Riduzione IRPEF a favore dei comparti difesa e sicurezza

 

Sergio Barletta

 Oggi. ritengo  evidenziare un provvedimento che, pur se limitato è un atto di stima nei confronti dei cittadini in uniforme, ovvero uomini che  indipendentemente dai colori politici dei Governi, assolvono i loro compiti istituzionali in Patria e fuori dai Confini nazionali. Mi riferisco, al personale delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco. Nello specifico, è stato emanato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009  “ Riduzioni d’imposta previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (G.U n. 87 del 15-4-2009)”. Infatti, con tale  decreto. si attua la previsione contenuta nell’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo “Anticrisi”. In particolare, la norma prevede, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, una riduzione dell’imposta e delle addizionali,  Il decreto, individua quali beneficiari del provvedimento (art.1): I soggetti destinatari della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all’art. 2,  il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell’anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro. Per quanto attiene alla Misura della riduzione di imposta (art.2) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e’ ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 134,00 euro. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta si applica sull’imposta lorda determinata sulla meta’ del trattamento economico complessivamente percepito. In conclusione, si tratta di una piccola agevolazione a favori di quei “servitori dello Stato” di cui spesso, purtroppo ci si ricorda solo dopo eventi luttuosi.