Unico mini fa il bis: anche per il 2010 la versione light dell’Unico

Vincenzo Carrella
Lo hanno già definito in diversi modi: Mini-unico , versione unico – pocket , unico short friendly e unico light . Noi, invece, diciamo e sosteniamo che il modello unico per il periodo di imposta 2009 si fa semplicemente in quattro. Solo quattro, infatti, le pagine di modello e 24 di istruzioni per quei contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse ( cfr allegato) . Coinvolti 4 milioni di potenziali contribuenti ( tra cui 3 milioni di lavoratori dipendenti e/o pensionati e 1 milioni titolari di altri redditi) di cui circa 150 mila nella sola nostra provincia! un MODELLO di alta moda : PIU’ FINE ED ELEGANTE! Il nuovo elaborato – sostiene l’agenzia delle Entrate – presenta righi ampliati nella dimensione ma ridotti nel numero e tutto ciò per facilitarne la compilazione facendo riposare la vista ( forse solo quella ma non le palpitazioni , ndr ) ESEMPIO : DATI ANAGRAFICI RIDOTTI: Ai dati anagrafici, ad esempio, per i quali in Unico ordinario è prevista una pagina intera, la versione mini riserva un solo rigo, nel quale si dovrà indicare semplicemente nome, cognome, codice fiscale e domicilio fiscale. Ecco le novità per la versione superleggera destinata alle persone fisiche. Esordio per la detrazione spese di acquisto pc, mobili e tv . Dopo l’introduzione dello scorso anno, la versione light del modello Unico riservato a persone fisiche non titolari di partita Iva è confermata anche quest’anno per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2009. Termini, modalità di presentazione e date di versamento rispecchiano quelle di Unico PF, l’ultimo appuntamento per la presentazione telematica del modello è quindi fissato al 30 settembre prossimo. Le novità. Reddito fabbricati e ristrutturazione immobili: Tre le «new entry» di quest’anno devono essere segnalati innanzitutto i nuovi codici istituiti per contraddistinguere i vari utilizzi degli immobili, da riportare nella colonna 2 del quadro RB, relativo ai redditi da fabbricati, destinata appunto a specificare l’uso dell’immobile. Fino allo scorso anno infatti c’erano i codici dall’1 al 9 che era quello residuale. Quest’anno i codici per i contribuenti che si avvalgono di Unico mini vanno da 1 a 13. I codici da 1 a 8, peraltro, coincidono con quelli dell’anno scorso. In sostanza con riferimento ad alcune tipologie di utilizzo dell’immobile che negli anni passati erano comprese nèl codice residuale «9» sono stati introdotti i codici «10», «li», «12» e «13». Inserito anche il caso di immobili destinati in uso gratuito ai familiari: scongiurato il dubbio dell’aumento di un terzo della rendita per usi diversi dell’immobile. Così per esempio si dovrà usare il codice 10 nel caso di immobile che è abitazione,o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare, purché quest’ultimo vi dimori abitualmente e ci risulti dall’anagrafe comunale. In ogni caso, il codice «9» deve comunque essere utilizzato qualora l’immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con i nuovi codici. In presenza di uno dei codici di utilizzo da «9» a «13» non si applica l’aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione. A differenza del modello Unico ordinario non possono essere utilizzati i codici 14 e 15 per esporre gli immobili situati in Abruzzo e concessi in locazione (codice 14) o in comodato (codice 15) a cittadini che a causa del terremoto hanno avuto la loro casa distrutta o dichiarata inagibile. in questo caso, il reddito derivante da tali immobili è ridotto del 30%. I contribuenti che possiedono tali immobili quindi, devono necessariamente presentare il modello Unico ordinario. Tassazione soft per premi produzione fino a 6000 euri lordi: imposta sostitutiva del 10 % . Nel quadro RC relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, è confermata anche per quest’anno un apposito rigo (RC4) in cui devono essere evidenziate le somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro ai dipendenti del settore privato (l’anno scorso l’agevolazione riguardava anche i compensi per straordinari analitici), Tali somme, entro certi limiti e condizioni, sono oggetto di una tassazione agevolata che consiste nell’applicazione alle suddette somme, nel limite complessivo di 6 mila euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionale regionali e comunali pari al 10%. Dal punto di vista compilativo è sempre il rigo RC4 che accoglie l’esposizione di tali somme. La compilazione del rigo, peraltro, è facoltativa o obbligatoria a seconda della situazione in cui versa il dichiarante, L’agevolazione, infatti, generalmente è riconosciuto dal datore di lavoro il quale, tuttavia, pur aver applicato l’agevolazione senza che ce ne fossero i presupposti (come nel caso di lavoratore che abbia avuto più rapporti di lavoro nel corso dell’anno in relazione ai quali sia stata fruito il beneficio dell’imposta sostitutiva del 10% su un ammontare complessivo. di premi superiore al tetto di 6 mila euro) e allora la compilazione sarà obbligatoria. Viceversa la compilazione sarà facoltativa quando, per esempi., l’agevolazione è stata correttamente applicata, ma il contribiente abbia interesse a far concorrere al proprio reddito complessivo i premi assoggettati a imposta sostitutiva perché ha oneri deducibili e/o detraibili «pesanti». Sempre nel quadro RC, è stata introdotta una nuova sezione V, recante il rigo RC17, riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell’Irpef (art. 4, comma 3, del dl n, 185/2008) riconosciuta sotto forma di detrazione. L’agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell’anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro. L’importo della detrazione deve inoltre essere evidenziato nel rigo RN2I del modello. Detrazione per mac 10.000 euro per acquisto mobili sostenute dal 7 Febbraio al 31 Dicembre 2009 purchè legate alla ristrurrazione ai sensi della legge 449/1997. Due sono le novità rilevanti contenute nel quadro RP del modello, dedicato all’indicazione degli oneri deducibili e detraibili. La prima riguarda l’esordio della specifica detrazione per le spese di acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori, computer nella Sezione IV rigo RP43, colonna 4), del quadro, quella relativa agli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%. Si tratta in particolare delle spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati. Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della legge n, 449/97. La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10 mila euro da suddividere tra gli aventi diritto, deve essere ripartita in cinque rate di pari importo La seconda novità riguarda l’aggiunta nella sezione V, concernente le spese per interventi di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55% ,di una colonna ad hoc per consentire, a talune condizioni, agli eredi e acquirenti di immobili oggetti di lavori agevolati di rideterminare il numero di quote tramite cui fruire della detrazione. Per avvalersi di tale facoltà si deve fare attenzione all’aspetto temporale. Le istruzioni infatti evidenziano che la compilazione della nuova colonna 4 è riservata ai contribuenti che nell’anno 2009 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che inte
ndono rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere rideterminata solo in cmque ratà, Infatti, dal 1° gennaio 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.CHI PUO’ UTILIZZARE MINI UNICO? -non ha variato il domicilio fiscale dal 5 novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione e non è titolare di partita Iva ha percepito solo uno o pi dei seguenti redditi; -non è titolare di partita iva ; -ha percepito solo uno di questi redditi: redditi di terreni e di fabbricati ( di cui all’art 25 tuir); redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione ( artt 49,50 e 51 e 52 tur) ; redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere ( art 67 tuir lettere i e l); intende fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti ; non deve presentare la dichiarazione per conto di altri ( eredi, tutore ecc); non deve presentare dichiarazione integrativa o rettificativa.NON PUO’ PRESENTARE MINI UNICO: -si trova in una situazione diversa da quelle indicate nelle tabella precedente, oppure pur rientrando nella su esposta casistica rientra in una delle seguenti ipotesi; -deve compilare le colonne 6 e 7 del quadro RA (reddito dei terreni) perché in presenza di canoni di affitto in regime vincolistico e di situazioni particolari (es. mancata coltivazione del terreno); -deve indicare nel quadro RB (reddito dei fabbricati); -immobili locati a canone convenzionale siti in comuni ad alta densità abitativa (codice 8 in col. 2); -immobili siti in Abruzzo concessi in locazione o comodato a residenti nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (codici 14 e 15 in col. 2); -situazioni particolari (col. 6), ad es. immobile distrutto, inagibile o canoni non percepiti per morosità; – deve evidenziare fra gli oneri deducibili/detraibili gli oneri sostenuti per le spese sànitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico; -contributi per previdenza complementare; – le spese per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e intende optare per la rateazione delle spese di cui ai righi da RP1 a RPS (spese sanitarie, acquisto veicoli disabii ecc.) e deve utilizzare crediti di imposta (per riacquisto prima casa, redditi prodotti all’estero. ecc.)