Cassazione Civile:madri separate favorire incontri tra padre e figli

 avv. Maria Teresa de Scianni

Pres. Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di

Famiglia – Sez. Salerno

 Una recente ed importantissima sentenza della Corte di Cassazione ha finalmente chiarito che le madri affidatarie o comunque conviventi con i figli devono “adoperarsi per favorire gli incontri con il marito separato…”, in sostanza non basta “non impedire” l’incontro con il padre, ma la madre

deve, con un comportamento attivo e propositivo, favorire la frequentazione padre-figli anche quando questi non siano proprio entusiasti di farlo. Finalmente non più soltanto un consiglio degli avvocati più accorti e deontologicamente corretti, ma anche e, direi, soprattutto, un “ordine” (o quasi!) dall’alto!!!Non è una legge, ma è sicuramente un indirizzo importante per chi “faceva  orecchie da mercante” su tali argomenti!!!

 Le madri separate devono favorire l’incontro dei figli col padre

– CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 34838-2009

Tolleranza zero nei confronti delle madri separate che, nonostante la “ritrosia ” del figlio ad incontrare il padre non affidatario, non si prodigano per  “favorire” gli incontri con il genitore. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che, nel convalidare una condanna a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice nei confronti di una mamma della Liguria, ha evidenziato come un atteggiamento del genere, lungi dal tutelare l’effettivo “interesse” del minore, denoti “il proposito di vulnerare l’interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale”. In questo modo la sezione Feriale della Cassazione (sentenza n° 34838) ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di una mamma residente a Massa, A.T., con tanto di risarcimento danni a favore del padre non affidatario della bambina che si è costituito parte civile. La madre della bambina era già stata condannata dal Tribunale di Massa e dalla Corte d’Appello di Genova (Febbraio 2009) per avere impedito all’ex marito, R.P. di “svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con sè due fine settimana al mese”.Inutilmente A. si è difesa in Cassazione, sostenendo che “non si era adoperata per favorire gli incontri con il marito separato, ma non aveva mai inteso ostacolarli”.Del resto la bambina, e “la conferma era arrivata  anche dai carabinieri, in occasione di alcune consegne al padre piangeva e mostrava ritrosia” nell’andare con lui. Tutte queste circostanze, secondo gli “ermellini” non alleggeriscono la posizione della madre nei confronti della quale sono stati ravvisati “profili di responsabilità ” visto che “sono stati adeguatamente e con corretta motivazione illustrati dalle due conformi decisioni di merito, che hanno rimarcato l’assenza di qualsivoglia situazione suscettibile di ricondurre la condotta antigiuridica attuata da A.T. nell’area di un presunto stato di necessità in rapporto all’asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse della bambina, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare l’interesse del marito a frequentarla”. Da qui l’inammissibilità del ricorso della madre che, oltre a dover sborsare le spese processuali e 1.000€ per avere fatto perdere tempo alla giustizia, pagherà anche le spese sostenute dall’ex marito per il processo!