici. In due distinti incontri avuti in Prefettura con il Dott. Sabatino Merchione Prefetto di Salerno, ho manifestato questa mia preoccupazione con dati di fatto. In tali incontri, il signor Prefetto  ha dimostrato il suo interesse ad un problema che non è solo lavorativo bensì sociale, assumendo l’impegno di convocare un tavolo tecnico per affrontare la problematica.  Non è ammissibile che esista una legge discriminate tra soggetti ( Pubblico – Privato )  obbligati al suo rispetto ma poi alla fine le sanzioni in caso di  l’inadempienza sono solo applicabili al soggetto privato. La  Legge 68/1999, nello specifico,  promuove l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. Lo scopo principale della legge è quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di agevolarne l’inserimento lavorativo, perseguendo l’obiettivo di considerare le persone disabili come persone diversamente abili, dotate, dunque, di capacità differenti e non completamente prive di abilità. La legge n. 68 del 1999 si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori e ai datori di lavoro: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria. Sono destinatari della normativa, altresì, i datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. In particolare sono stabilite delle quote definite di riserva a favore dei disabili, che il datore di lavoro è tenuto a rispettare: a) per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, vi è l’obbligo di assumere un lavoratore disabile in caso di nuove assunzioni; b) per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti vi è l’obbligo di avere alle proprie dipendenze due lavoratori disabili; c) per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti vi è l’obbligo di avere alle proprie dipendenze disabili in misura del 7% dei lavoratori occupati, oltre ad una ulteriore quota dell’1%, con riferimento a soggetti non più tutelati dalla nuova normativa, aliquota prevista in via transitoria in attesa di una specifica disciplina organica relativa all’avviamento di tali soggetti. Complessivamente pertanto l’aliquota di riserva è pari all’8%. La responsabilità per l’applicazione della legislazione sull’occupazione dei disabili è stata, assegnata alle autorità locali: le Regioni per la formazione professionale e gli uffici locali del Ministero del Lavoro per le attività di collocamento. A seguito del D.Lgs. 469/1997 e della riforma del Titolo V della Costituzione (operata dalla Legge costituzionale 3/2001), le Politiche Attive del Mercato del Lavoro e i Servizi per l’Impiego sono stati decentralizzati a livello locale, cosicché sia la definizione sia l’implementazione delle misure per l’occupazione dei disabili sono gestite dalle

Amministrazioni Regionali e Provinciali. Per questa ragione, le misure introdotte variano

per ogni Amministrazione e sono soggette ad un complesso sistema di accordi e protocolli

tra differenti istituzioni pubbliche e agenzie private (i Servizi per l’Impiego locali, le

cooperative sociali e le Aziende Unitarie Sanitarie Locali). In conclusione, desidero annunciare ai diversamente abili e non che prossimamente sarà insediata a Salerno l’Agenzia del Lavoro U.N.M.S. autorizzata dal Ministero del Lavoro per un’attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sarà mia cura,  comunicare nello specifico ulteriori elementi di dettaglio. Ed invito, i futuri consiglieri regionali di porre in essere tutte le iniziative previste dalla recente legge 14/2009 approvata dalla Regione Campania.

 

  

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