Mercato San Severino: alcool,vietata la vendita ai minori di 16 anni
Con un’ordinanza il Sindaco di Mercato S. Severino vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale ai minori di anni sedici.“Numerose segnalazioni da parte dei cittadini” – dichiara il Sindaco Giovanni Romano – “ evidenziano che i giovani, a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, si aggirano per le strade cittadine, causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti, con conseguente compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e frequentemente compiendo atti contrari al pubblico decoro”.La pericolosità di tali comportamenti, da parte dei giovani, è ulteriormente sottolineata da sempre più frequenti fatti di cronaca, i quali hanno come protagonisti dei minorenni che abusano di sostanze alcoliche.Queste situazioni sono quasi sempre collegate alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche praticate da numerosi pubblici esercizi a favore di giovanissimi.L’Ordinanza sindacale sottolinea anche come l’abuso di sostanze alcoliche è causa di gravi danni alla salute ed è pregiudizievole per il corretto sviluppo psico-fisico del minore. “E’ opportuno adottare provvedimenti” – prosegue il Sindaco Giovanni Romano – “ che contribuiscano ad arginare il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani. Pertanto, è necessario prevedere tutte le situazioni che possano favorirne il consumo incontrollato, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana”. I giovani dediti al consumo incontrastato di sostanze alcoliche sono spesso protagonisti e responsabili di comportamenti ai limiti della legalità che possono sfociare in veri e propri reati. L’Ordinanza prevede il divieto, sull’intero territorio Comunale, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita da parte dei pubblici esercizi su aree private e pubbliche, circoli privati ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai minori di anni 16.Il divieto è esteso alla vendita di bevande alcoliche anche a mezzo di distributori automatici effettuata in luoghi accessibili ai minorenni. A parte l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi vigenti, le violazioni alle disposizioni contenute nell’ Ordinanza, commesse dai venditori e dagli acquirenti, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267. E’ prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81 e dell’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge citata. La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine intensificheranno l’azione di controllo sul territorio comunale per verificare l’osservanza dell’ Ordinanza.