Salerno: contestabile la sanzione di 500 € sui rifiuti
Nei giorni scorsi, sia per editto che proclamazione, via etere, il Sindaco di Salerno (sembrerebbe suo malgrado – dato che la legge è del Governo Berlusconi) ha diffidato i cittadini salernitani dall’assumere comportamenti errati e\o scorretti quando conferiscono i rifiuti. All’uopo sostenendo che la sanzione applicata ai trasgressori sarà pari ad Euro 500, così come previsto dall’art. 34 bis della Legge 94/2009. Tale affermazione è pienamente contestabile dato che il primo cittadino richiama una sanzione che è stata inserita nel Codice della Strada dalla legge varata il 15 luglio 2009 n° 94 – Disposizioni in materia di Sicurezza http://www.asaps.it/showpage.php?id=22939&categoria=Leggi&pubblicazione=03.10.2009. Detta legge all’art. 2 n° 14 promulga l’inserimento della norma-articolo 34 bis nel Codice della Strada, detta norma recita testualmente: “Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato <decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente articolo: Art. 34-bis (Decoro delle Strade) – Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a euro 1.000. Per come recita l’art. 34 bis (richiamato suo malgrado dal Sindaco) per essere puniti e sanzionati al pagamento di Euro 500 fino a 1.000 bisogna gettare rifiuti od oggetti da un veicolo (sia in movimento che in sosta) e non all’atto di conferimento dei rifiuti dall’abitazione, si può anche dire che non sanzionabile nemmeno colui che scende dall’auto e compie l’infrazione richiamata dall’art. 34 bis del Codice della Strada. Da dire ancora che l’editto pubblicato dal Comune di Salerno è errato in quanto richiama l’art. 34 bis della L. 94/2009, ma la norma indicata non esiste. Vero è che l’art. 34 bis (brandito dal Sindaco De Luca) è inserito nel Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n° 285 – cd. Codice della Strada. Infine v’è da ricordare che le sanzioni devono prevedere ed indicare l’ipotesi di reato in modo specifico, non è richiamabile il principio analogico. Concludendo suggerisco ai cittadini multati di ricorrere contro tale sanzione perché illegittima, in violazione di legge, in abuso di potere. Ciò non toglie che è giusto essere dei cittadini corretti e rispettosi del decoro della nostra cosa pubblica. Naturalmente in caso d’infrazione verrete comunque multati con la sanzioni già vigente.
AVVOCATO GRAZIE MILLE PER IL SERVIZIO CHE AVETE RESO AI SALERNITANI!!!
VIVIAMO IN UNO STATO DI DIRITTO GOVERNATO DA POLITICI DEGNI DI UNO STATARELLO DELLE BANANE…NEANCHE IL SUDAMERICA E’ RIDOTTO PIU’ IN QUESTE CONDIZIONI
mimmo florio
HASTA NO CRESCENT E NO VELA DI SALERNO
Spero che le multe vengano portate a 1000 euro per la differenziata e a 2000 euro per chi butta carte o altre cose per terra! De Luca è il più grande sindaco degli ultimi 7500 anni!
De Mita ha detto di Cirielli: “Far capire una cosa facile ad un carabiniere è impresa assai ardua!!”. Cercare di spiegare a Marco, esaltato fans di De Luca, che negli ultimi 7500 ci sono stati personaggi ai uali De Luca poteva solo lustrare le scarpe è impresa praticamente impossibile. Meglio lasciar perdere.
Invito la spettabile redazione a fare un servizio o di vedere semplicemente di persona quello che si presenta nella zona di viale delle ginestre e di via bottiglieri;anche solo una passeggiata.
Strade sporche,piante ed alberi che sono cresiute/i a dismisura senza la minima potatura.L’ultima risale a più di due anni fa;ma quello che sconcerta sono i contenitori metallici posti sui marciapiedi:sono stracolmi di ogni genere di rifiuto dai pannoloni ai sacchetti di plastica.Ho chiamato parecchie volte il comando dei vigili urbani e l’ufficio verde pubblico ma anno preso solo in giro il sottoscritto dicendo che provvedevano e segnalavano subito per una risoluzione.Dove sono i comitati di quartiere le circoscrizioni e le persone che chiedono voti.Provo solo vergogna per i cittadidini di Salerno e soprattutto per chi la governa a livello comunale.
3000 euro di multa a chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani!
Anch’io ringrazio l’Avv.Maurizio Manzo. Vorrei, però, segnalare un errore di battitura che potrebbe indurre in errore chi dovesse impugnare una multa per conferimento dei rifiuti. Subito dopo il sito http://www.asaps.it/showpage.php?id=22939&categoria=Leggi& pubblicazione=03.10.2009, l’articolo prosegue “Detta legge all’art. 2 comma 14 …” mi sembra che dovrebbe essere “Detta legge all’art. 3 comma 14 …”. Mi scuso sin da ora se questa segnalazione non è corretta.
PER ERRATA CORRIGE – L’ART. 34 BIS DEL C.D.S. E’ RIFERIBILE ALL’ART. 3 N° 14 DELLA LEGGE 94/2009 E NON L’ART. 2 N° 14 – COSI’ COME HA DILIGENTEMENTE INDIVIDUATO CATONE. COMUNQUE NEL RICORSO BASTA CITARE SOLO L’ART. 34 BIS DEL C.D.S. (CODICE DELLA STRADA).
A PRECISAZIONE – FACCIO PRESENTE CHE LA SANZIONE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO) E’ RICHIAMATA DALL’ART. 3 N° 6 DELLA LEGGE 94 DEL 15-07-09. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CONSCIA DELL’ERRORE, HA EMESSO NUOVA ORDINANZA RIPORTANDO LA SANZIONE CON ESATTA INDICAZIONE DELLA NORMA (ORA).