Il medico deve risarcire il danno morale derivante dall’impossibilità di avere rapporti sessuali

Pietro Cusati

Il medico che a seguito di un intervento provoca ad una donna l’impossibilità di avere rapporti sessuali deve risarcire anche i danni morali al marito .Lo ha stabilito la  sentenza n.19092, del 2 settembre 2009, della Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile. La donna   aveva subito un intervento riportando una incontinenza urinaria a causa della quale non aveva più potuto avere rapporti sessuali con il marito. I coniugi avevano citato in giudizio il medico chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla donna in conseguenza dell’intervento ed i danni morali al marito. Il Tribunale, a seguito del giudizio nel quale si era costituita anche la Regione , aveva condannato il medico e l’ ASL  al risarcimento dei danni in favore di entrambi i coniugi. La Corte di Appello  in secondo grado aveva confermato la decisione. Contro la sentenza di appello il medico aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte di Appello aveva omesso di considerare che la paziente all’atto dell’intervento era già affetta da una grave patologia e non aveva tenuto conto della consulenza di ufficio disposta dal giudice. La Suprema Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha affermato che la sentenza di appello è corretta in quanto ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del medico. La sentenza stabilisce un importante principio in materia di responsabilità medica, prevedendo, oltre al risarcimento dei danni subiti da una donna in conseguenza di un intervento chirurgico, anche il risarcimento dei danni morali al marito in quanto impossibilitato ad avere rapporti sessuali con la moglie. La Suprema Corte Cassazione ha infatti ampliato la risarcibilità del c.d. danno morale, estendendolo, oltre che al caso di morte di un prossimo congiunto, anche a quelle lesioni che impediscono il corretto svolgimento della vita coniugale. Per tale motivo anche il marito, che ha subito un danno indiretto alla propria vita di relazione, ha diritto ad un risarcimento adeguato .  

 

 

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